Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2/1995
ECLI:EU:C:1995:134
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994C0095
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate l'11 maggio 1995 (
*1
)
1.
Con il presente ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno all'obbligo di trasporre nell'ordinamento giuridico nazionale la dodicesima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/667/CEE, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (
1
) (in prosieguo: la «direttiva»).
2.
L'art. 8 della direttiva dispone quanto segue:
«1.
[OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1
o
gennaio 1992. Essi ne informano la Commissione.
2.
(...)
3.
[OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
3.
Spirato il termine di cui sopra, cioè il 20 maggio 1992, la Commissione indirizzava al governo spagnolo una lettera di diffida nella quale attirava la sua attenzione sul fatto che, fino ad allora, non le erano stati comunicati i provvedimenti di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno, né essa disponeva di altre informazioni, e lo invitava pertanto a presentare le proprie osservazioni entro due mesi dal ricevimento della lettera.
4.
Il 15 aprile 1993 la Commissione emanava un parere motivato, con il quale invitava il Regno di Spagna ad adottare, entro due mesi dal suo ricevimento, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva.
5.
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 18 marzo 1994 la Commissione proponeva il presente ricorso.
6.
Nel controricorso, il Regno di Spagna non nega di non aver messo in vigore i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva in diritto interno. Deduce tuttavia quanto segue:
i)
dal 1989 è in corso un tentativo di revisione globale del regime giuridico delle società a responsabilità limitata, in conformità alle relative direttive comunitarie,
ii)
questo tentativo non è giunto a compimento a causa delle elezioni legislative svoltesi il 6 giugno 1993, e
iii)
dopo le elezioni è stato depositato in Parlamento un progetto di legge, il cui capitolo XI riproduce integralmente le disposizioni della direttiva.
7.
Il 6 aprile 1995, esaurita la fase scritta del procedimento, il governo spagnolo ha comunicato alla Corte il testo della legge n. 2/1995 del 23 marzo 1995, intitolata «de Sociedades de [OSCURATO:PERSONA]» ([OSCURATO:PERSONA] del Estado n. 71 del 24 marzo 1995), affermando che detta legge riproduceva le disposizioni della direttiva.
8.
Per giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico per giustificare il mancato rispetto degli obblighi che derivano dal Trattato CE e dalle direttive comunitarie (
2
).
9.
È d'altronde evidente che la legge n. 2/1995, emanata dopo la chiusura della fase scritta, non può essere presa in considerazione ai fini del presente procedimento. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, nei procedimenti ai sensi dell'art. 169 del Trattato la data determinante è quella in cui spira il termine concesso dalla Commissione allo Stato membro interessato affinché si conformi al parere motivato (
3
). Mutamenti legislativi intervenuti dopo la scadenza del predetto termine non possono essere presi in considerazione (
4
).
10.
Alla luce di quanto sopra, atteso che il Regno di Spagna non ha trasposto la direttiva nell'ordinamento giuridico interno, l'inadempimento censurato dalla Commissione va ritenuto sussistente.
11.
Il preambolo del ricorso sembra riferirsi anche all'inadempimento consistente nella mancata comunicazione alla Commissione dei necessari provvedimenti di trasposizione della direttiva. Quand'anche fosse possibile ritenere, interpretando il ricorso, che la Commissione chieda anche l'accertamento di tale inadempimento, l'esame della questione sarebbe superfluo in quanto, in ogni caso, il Regno di Spagna non ha adottato le disposizioni necessarie entro il termine prefissato (
5
).
[OSCURATO:PERSONA] pertanto alla Corte:
«1)
di dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato tempestivamente le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre nell'ordinamento giuridico spagnolo la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/667/CEE, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CE,
e
2)
di condannare il Regno di Spagna alle spese».
(
*1
) Lingua originale: il greco.
(
1
)
GU L 395, pag. 40
.
(
2
) V. sentenze 28 settembre 1994, causa
C-65/94, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-4627)
; 15 dicembre 1994, causa
C-94/94, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-5777)
; nonché le sentenze 19 gennaio 1995, causa
C-66/94, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-149)
; 23 marzo 1995, causa
C-365/93, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-499)
, e 6 aprile 1995, causa
C-147/94, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-1015)
.
(
3
) V., ad esempio, sentenza 18 maggio 1994, causa
C-118/92, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-1891, punto 7)
.
(
4
) V. sentenze 30 maggio 1991, causa
C-361/88, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2567, punto 31)
, e causa
C-59/89, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2607, punto 35)
; 18 marzo 1992, causa
C-29/90, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-1971, punto 12)
, c 2 dicembre 1992, causa
C-280/89, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-6185, punto 7)
.
(
5
) V., ad esempio, sentenza 18 maggio 1994, causa
C-303/93, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1901, punto 6)
, nonché le sentenze 23 marzo 1995, Commissione/Grecia (punto 12), e 6 aprile 1995, Commissione/Spagna (punto 7), citate alla nota 2.