CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 24309/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che il 9/9/2021 ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. presentata in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ferrara nei suoi confronti in data 20/10/2020, divenuta irrevocabile il 15/3/2021. 2. Con il provvedimento impugnato la Corte territoriale ha evidenziato che il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Ferrara era stato notificato al Bytyqui il 17/8/2018 nel luogo ove il predetto si trovava agli arresti donniciliari ed in tale sede il predetto aveva nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia; - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Bytyqui non si era presentato e gli era stato nominato difensore ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva trasmesso a mezzo pec rinuncia al mandato difensivo comunicando di averne dato notizia all'imputato con raccomandata ar, sicché alla successiva udienza del 18/3/2019 era stato nominato difensore di ufficio del ricorrente ex art. 97 comma 1 cod. proc. pen. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed era stato revocato l'ordine di traduzione del Bytyqui con comunicazione allo stesso dell'onere di chiedere al giudice competente l'autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio. Sulla base di tali elementi la Corte territoriale ha ritenuto difettare l'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'istante ed ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato. 3. Il ricorso non ha contestato tale ricostruzione degli eventi processuali, evidenziando, però, che si potrebbe solo presumere che il 17/8/2018 i carabinieri di Padova, nel notificare al Bytyqui il decreto di citazione a giudizio ed il precedente verbale di udienza con il quale veniva disposto rinvio, abbiano proceduto all'identificazione del predetto, invitandolo a nominare difensore di fiducia ed all'elezione di domicilio, perché tali atti non risulterebbero dal fascicolo; nonostante ciò, all'udienza del 26 marzo 2019 ed in tutte le successive il Bytyqui sarebbe stato indicato come "libero assente" pur essendo stato catturato il 14 settembre 2019 e detenuto prima nella [OSCURATO:PERSONA] di Padova e poi nella Casa di Reclusione della stessa città e, come tale, impossibilitato a partecipare al giudizio. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4.11 P.G. nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, in quanto l'impugnazione del provvedimento della Corte di appello è stata presentata nell'interesse del condannato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore privo di procura speciale. Va premesso che è in atti unicamente una procura speciale conferita dal Bytyqui all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e presentata alla corte territoriale senza alcuna specificazione del procedimento al quale la stessa si riferiva. Anche qualora si volesse ritenere la stessa, nonostante l'omissione, idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 629 bis comma 2 cod. proc. pen. per la proposizione dell'istanza per rescissione del giudicato dinanzi alla corte di appello, comunque l'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta privo di procura speciale per la proposizione del ricorso in cassazione. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare che, in tema rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio del quarto comma della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (cfr., in tema di rescissione del giudicato, Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480; in tema di revisione, Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019 Rv. 276080). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 ma