CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/3-ziilile le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per non essere trascorsi tre anni dalla precedente revoca della medesima misura alternativa (intervenuta il 29/04/2020). 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Dionisi, tramite il proprio difensore, lamentando violazione dell'art. 58-quater Ord. pen., per avere il provvedimento impugnato totalmente ignorato la costante giurisprudenza di legittimità e ancor prima quella costituzionale, che hanno sancito in materia la caducazione di ogni automatismo preclusivo, imponendo in concreto una verifica della pericolosità del condannato. E insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Premesso che il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi (Sez. 1, n. 14860 del 19/02/2020, Grassano, Rv. 279123), non è riconosciuta alcuna discrezionalità nella valutazione dei motivi della revoca - che, peraltro, nel caso in esame è stata disposta, come evidenziato dal Tribunale di sorveglianza, in seguito a liti familiari e ad una minaccia di morte formulata dallo stesso condannato; e, quindi, senza dubbio per fatti gravi - essendo chiaro il disposto normativo nel senso della automatica operatività del divieto triennale. Il ricorrente aspecificamente richiama l'art. 51-ter Ord. pen., che riguarda la fase nella quale il Tribunale deve valutare se revocare o meno la misura alternativa; e fa, altrettanto aspecificamente, leva su una giurisprudenza costituzionale e di legittimità che concerne il divieto di ogni automatismo nella revoca della misura alternativa e non anche nella concessione di nuova misura alternativa prima del triennio dalla revoca, per la quale la preclusione opera automaticamente. 2. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,