CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.I. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma del verdetto assolutorio pronunciato dal Tribunale di Locri, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di cui all'art. 12- quinquies I. n. 356 del 1992 (ora art. 512-bis cod. pen.), aggravati ex art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), ad essi ascritti ai capi F) e G) delle imputazioni, commessi rispettivamente in data 17/01/2006 ed in data 24/06/2008. 2. La Sesta sezione di questa Corte, con sentenza n. 16860 del 2019, ha annullato la predetta sentenza limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Brancaleone. 2.1. Nei confronti dell'Aquino si è osservato in rito che "dalla nota contenente le conclusioni scritte, depositata dinanzi alla Corte di appello dal difensore della parte civile Comune di Brancaleone, si desume che, benché in epigrafe vi fosse l'elencazione di tutti gli imputati del processo, nell'indicazione della causa petendi, lì dove sono state trascritti i reati come contestati nei vari capi di imputazione, era stato omesso qualsivoglia riferimento ai due capi F) e G) della rubrica, quelli addebitati all'Aquino (oltre che all'Arcadi e al Vallone). Circostanza, questa, di cui non si dà conto nella motivazione del provvedimento in argomento". 2.2. Nel merito, in riferimento alla posizione di entrambi gli imputati si è osservato che "nella stessa motivazione della sentenza impugnata, nella quale vi è il generico richiamo alla condanna del ricorrente al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Brancaleone, non sono state in alcun modo chiarite le ragioni per le quali fosse configurabile una responsabilità civile nei confronti di tali due enti pubblici in conseguenza della commissione di un reato, qual è quello di intestazione fittizia, riconosciuto a carico dell'Aquino (oltre che dell'Arcadi e del Vallone - p. 531 sent. gravata)". 3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di rinvio, ha nuovamente confermato le statuizioni civili de quibus nei confronti degli imputati. 4. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato separati ricorsi, deducendo i motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2/ "(T-- [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono, nel complesso, fondati. 1. I due ricorrenti hanno, disgiuntamente ma in concreto nei medesimi termini, dedotto violazione degli articoli 78, 187, 192, 523, 539 cod. proc. pen. e vizi di motivazione: - in difetto di un danno effettivo causalmente ricollegabile ai reati in contestazione, la Corte di appello avrebbe indebitamente valorizzato le conseguenze dannose riconducibili a falsi ed attività edilizie non riferibili a società riconducibili ai ricorrenti, e più in generale riferibili a reati esulanti dal novero di quelli in ordine ai quali i ricorrenti hanno riportato condanna; - i reati in ordine ai quali i ricorrenti hanno riportato condanna sono stati commessi in territorio del Comune di Bianco e, non essendo stata questa parte delle imputazioni modificata, andava compiutamente indicata la ragione per la quale i predetti fatti avrebbero arrecato danni risarcibili anche al Comune di Branca leone; - in rito, infine, le conclusioni rassegnate in appello non riguardavano anche i reati di cui ai capi F) e G), non espressamente menzionati. 2. Quest'ultima doglianza è manifestamente infondata. 2.1. In virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, enunciato dagli artt. 76, comma 2, ed 82 cod. proc. pen., persino in assenza di conclusioni della parte civile nel giudizio di appello l'intervenuta revoca implicita della costituzione andrebbe esclusa (cfr. Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 — 01: "La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado"). 2.2. Né può attribuirsi in senso contrario valenza vincolante ex art. 627 cod. proc. pen. all'inciso presente in argomento nel corpo motivazionale della sentenza rescindente, poiché da esso quest'ultima non ha fatto discendere alcuna statuizione (pur in astratto essendovi legittimata, trattandosi di questione di diritto in ipotesi rimessa al proprio esame), non pronunciando una declaratoria di annullamento senza rinvio per intervenuta revoca implicita della costituzione, alla quale soltanto sarebbe possibile riconoscere la predetta valenza vincolante. 3. Nel merito, i ricorsi sono fondati.3.1. Questa Corte ha già chiarito che il danno da reato, patrimoniale e non patrimoniale, risarcibile ex art. 185 cod. pen. non può essere identificato nel mero fatto nell'avvenuta integrazione dell'illecito previsto dalla fattispecie incriminatrice, con la conseguenza che il giudice penale, quando afferma la effettiva sussistenza del danno, non può motivare la condanna, anche generica, al risarcimento con affermazioni da cui è desumibile che il pregiudizio è ravvisato in re ipsa (Sez. 3, n. 33001 del 27/03/2015, A., Rv. 264260 - 01), precisando che la responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, e tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (Sez. 6, n. 11295 del 02/12/2014, dep. 2015, vignati, Rv. 263170 - 01). Ai fini della liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte civile, il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti che caratterizzano la gravità del reato commesso (Sez. 1, n. 4821 del 14/06/2018, dep. 2019, Caruso, Rv. 276926 - 02), riconoscendo anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali del predetto illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016, dep. 2017, Pota, Rv. 269271 - 01). 3.2. Ciò premesso, appare evidente l'illegittimità delle contestate statuizioni, fondate dalla Corte di appello (pag. 50 ss. della sentenza impugnata) sulla valorizzazione di condotte illecite diverse da quelli di cui ai capi F) e G), le sole in ordine alle quali gli imputati hanno riportato condanna nell'ambito del procedimento, e conseguentemente le sole suscettibili di assumere rilevanza ai fini de quibus, poiché, come premesso, il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti che caratterizzano la gravità soltanto del reato commesso, oggetto dell'azione civile, e soltanto di esso, riconoscendo eventualmente anche i danni mediati ed indiretti sempre che essi costituiscano effetti normali del predetto illecito, e, lo si ribadisce, soltanto di esso, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale. 3.2.1. Le contestate statuizioni risultano illegittime, in relazione alla sola posizione del Comune di Brancaleone, anche sotto un profilo ulteriore, ovvero nella misura in cui pretendono di valorizzare, a fondamento della pretesa azionata, fatti in ipotesi commessi in territorio di un diverso Comune, senza evidenziare congruamente profili di danno in ipotesi ciononostante derivati al Comune di Brancaleone, anche soltanto indirettamente, nell'accezione predetta, dalla commissione dei reati di cui ai capi F) e G). k 4. Gli evidenziati vizi di motivazione impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q. M . Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rime