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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06175/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, risultano manifestamente infondati.

Invero, l'eventuale esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. (peraltro nella specie inesistenti, atteso che il giudice persona fisica che ha emesso la sentenza di primo grado non fa parte del Collegio che si è pronunciato sull'appello), allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419 - 01).

Rilevato altresì che la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, correttamente rilevando come l'allontanamento dal luogo della restrizione domiciliare in orari e giorni diversi da quanto autorizzato costituisce condotta rientrante nel reato di cui all'art. 385 cod. pen.

Infatti, integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (Sez. 6, n. 35681 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276694 - 01).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, risultano manifestamente infondati. Invero, l'eventuale esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. (peraltro nella specie inesistenti, atteso che il giudice persona fisica che ha emesso la sentenza di primo grado non fa parte del Collegio che si è pronunciato sull'appello), allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419 - 01). Rilevato altresì che la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, correttamente rilevando come l'allontanamento dal luogo della restrizione domiciliare in orari e giorni diversi da quanto autorizzato costituisce condotta rientrante nel reato di cui all'art. 385 cod. pen. Infatti, integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (Sez. 6, n. 35681 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276694 - 01). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C