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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09842/2026

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/2020 della CORTE D’APPELLO diGENOVA depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16579/2021Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 9842/2026Data pubblicazione 16/04/2026MOTIVI [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE1.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il pagamentodel compenso professionale per attività di assistenza giudiziale estragiudiziale.In corso di causa la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva il ramo di aziendacui ineriva la causa alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese l’emissione di un decreto ingiuntivo per ilpagamento del compenso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inquanto, ai sensi dell’art. 2560 c.c., la cessionaria era obbligata insolido con la cedente al pagamento integrale del debito, la cuiesistenza risultava dalle scritture contabili obbligatorie dellaIl Tribunale di Massa concesse il decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo per l’importo di 33.930,00 euro.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione a detto decreto.

L’avv.Peselli si costituì nel giudizio di opposizione concludendo per ilrigetto dell’opposizione.Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 260 del 09/04/2018,accolse l’opposizione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e revocò ildecreto ingiuntivo.Avverso la sentenza del Tribunale, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoappello dinanzi alla Corte di Appello di Genova.La Corte di Appello di Genova, con la sentenza n. 930 dell’8ottobre 2020 ha accolto l’impugnazione proposta dalprofessionista e ha rideterminato l’importo dovuto, con lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a corrispondere all’avv. [OSCURATO:PERSONA] laminor somma di 13.132,00 euro.Ric. 2021 n. 16579 sez.

S2 - ad. 15-04-2026 -2-Numero registro generale 16579/2021Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 9842/2026Data pubblicazione 16/04/2026Notificata la sentenza in data 9 ottobre 2020 a cura delricorrente, la società appellata ha proposto alla Corte d’Appelloistanza di correzione di errore materiale, che era accolta conordinanza del 1 dicembre 2020, la quale nel dispositivo dellasentenza d’appello ha aggiunto la condanna del Peselli allarestituzione in favore della società della somma di € 39.971,00,oltre interessi legali a far data dal 28/7/2015, ed ha aggiuntoaltresì il rimborso delle spese generali, pari al 15 % per entrambii gradi di giudizio.2.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova proponericorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi diricorso.L’intimata non ha svolto difese in questa fase.3.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata la errata emancata applicazione degli artt. 343 e 346 c.p.c. in relazioneall’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c. e si contesta che la Corte diappello non ha tenuto conto che l’eccezione della [OSCURATO:PERSONA].r.l. sulla riliquidazione del compenso dell’avvocato fosse giàstata esaminata e respinta nella sentenza di primo grado epertanto sulla stessa la società avrebbe dovuto proporre appelloincidentale ex art. 343 c.p.c.Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 4, 5 e 15 del D.M. n. 55 del 2014 inrelazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c. e si contesta che laCorte di appello nella liquidazione del compenso delprofessionista non ha tenuto conto del valore effettivo dellacontroversia.Ric. 2021 n. 16579 sez.

S2 - ad. 15-04-2026 -3-Numero registro generale 16579/2021Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 9842/2026Data pubblicazione 16/04/2026Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt.287 e 288 c.p.c. e degli artt. 1241 e ss. c.c. in relazione all’art.360, co. 1, n. 3, c.p.c. e si contesta che la Corte di appello nonavrebbe potuto correggere il dispositivo della sentenza con ilprocedimento previsto agli artt. 287 e ss. c.p.c. in quanto, nontrattandosi di una mera svista o di errore materiale, l’errorepoteva essere corretto solo con l’impugnazione.4.

Il primo e il secondo motivo di ricorso in quanto connessipossono essere esaminati congiuntamente e devono essereentrambi dichiarati inammissibili.Rileva il Collegio che le censure sollevate con i primi due motivi diricorso attengono, non al contenuto della sentenza nella parteinteressata dal provvedimento di correzione, ma al diversocontenuto della sentenza che non è stato oggetto di tale ultimoprovvedimento.Ebbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, laprevisione di cui all’ultimo comma dell’art. 288 c.p.c., va intesa insenso restrittivo, così che l’impugnazione della sentenza oggettodi correzione per quanto attiene al contenuto del provvedimentonon interessato dalla correzione, deve essere proposta – a penadi inammissibilità – nel termine ordinario decorrente dalla datadella sentenza stessa e non della correzione (Cass. 22933/2004;Cass. 19987/2013; Cass. 20691/2017).Nel caso di specie, la sentenza della Corte di appello è statanotificata dal ricorrente alla controparte in data 09/10/2020, e datale data, dunque, è iniziato a decorrere, anche per il ricorrente(Cass.

S.U. n. 6278/2019), il termine «breve» per proporre ilgravame.Ric. 2021 n. 16579 sez.

S2 - ad. 15-04-2026 -4-Numero registro generale 16579/2021Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 9842/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il ricorso è però stato notificato solo il 09/06/2021, e quindievidentemente in maniera tardiva, il che comportal’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso che attingono ladecisione di appello, quanto alle parti non investite dallacorrezione, ma sul presupposto che la stessa correzione avrebbeindotto il ricorrente a rivalutare l’interesse a contestare anche lacorrettezza delle parti non corrette.5.

Per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, con esso ilricorrente contesta un inappropriato utilizzo del procedimento dicorrezione, a suo avviso inutilizzabile per rimediare al fatto che laCorte d’Appello non avesse indicato che l’avvocato, a seguitodella riliquidazione e riduzione del suo compenso professionale,era tenuto a restituire alla società le somme da questacorrisposte in ragione della provvisoria esecutorietà del decretoingiuntivo poi revocato in sede di opposizione.Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. inquanto la Corte di appello ha deciso conformementeall’orientamento di questa Corte, e senza che il motivo di ricorsoadduca elementi per indurre a dissentire dallo stessoorientamento.La giurisprudenza di legittimità, già a far data dal 2016 (Cass.2819/2016), ha affermato che «è ammissibile l’utilizzazione delprocedimento di correzione degli errori materiali qualora il giudicedel gravame, riformando la sentenza appellata, ometta diordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione diquest’ultima, atteso che siffatta condanna è sottratta aqualunque forma di valutazione giudiziale, sicché sonoconfigurabili i presupposti di fatto che giustificano la correzione eRic. 2021 n. 16579 sez.

S2 - ad. 15-04-2026 -5-Numero registro generale 16579/2021Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 9842/2026Data pubblicazione 16/04/2026la relativa declaratoria necessariamente «accede» al «decisum»complessivo della controversia, senza assumere una propriaautonomia formale, collegandosi l’omissione ad una meradisattenzione.».

Al fine di garantire l’economia dei mezziprocessuali e per evidenti ragioni di tutela della ragionevoledurata del processo, questa Corte ha quindi ammesso l’utilizzodel procedimento correzione anche in ipotesi, come quella che cioccupa, di omissione dell’adozione del provvedimento dicondanna alla restituzione della somma corrisposta in eccedenzain esecuzione del provvedimento emesso nel precedente grado digiudizio (Cass. 17664/2019; conf.

Cass. n. 35093/2023).La Corte di appello ha correttamente applicato questi principi,risultando quindi manifestamente infondata la deduzione circal’utilizzo abnorme del provvedimento di correzione di errorimateriali.6.

Il ricorso va, pertanto, complessivamente dichiaratoinammissibile.Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimentodi attività difensiva da parte dell’intimato.7.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono lecondizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testounico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenzadell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto perl’impugnazione.Ric. 2021 n. 16579 sez.

S2 - ad. 15-04-2026 -6-Numero registro generale 16579/2021Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 9842/2026Data pubblicazione 16/04/2026Dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedel contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il PresidenteRic. 2021 n. 16579 sez.

S2 - ad. 15-04-2026 -7-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2020 della CORTE D’APPELLO diGENOVA depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16579/2021Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 9842/2026Data pubblicazione 16/04/2026MOTIVI [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il pagamentodel compenso professionale per attività di assistenza giudiziale estragiudiziale.In corso di causa la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva il ramo di aziendacui ineriva la causa alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese l’emissione di un decreto ingiuntivo per ilpagamento del compenso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inquanto, ai sensi dell’art. 2560 c.c., la cessionaria era obbligata insolido con la cedente al pagamento integrale del debito, la cuiesistenza risultava dalle scritture contabili obbligatorie dellaIl Tribunale di Massa concesse il decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo per l’importo di 33.930,00 euro.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione a detto decreto. L’avv.Peselli si costituì nel giudizio di opposizione concludendo per ilrigetto dell’opposizione.Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 260 del 09/04/2018,accolse l’opposizione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e revocò ildecreto ingiuntivo.Avverso la sentenza del Tribunale, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoappello dinanzi alla Corte di Appello di Genova.La Corte di Appello di Genova, con la sentenza n. 930 dell’8ottobre 2020 ha accolto l’impugnazione proposta dalprofessionista e ha rideterminato l’importo dovuto, con lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a corrispondere all’avv. [OSCURATO:PERSONA] laminor somma di 13.132,00 euro.Ric. 2021 n. 16579 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -2-Numero registro generale 16579/2021Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 9842/2026Data pubblicazione 16/04/2026Notificata la sentenza in data 9 ottobre 2020 a cura delricorrente, la società appellata ha proposto alla Corte d’Appelloistanza di correzione di errore materiale, che era accolta conordinanza del 1 dicembre 2020, la quale nel dispositivo dellasentenza d’appello ha aggiunto la condanna del Peselli allarestituzione in favore della società della somma di € 39.971,00,oltre interessi legali a far data dal 28/7/2015, ed ha aggiuntoaltresì il rimborso delle spese generali, pari al 15 % per entrambii gradi di giudizio.2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova proponericorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi diricorso.L’intimata non ha svolto difese in questa fase.3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la errata emancata applicazione degli artt. 343 e 346 c.p.c. in relazioneall’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c. e si contesta che la Corte diappello non ha tenuto conto che l’eccezione della [OSCURATO:PERSONA].r.l. sulla riliquidazione del compenso dell’avvocato fosse giàstata esaminata e respinta nella sentenza di primo grado epertanto sulla stessa la società avrebbe dovuto proporre appelloincidentale ex art. 343 c.p.c.Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 4, 5 e 15 del D.M. n. 55 del 2014 inrelazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c. e si contesta che laCorte di appello nella liquidazione del compenso delprofessionista non ha tenuto conto del valore effettivo dellacontroversia.Ric. 2021 n. 16579 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -3-Numero registro generale 16579/2021Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 9842/2026Data pubblicazione 16/04/2026Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt.287 e 288 c.p.c. e degli artt. 1241 e ss. c.c. in relazione all’art.360, co. 1, n. 3, c.p.c. e si contesta che la Corte di appello nonavrebbe potuto correggere il dispositivo della sentenza con ilprocedimento previsto agli artt. 287 e ss. c.p.c. in quanto, nontrattandosi di una mera svista o di errore materiale, l’errorepoteva essere corretto solo con l’impugnazione.4. Il primo e il secondo motivo di ricorso in quanto connessipossono essere esaminati congiuntamente e devono essereentrambi dichiarati inammissibili.Rileva il Collegio che le censure sollevate con i primi due motivi diricorso attengono, non al contenuto della sentenza nella parteinteressata dal provvedimento di correzione, ma al diversocontenuto della sentenza che non è stato oggetto di tale ultimoprovvedimento.Ebbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, laprevisione di cui all’ultimo comma dell’art. 288 c.p.c., va intesa insenso restrittivo, così che l’impugnazione della sentenza oggettodi correzione per quanto attiene al contenuto del provvedimentonon interessato dalla correzione, deve essere proposta – a penadi inammissibilità – nel termine ordinario decorrente dalla datadella sentenza stessa e non della correzione (Cass. 22933/2004;Cass. 19987/2013; Cass. 20691/2017).Nel caso di specie, la sentenza della Corte di appello è statanotificata dal ricorrente alla controparte in data 09/10/2020, e datale data, dunque, è iniziato a decorrere, anche per il ricorrente(Cass. S.U. n. 6278/2019), il termine «breve» per proporre ilgravame.Ric. 2021 n. 16579 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -4-Numero registro generale 16579/2021Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 9842/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il ricorso è però stato notificato solo il 09/06/2021, e quindievidentemente in maniera tardiva, il che comportal’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso che attingono ladecisione di appello, quanto alle parti non investite dallacorrezione, ma sul presupposto che la stessa correzione avrebbeindotto il ricorrente a rivalutare l’interesse a contestare anche lacorrettezza delle parti non corrette.5. Per quanto attiene al terzo motivo di ricorso, con esso ilricorrente contesta un inappropriato utilizzo del procedimento dicorrezione, a suo avviso inutilizzabile per rimediare al fatto che laCorte d’Appello non avesse indicato che l’avvocato, a seguitodella riliquidazione e riduzione del suo compenso professionale,era tenuto a restituire alla società le somme da questacorrisposte in ragione della provvisoria esecutorietà del decretoingiuntivo poi revocato in sede di opposizione.Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. inquanto la Corte di appello ha deciso conformementeall’orientamento di questa Corte, e senza che il motivo di ricorsoadduca elementi per indurre a dissentire dallo stessoorientamento.La giurisprudenza di legittimità, già a far data dal 2016 (Cass.2819/2016), ha affermato che «è ammissibile l’utilizzazione delprocedimento di correzione degli errori materiali qualora il giudicedel gravame, riformando la sentenza appellata, ometta diordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione diquest’ultima, atteso che siffatta condanna è sottratta aqualunque forma di valutazione giudiziale, sicché sonoconfigurabili i presupposti di fatto che giustificano la correzione eRic. 2021 n. 16579 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -5-Numero registro generale 16579/2021Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 9842/2026Data pubblicazione 16/04/2026la relativa declaratoria necessariamente «accede» al «decisum»complessivo della controversia, senza assumere una propriaautonomia formale, collegandosi l’omissione ad una meradisattenzione.». Al fine di garantire l’economia dei mezziprocessuali e per evidenti ragioni di tutela della ragionevoledurata del processo, questa Corte ha quindi ammesso l’utilizzodel procedimento correzione anche in ipotesi, come quella che cioccupa, di omissione dell’adozione del provvedimento dicondanna alla restituzione della somma corrisposta in eccedenzain esecuzione del provvedimento emesso nel precedente grado digiudizio (Cass. 17664/2019; conf. Cass. n. 35093/2023).La Corte di appello ha correttamente applicato questi principi,risultando quindi manifestamente infondata la deduzione circal’utilizzo abnorme del provvedimento di correzione di errorimateriali.6. Il ricorso va, pertanto, complessivamente dichiaratoinammissibile.Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimentodi attività difensiva da parte dell’intimato.7. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono lecondizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testounico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenzadell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto perl’impugnazione.Ric. 2021 n. 16579 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -6-Numero registro generale 16579/2021Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 9842/2026Data pubblicazione 16/04/2026Dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedel contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il PresidenteRic. 2021 n. 16579 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -7-
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