CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 14786/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20514/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in L'[OSCURATO:PERSONA] 17 BIS N. 17 DOM.DIG, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 29156/2023depositata il 19/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Consideratoche: la Corte ha rilevato d’ufficio l’errore presente nella motivazione e nel dispositivo dell’ordinanza n. 29156 del 2023, nella parte in cui, rispettivamente, alla prima pagina è indicato il numero errato dell’ordinanza da correggere, vale a dire l’ordinanza n. 6462 del 2023 anziché l’ordinanza della Corte n. 6264 del 2023 e nel dispositivoè indicato il numero dell’ordinanza della Corte n. 26264 del 2 marzo 2023, anziché l’ordinanza della Corte n. 6264 del 2 marzo 2023; deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che riguarda non la sostanza decisoria del giudizio ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020); P.Q.M. La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 29156 del 19 ottobre 2023 sia corretta , dovendosi sostituire il riferimento fatto, nella prima pagina della motivazione, alla ordinanza n. 6462 del 2023 con il riferimento alla ordinanza n. 6264 del 2023 pronunciata tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Scopitto; dispone che sia, altresì corretto il dispositivo dell’ordinanza suindicata sostituendo il riferimento fatto all’ordinanza di questa Corte n. 26264 del 2 marzo 2023 con il riferimento all’ordinanza n. 6264 del 2 marzo 2023. Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale della ordinanza n. 29156/2023. Così deciso nell’adunanza camerale della Sezione Tributaria del 16 maggi