CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 02782/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1527/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliatain Roma, via Alessandria n. 208 , presso lo studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S. p . A . in liquidazione , elettivamente domiciliato all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decretodel Tribunale di Catania cron. n. 10416/2023 depositatoin data 1 4 . 12 .20 23 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. presentò domanda di ammissione al passivo del fa llimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione per un credito di € 1.005.550,06, vantato a titolo di corrispettivo maturato per somministrazione di energia elettrica. Il giudice delegato al fallimento rigettò la domanda, rilevando la mancata produzione del contratto di somministrazione e, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione del credito insinuato. [OSCURATO:PERSONA] S. p . A . propose opposizione allo stato passivo, che venne respinta dal collegio . Contro il decreto del t ribunale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazionearticolato in tre motivi. Il fallimentosi è difeso con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e degli art t . 98 e 99 legge fall. in relazione all’art. 360, n. 3 , c . p . c. » . La ricorrente contesta al t ribunale di non avere tenuto conto della non contestazione deicuratori fallimentar i in merito all’esistenza del contratto di fornitura, rilevando che il principio di non contestazione opera anche nell’ambito del processo di opposizione allo stato passivo. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendidel decreto impugnat o . Infatti,il tribunale non ha giudicato in base alla mancanza di prova della stipulazione del contratto di somministrazione , bensì rilevando che la mancata produzione in giudizio del contratto (circostanza pacifica) non consentiva di conoscere le condizioni economiche stabilite nel medesimo e, quindi, di accertare la fondatezza della domanda, ovverosia la sua corrispondenza rispetto aquanto eventualmente ancora dovuto in esito alrapporto di durata intercorso con la società poi fallita. Pertanto, il tribunale non può avere violato il principio di non contestazione, perché non ha messo in dubbio l’esistenza di un contratto di fornitura. Né può essere condiviso il tentativo di estendere l’oggetto della non contestazione dei curatori alla «correttezza delle somme addebitate nelle fatture», posto che dal decreto risulta che costoro avevano eccepito che era «necessario allegare, unitamente alle fatture emesse, il contratto di somministrazione per consentire all’ufficio fallimentare di individuare con esattezzal’oggetto del rapporto e le condizioni economiche applicate». 2. Il secondo motivo ( « Ancora sulla v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e degli art t . 98 e 99 legge fall. in relazione all’art. 360 , n. 3 , c . p . c. » ) rappresenta, in realtà, soltanto un’appendice del primo. La ricorrente osserva che l’esistenza del contratto di somministrazione era stata esplicitamente affermata anche in un accordo siglato il 27.9.2011, con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva riconosciuto un debito di € 1.539.824,54. Fermoche il debito cui si fa riferimento in quel documento non corrisponde al creditoinsinuato al passivo (se non per una parziale e minoritaria coincidenza di fatture) , sicché esso non può essere utilizzato per superare l’eccezione dei curatori, rimane soltantoil riconoscimento dell’esistenza del contratto di somministrazione; del tutto irrilevante , perché , come già osservato trattando dell’inammissibilità del primo motivo, l’esistenza del contratto non è stata contestata dal fallimento, ma nemmeno negata nel decreto impugnato. 3. Il terzo motivo è così rubricato: « iolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2943, 2944, 2946, 2948 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c.in relazione all’art. 360, n. 3 , c . p . c .» . Esso censura il decreto del Tribunale di Catania laddove questo ha ritenut o comunque maturata la prescrizione quinquennaledel credito vantato dalla ricorrente. 3.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse della parte al suo esame, una volta dichiarata l’inammissibilità dei precedenti motivi. Infatti, la questione della maturazione o meno del termine di prescrizione risulta del tutto irrilevante, una volta confermata l’autonoma ratio decidendidel rigetto dell’opposizione allo stato passivo, consistente nell’accertamento negativo in ordine all’esistenza del credito. Deve essere qui ribadito il principio per cui, «qualora la decisione di merito sifondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenutadefinitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa» (Cass. n. 5102/2024; conf. Cass. n.11493/2018; Cass. S.u. 7931/2013 ; Cass. nn. 2108/2012; 12372/2006). 4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spesedel presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i