Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20965/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione dell'ordinanza con cui veniva respinto il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata in relazione al semestre costituito da 5 mesi e 24 giorni dall' [OSCURATO:DATA_NASCITA] - 3.8.2006 e da 6 giorni dal 15.04.2022 al 20.04.2022, oltre a non essere consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto, sono manifestamente infondate, oltre che reiterative di profili di censura su cui si è soffermato il Tribunale di sorveglianza di Roma con il provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia che: - il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificare retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione; - poco dopo il primo periodo preso in considerazione e, più precisamente, in data 30.1.2008, il ricorrente ha commesso bancarotta fraudolenta; - il significativo allarme sociale e la gravità di tale reato, punito con consistente pena detentiva, commesso in continuazione con condotte illecite precedenti e poste in essere anche successivamente ad altre definite dalle sentenze di condanna indicate nel cumulo, sono sintomatici di una mancata adesione all'opera di rieducazione in relazione al semestre oggetto di valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso — nel quale si contestano tali argomentazioni e si insiste sulla regolarità della condotta tenuta nei periodi antecedenti e successivi rispetto a quello oggetto del diniego - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ail pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione dell'ordinanza con cui veniva respinto il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata in relazione al semestre costituito da 5 mesi e 24 giorni dall' [OSCURATO:DATA_NASCITA] - 3.8.2006 e da 6 giorni dal 15.04.2022 al 20.04.2022, oltre a non essere consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto, sono manifestamente infondate, oltre che reiterative di profili di censura su cui si è soffermato il Tribunale di sorveglianza di Roma con il provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia che: - il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificare retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione; - poco dopo il primo periodo preso in considerazione e, più precisamente, in data 30.1.2008, il ricorrente ha commesso bancarotta fraudolenta; - il significativo allarme sociale e la gravità di tale reato, punito con consistente pena detentiva, commesso in continuazione con condotte illecite precedenti e poste in essere anche successivamente ad altre definite dalle sentenze di condanna indicate nel cumulo, sono sintomatici di una mancata adesione all'opera di rieducazione in relazione al semestre oggetto di valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso — nel quale si contestano tali argomentazioni e si insiste sulla regolarità della condotta tenuta nei periodi antecedenti e successivi rispetto a quello oggetto del diniego - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ail pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio
Sentenza Cassazione n. 20965/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris