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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 dicembre 2024

Cassazione n. 34899/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5445/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.1264/2023depositata il 25/07/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; che, stante la richiesta formulata nell’accettazione della rinuncia da parte della resistente, confermata dal difensore della parte ricorrente con PEC alla Cancelleria del 19 dicembre 2024, va disposta la cancellazione della nota di trascrizione n. 45315 Reg.

Gen e n. 30140 Reg.

Part. del 13 ottobre 2016 – e della domanda di annotazione n. 53574 Reg.

Gen. e n. 9865 Reg.

Part. del 24 ottobre 2019.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dispone la cancellazione della nota di trascrizione n. 45315 Reg.

Gen e n. 30140 Reg.

Part. del 13 ottobre 2016 – e della domanda di annotazione n. 53574 Reg.

Gen. e n. 9865 Reg.

Part. del 24 ottobre 2019.

Così deciso in Roma,il 21/12/2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5445/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.1264/2023depositata il 25/07/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; che, stante la richiesta formulata nell’accettazione della rinuncia da parte della resistente, confermata dal difensore della parte ricorrente con PEC alla Cancelleria del 19 dicembre 2024, va disposta la cancellazione della nota di trascrizione n. 45315 Reg. Gen e n. 30140 Reg. Part. del 13 ottobre 2016 – e della domanda di annotazione n. 53574 Reg. Gen. e n. 9865 Reg. Part. del 24 ottobre 2019. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone la cancellazione della nota di trascrizione n. 45315 Reg. Gen e n. 30140 Reg. Part. del 13 ottobre 2016 – e della domanda di annotazione n. 53574 Reg. Gen. e n. 9865 Reg. Part. del 24 ottobre 2019. Così deciso in Roma,il 21/12/2024. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 34899/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris