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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30920/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][] nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (deceduto) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1 1)46 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1-947 avverso la sentenza del 08/11/2021 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha richiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di D'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di Salerno, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno emessa in data 1 giugno 2016, per la parte che qui interessa, ha confermato l'assoluzione degli imputati sopra indicati dal reato di calunnia loro ascritto per avere in concorso con altri imputati accusato, pur sapendolo innocente, l'avvocato giuslavorista [OSCURATO:PERSONA] di infedele patrocinio e truffa, nelle distinte date indicate nell'imputazione che vanno dal 2 ottobre 2006 al 26 gennaio 2007.

Il fatto si inserisce nel contesto di una attività di assistenza legale svolta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in contenziosi di tipo seriale promossi dagli imputati, quali macchinisti dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA]., ed in particolare, la calunnia riguarda la falsa accusa di avere fatto spirare i termini per proporre appello prima di comunicare agli imputati l'esito della sentenza del Giudice del lavoro di primo grado che aveva accolto le domande dei lavoratori ricorrenti ma aveva disposto la compensazione delle spese legali, così da pregiudicare le possibilità di impugnare tale statuizione sulle spese che imponeva ai predetti lavoratori di pagare il proprio legale nonostante l'accoglimento del loro ricorso.

Più precisamente il Tribunale di Salerno con l'anzidetta sentenza aveva condannato esclusivamente i tre imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia con le relative statuizioni civili in favore della predetta parte civile, ed aveva assolto tutti gli altri ventidue imputati perché il fatto non costituisce reato.

Secondo la sentenza di primo grado difettava per tutti gli imputati assolti la prova del dolo della calunnia, in quanto dall'istruttoria era emerso che la denuncia- querela era stata predisposta dal nuovo legale che aveva assunto la difesa dei lavoratori al posto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed era stata firmata dai predetti senza comprenderne appieno il significato, desumendo ciò dal fatto che per alcuni di essi (otto lavoratori) difettava persino la condivisione della medesima situazione processuale oggetto della denuncia, nel senso che non si trattava di lavoratori per i quali erano intervenute le statuizioni processuali descritte (non essendo destinatari di sentenze di accoglimento della domanda con compensazione delle spese), mentre per gli altri, ad eccezione dei tre che erano stati condannati, era risultata vera la circostanza che le lettere di messa in mora con cui il difensore aveva richiesto il pagamento degli onorari erano state inviate dopo che risultavano elassi i termini per impugnare la sentenza di primo grado.

La Corte di appello, dopo aver dichiarato la prescrizione del reato nei confronti dei soli tre imputati appellanti condannati in primo grado, e confermate le statuizioni civili a loro carico, ha accolto parzialmente l'appello della parte civile, disponendo la condanna al risarcimento dei danni nei confronti degli imputati per i quali il primo giudice aveva valorizzato a loro favore l'assenza di condivisione della medesima posizione processuale sottesa alla denuncia-querela, ribaltandone il giudizio nel senso di ritenere tale circostanza dimostrativa della loro malafede e quindi del dolo, ma aveva confermato l'assoluzione per l'altro gruppo di imputati perché avevano ricevuto la richiesta dei compensi con lettera raccomandata spedita dal loro difensore in epoca successiva alla scadenza dei termini per impugnare come indicato nella denuncia-querela.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto un solo articolato motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

Deduce il ricorrente vizio della motivazione, desumibile dal testo della sentenza impugnata, per travisamento di prova documentale e dichiarativa.

In particolare, la Corte di appello ha ribaltato il giudizio di assoluzione nei confronti degli otto imputati per i quali secondo quanto riportato alle pagine 25 e 26 della sentenza impugnata era stato denunciato un fatto totalmente falso in quanto non avevano neppure vinto in primo grado la causa di lavoro con compensazione delle spese legali e ricevuto l'avviso da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'esito vittorio della causa dopo la decorrenza del termine per proporre appello, poichè o non avevano intentato alcuna causa contro [OSCURATO:SOCIETA]. o avevano subito e perso l'appello del datore di lavoro con condanna alle spese.

La Corte di appello ha, invece, erroneamente confermato l'assoluzione nei confronti degli altri quattordici imputati in ordine ai quali il fatto denunciato sarebbe risultato vero, avendo i predetti ricevuto la lettera di richiesta del pagamento degli onorari da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] solo dopo che erano spirati i termini per proporre appello, senza spiegare però da quale fonte di prova è stata desunta tale circostanza, considerato che per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], D'Amico, Ferrentino, Gagliardi, Pecoraro e Ruocco, la comunicazione dell'esito della causa era avvenuta con fax inoltrato al numero del Sindacato in data 29 dicembre 1998 e 1 maggio 1999, quando il termine per impugnare, che nella fattispecie era quello di un anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza in mancanza di notifica della sentenza, non era ancora scaduto.

Mentre per Bregna, [OSCURATO:PERSONA], D'Urso, Luciani e Marino la comunicazione risultava dal fax inoltrato al predetto numero telefonico del sindacato in data 31 marzo 2000, quindi prima della scadenza del detto termine annuale. [OSCURATO:PERSONA] risultava, altresì, inviata la lett. racc. a/r dell'Il marzo 2004 di richiesta di pagamento delle spettanze ancora prima della scadenza del termine annuale di impugnazione stante la pubblicazione della sentenza avvenuta in data 4 giugno 2003.

Con riferimento poi agli altri due imputati, ugualmente assolti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si osserva che la loro posizione era assimilabile a quelle degli otto imputati per i quali era intervenuta la condanna in appello.

Considerato che [OSCURATO:PERSONA] non risultava neppure aver vinto la causa di lavoro con compensazione delle spese, atteso che con lettera raccomandata a/r del 3 maggio 2004 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto nei suoi confronti il pagamento delle proprie spettanze relative alla causa di lavoro che si era conclusa con l'accoglimento della sua domanda e la condanna alle spese della controparte datoriale, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risultava inoltrata richiesta di pagamento degli onorari con lettera raccomandata a/r del 28 giugno 2004 con cui il predetto veniva informato dell'esito negativo della decisone di appello, con la indicazione del termine per proporre ricorso per cassazione.

Inoltre, non ha valutato la controdenuncia dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] da cui risultavano i dati suddetti che avrebbero dovuto portare la Corte di appello ha accogliere l'appello della parte civile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta, deducendo un vizio di travisamento di dati probatori che non sono stati in modo specifico neppure descritti compiutamente sede di appello.

Si deve ricordare che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021., Africano, Rv. 281665).

In particolare l'affermazione riportata a pag. 26 della sentenza di primo grado, e richiamata dal giudice di appello, secondo cui per tutti gli imputati, ad eccezione dei tre che sono stati condannati (Battipaglia, Vece e Vitale), dovesse ritenersi vero il fatto denunciato, ovvero che al momento della richiesta dell'avvocato di pagamento dei propri onorari, erano già scaduti i termini per impugnare la sentenza, non è stata oggetto censure specifiche in sede di appello.

In particolare sarebbe stato onere degli appellanti, per contestare quanto affermato nella sentenza di primo grado, specificare tutti gli elementi processuali utili per il computo dei termini di impugnazione, in particolare attraverso una dettagliata descrizione delle date di pubblicazione delle sentenze, delle date di ricevimento delle lettere raccomandate con avviso di ricevimento inviate personalmente ai lavoratori e del loro contenuto, essendo state valutate coerentemente non rilevanti a tale fine le comunicazioni fatte presso la sede del sindacato, in quanto ritenute inidonee a dimostrare la effettiva ricezione della comunicazione da parte dei singoli lavoratori.

Neppure risulta specificato quale fosse il contenuto delle missive, con particolare riguardo alla stessa illustrazione e spiegazione del significato della statuizione della sentenza del Giudice del lavoro che aveva disposto la compensazione delle spese tra le parti, e soprattutto in merito alla necessità di proporre impugnazione nonostante l'esito vittorioso della causa per evitare di dover pagare gli onorari del proprio difensore.

Su tali punti, il ricorrente ha genericamente fatto riferimento a delle raccomandate a/r spedite ad alcuni macchinisti senza precisare sulla base di quali elementi potesse essere verificato il computo del termine di impugnazione per proporre appello e senza nessuna specificazione di quale fosse il contenuto delle missive inoltrate a ciascuno dei lavoratori interessati, stante anche la eccepita diversità dell'oggetto delle cause di lavoro.

La genericità del riferimento ai fax ed alle lettere raccomandate spedite ai singoli lavoratori dedotto nei motivi di appello, senza le indicazioni necessarie per vagliare la rilevanza di quanto eccepito in relazione alle singole posizioni, sottraendo così alla Corte distrettuale ogni valutazione di merito su quell'ipotizzato error in iudicando commesso dal Tribunale, non può essere sanata in sede di ricorso per cassazione, con cui per altro solo nei confronti di alcuni degli imputati viene fatto riferimento al contenuto delle missive (Longobardi; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]) allegate al ricorso.

Deve rilevarsi, poi, la genericità delle censure con cui si adduce a riprova del dolo della calunnia la comunicazione via fax inoltrata alla sede del sindacato, senza considerare che nella sentenza di primo grado era stata evidenziata la necessità di una missiva personale indirizzata ai singoli lavoratori per la richiesta delle spettanze, essendo stata ritenuta insufficiente, con argomenti logici ineccepibili, la comunicazione dell'esito della causa oli accoglimento della domanda con compensazione delle spese per dedurre che i lavoratori ne avessero compreso il significato, in difetto di una esplicita richiesta di pagamento degli onorari.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, sulla base di nuove prospettazioni di fatto che non sono state neppure sottoposte alla valutazione della Corte di appello, la cui richiesta di valutazione in questa sede è inammissibile perché estranea al sindacato di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][] nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (deceduto) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1 1)46 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1-947 avverso la sentenza del 08/11/2021 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha richiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di D'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di Salerno, decidendo sull'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno emessa in data 1 giugno 2016, per la parte che qui interessa, ha confermato l'assoluzione degli imputati sopra indicati dal reato di calunnia loro ascritto per avere in concorso con altri imputati accusato, pur sapendolo innocente, l'avvocato giuslavorista [OSCURATO:PERSONA] di infedele patrocinio e truffa, nelle distinte date indicate nell'imputazione che vanno dal 2 ottobre 2006 al 26 gennaio 2007. Il fatto si inserisce nel contesto di una attività di assistenza legale svolta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in contenziosi di tipo seriale promossi dagli imputati, quali macchinisti dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA]., ed in particolare, la calunnia riguarda la falsa accusa di avere fatto spirare i termini per proporre appello prima di comunicare agli imputati l'esito della sentenza del Giudice del lavoro di primo grado che aveva accolto le domande dei lavoratori ricorrenti ma aveva disposto la compensazione delle spese legali, così da pregiudicare le possibilità di impugnare tale statuizione sulle spese che imponeva ai predetti lavoratori di pagare il proprio legale nonostante l'accoglimento del loro ricorso. Più precisamente il Tribunale di Salerno con l'anzidetta sentenza aveva condannato esclusivamente i tre imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia con le relative statuizioni civili in favore della predetta parte civile, ed aveva assolto tutti gli altri ventidue imputati perché il fatto non costituisce reato. Secondo la sentenza di primo grado difettava per tutti gli imputati assolti la prova del dolo della calunnia, in quanto dall'istruttoria era emerso che la denuncia- querela era stata predisposta dal nuovo legale che aveva assunto la difesa dei lavoratori al posto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed era stata firmata dai predetti senza comprenderne appieno il significato, desumendo ciò dal fatto che per alcuni di essi (otto lavoratori) difettava persino la condivisione della medesima situazione processuale oggetto della denuncia, nel senso che non si trattava di lavoratori per i quali erano intervenute le statuizioni processuali descritte (non essendo destinatari di sentenze di accoglimento della domanda con compensazione delle spese), mentre per gli altri, ad eccezione dei tre che erano stati condannati, era risultata vera la circostanza che le lettere di messa in mora con cui il difensore aveva richiesto il pagamento degli onorari erano state inviate dopo che risultavano elassi i termini per impugnare la sentenza di primo grado. La Corte di appello, dopo aver dichiarato la prescrizione del reato nei confronti dei soli tre imputati appellanti condannati in primo grado, e confermate le statuizioni civili a loro carico, ha accolto parzialmente l'appello della parte civile, disponendo la condanna al risarcimento dei danni nei confronti degli imputati per i quali il primo giudice aveva valorizzato a loro favore l'assenza di condivisione della medesima posizione processuale sottesa alla denuncia-querela, ribaltandone il giudizio nel senso di ritenere tale circostanza dimostrativa della loro malafede e quindi del dolo, ma aveva confermato l'assoluzione per l'altro gruppo di imputati perché avevano ricevuto la richiesta dei compensi con lettera raccomandata spedita dal loro difensore in epoca successiva alla scadenza dei termini per impugnare come indicato nella denuncia-querela. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto un solo articolato motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. Deduce il ricorrente vizio della motivazione, desumibile dal testo della sentenza impugnata, per travisamento di prova documentale e dichiarativa. In particolare, la Corte di appello ha ribaltato il giudizio di assoluzione nei confronti degli otto imputati per i quali secondo quanto riportato alle pagine 25 e 26 della sentenza impugnata era stato denunciato un fatto totalmente falso in quanto non avevano neppure vinto in primo grado la causa di lavoro con compensazione delle spese legali e ricevuto l'avviso da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'esito vittorio della causa dopo la decorrenza del termine per proporre appello, poichè o non avevano intentato alcuna causa contro [OSCURATO:SOCIETA]. o avevano subito e perso l'appello del datore di lavoro con condanna alle spese. La Corte di appello ha, invece, erroneamente confermato l'assoluzione nei confronti degli altri quattordici imputati in ordine ai quali il fatto denunciato sarebbe risultato vero, avendo i predetti ricevuto la lettera di richiesta del pagamento degli onorari da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] solo dopo che erano spirati i termini per proporre appello, senza spiegare però da quale fonte di prova è stata desunta tale circostanza, considerato che per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], D'Amico, Ferrentino, Gagliardi, Pecoraro e Ruocco, la comunicazione dell'esito della causa era avvenuta con fax inoltrato al numero del Sindacato in data 29 dicembre 1998 e 1 maggio 1999, quando il termine per impugnare, che nella fattispecie era quello di un anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza in mancanza di notifica della sentenza, non era ancora scaduto. Mentre per Bregna, [OSCURATO:PERSONA], D'Urso, Luciani e Marino la comunicazione risultava dal fax inoltrato al predetto numero telefonico del sindacato in data 31 marzo 2000, quindi prima della scadenza del detto termine annuale. [OSCURATO:PERSONA] risultava, altresì, inviata la lett. racc. a/r dell'Il marzo 2004 di richiesta di pagamento delle spettanze ancora prima della scadenza del termine annuale di impugnazione stante la pubblicazione della sentenza avvenuta in data 4 giugno 2003. Con riferimento poi agli altri due imputati, ugualmente assolti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si osserva che la loro posizione era assimilabile a quelle degli otto imputati per i quali era intervenuta la condanna in appello. Considerato che [OSCURATO:PERSONA] non risultava neppure aver vinto la causa di lavoro con compensazione delle spese, atteso che con lettera raccomandata a/r del 3 maggio 2004 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto nei suoi confronti il pagamento delle proprie spettanze relative alla causa di lavoro che si era conclusa con l'accoglimento della sua domanda e la condanna alle spese della controparte datoriale, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risultava inoltrata richiesta di pagamento degli onorari con lettera raccomandata a/r del 28 giugno 2004 con cui il predetto veniva informato dell'esito negativo della decisone di appello, con la indicazione del termine per proporre ricorso per cassazione. Inoltre, non ha valutato la controdenuncia dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] da cui risultavano i dati suddetti che avrebbero dovuto portare la Corte di appello ha accogliere l'appello della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta, deducendo un vizio di travisamento di dati probatori che non sono stati in modo specifico neppure descritti compiutamente sede di appello. Si deve ricordare che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021., Africano, Rv. 281665). In particolare l'affermazione riportata a pag. 26 della sentenza di primo grado, e richiamata dal giudice di appello, secondo cui per tutti gli imputati, ad eccezione dei tre che sono stati condannati (Battipaglia, Vece e Vitale), dovesse ritenersi vero il fatto denunciato, ovvero che al momento della richiesta dell'avvocato di pagamento dei propri onorari, erano già scaduti i termini per impugnare la sentenza, non è stata oggetto censure specifiche in sede di appello. In particolare sarebbe stato onere degli appellanti, per contestare quanto affermato nella sentenza di primo grado, specificare tutti gli elementi processuali utili per il computo dei termini di impugnazione, in particolare attraverso una dettagliata descrizione delle date di pubblicazione delle sentenze, delle date di ricevimento delle lettere raccomandate con avviso di ricevimento inviate personalmente ai lavoratori e del loro contenuto, essendo state valutate coerentemente non rilevanti a tale fine le comunicazioni fatte presso la sede del sindacato, in quanto ritenute inidonee a dimostrare la effettiva ricezione della comunicazione da parte dei singoli lavoratori. Neppure risulta specificato quale fosse il contenuto delle missive, con particolare riguardo alla stessa illustrazione e spiegazione del significato della statuizione della sentenza del Giudice del lavoro che aveva disposto la compensazione delle spese tra le parti, e soprattutto in merito alla necessità di proporre impugnazione nonostante l'esito vittorioso della causa per evitare di dover pagare gli onorari del proprio difensore. Su tali punti, il ricorrente ha genericamente fatto riferimento a delle raccomandate a/r spedite ad alcuni macchinisti senza precisare sulla base di quali elementi potesse essere verificato il computo del termine di impugnazione per proporre appello e senza nessuna specificazione di quale fosse il contenuto delle missive inoltrate a ciascuno dei lavoratori interessati, stante anche la eccepita diversità dell'oggetto delle cause di lavoro. La genericità del riferimento ai fax ed alle lettere raccomandate spedite ai singoli lavoratori dedotto nei motivi di appello, senza le indicazioni necessarie per vagliare la rilevanza di quanto eccepito in relazione alle singole posizioni, sottraendo così alla Corte distrettuale ogni valutazione di merito su quell'ipotizzato error in iudicando commesso dal Tribunale, non può essere sanata in sede di ricorso per cassazione, con cui per altro solo nei confronti di alcuni degli imputati viene fatto riferimento al contenuto delle missive (Longobardi; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]) allegate al ricorso. Deve rilevarsi, poi, la genericità delle censure con cui si adduce a riprova del dolo della calunnia la comunicazione via fax inoltrata alla sede del sindacato, senza considerare che nella sentenza di primo grado era stata evidenziata la necessità di una missiva personale indirizzata ai singoli lavoratori per la richiesta delle spettanze, essendo stata ritenuta insufficiente, con argomenti logici ineccepibili, la comunicazione dell'esito della causa oli accoglimento della domanda con compensazione delle spese per dedurre che i lavoratori ne avessero compreso il significato, in difetto di una esplicita richiesta di pagamento degli onorari. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, sulla base di nuove prospettazioni di fatto che non sono state neppure sottoposte alla valutazione della Corte di appello, la cui richiesta di valutazione in questa sede è inammissibile perché estranea al sindacato di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
Sentenza Cassazione n. 30920/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris