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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43307/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione di norme processuali, dolendosi in particolare della inutilizzabilità del documento "conteggi [OSCURATO:PERSONA]", posto alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 rinvenuto nel corso della perquisizione operata presso lo studio dei consulenti contabili della Woolcom s.r.I., in quanto documento anonimo, privo di intestazione, che reca semplici conteggi e che non è riconducibile alla società Rigel di cui è rappresentante legale; che il ricorrente con il secondo motivo deduce vizio della motivazione ed errata valutazione del compendio probatorio in relazione al fatto che la società Rigel e la società [OSCURATO:PERSONA], entrambe amministrate dal ricorrente, hanno effettivamente prestato attività di consulenza in favore della Woolcom; Considerato che la prima doglianza non è consentita in sede di legittimità perché generica in quanto priva di una puntuale enunciazione delle ragioni a sostegno del motivo di ricorso ( quali ad esempio al falsità o non autenticità) e considerato che in relazione a tale plico, rinvenuto nel corso della perquisizione, l'imputato nulla ha dedotto in quella sede ed è stato acquisto senza alcuna opposizione.

Considerato che anche la seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo laddove ha ritenuto che le obiezioni mosse per la prima volta in appello non fossero tali da inficiare l'attitudine probatoria delle risultanze documentali e che nessuna prova viceversa è stata fornita dal ricorrente in ordine alla effettiva esecuzione di attività di consulenza contabile e fiscale in favore della società Woolcom o in ordine ai rapporti tra il beneficiario delle prestazioni e la società utilizzatrice delle fatture.

Considerato che la memoria difensiva il ricorrente ha ribadito l'inutilizzabilità del documento contabile.

Rilevato che, le censure hanno ad oggetto motivi non consentiti in sede di legittimità poiché costituite da argomentazioni solo in punto di fatto, oltre che, riproduttive di profili già adeguatamente disattesi dal giudice di merito.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione di norme processuali, dolendosi in particolare della inutilizzabilità del documento "conteggi [OSCURATO:PERSONA]", posto alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 rinvenuto nel corso della perquisizione operata presso lo studio dei consulenti contabili della Woolcom s.r.I., in quanto documento anonimo, privo di intestazione, che reca semplici conteggi e che non è riconducibile alla società Rigel di cui è rappresentante legale; che il ricorrente con il secondo motivo deduce vizio della motivazione ed errata valutazione del compendio probatorio in relazione al fatto che la società Rigel e la società [OSCURATO:PERSONA], entrambe amministrate dal ricorrente, hanno effettivamente prestato attività di consulenza in favore della Woolcom; Considerato che la prima doglianza non è consentita in sede di legittimità perché generica in quanto priva di una puntuale enunciazione delle ragioni a sostegno del motivo di ricorso ( quali ad esempio al falsità o non autenticità) e considerato che in relazione a tale plico, rinvenuto nel corso della perquisizione, l'imputato nulla ha dedotto in quella sede ed è stato acquisto senza alcuna opposizione. Considerato che anche la seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo laddove ha ritenuto che le obiezioni mosse per la prima volta in appello non fossero tali da inficiare l'attitudine probatoria delle risultanze documentali e che nessuna prova viceversa è stata fornita dal ricorrente in ordine alla effettiva esecuzione di attività di consulenza contabile e fiscale in favore della società Woolcom o in ordine ai rapporti tra il beneficiario delle prestazioni e la società utilizzatrice delle fatture. Considerato che la memoria difensiva il ricorrente ha ribadito l'inutilizzabilità del documento contabile. Rilevato che, le censure hanno ad oggetto motivi non consentiti in sede di legittimità poiché costituite da argomentazioni solo in punto di fatto, oltre che, riproduttive di profili già adeguatamente disattesi dal giudice di merito. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigliere
Sentenza Cassazione n. 43307/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris