CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2023
Cassazione n. 00343/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BRINDISI Riccardo - imputato del concorso nei reato di illecita detenzione di varie tipologie di sostane stupefacenti, in parte cedute a terzi - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 04/05/2023 dalla Corte d'Appello di Bologna (che ha confermato la decisione di condanna emessa dal Tribunale di Rimini) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento al mancato espletamento di una perizia tossicologica, alla mancata acquisizione di un documento, al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che la prima censura sia manifestamente infondata, avendo la difesa optato (dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionata all'espletamento della perizia) optato per il giudizio abbreviato "secco", con ciò accettando che la celebrazione del processo avvenisse sulla base della piattaforma indiziaria raccolta nelle indagini preliminari. D'altra parte, la Corte territoriale ha posto in correlazione le risultanze del narcotest con quanto accertato dagli operanti sia in ordine alle modalità della detenzione (il BRINDISI aveva su di sé 46 confezioni di cellophane contenenti extasy e 48 involucri contenenti ketamina: cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), sia in ordine all'attività di spaccio direttamente osservate prima che fosse possibile intervenire (cfr. pag. 4: il BRINDISI deteneva lo stupefacente, il PARISI consegnava le dosi e il TACCHI riceveva il corrispettivo n danaro). Dinanzi all'obiezione meramente labiale della difesa, secondo cui le confezioni contenevano anche pasticche prive di efficacia drogante, nessun dubbio può porsi sulla correttezza della decisione impugnata (in ordine alla sufficienza del narcotest, ove l'affermazione di penale responsabilità sia sorretta da adeguata motivazione, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 - 02). Deve anche osservarsi che appare problematica l'individuazione di un concreto interesse alla proposizione del motivo, avendo la Corte confermato la decisione di condanna che non solo ha riconosciuto l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, ma ha anche irrogato il minimo edittale; ritenuto che la seconda censura abbia connotazioni meramente reiterative, avendo la Corte territoriale osservato, tutt'altro che illogicamente, che l'eventuale acquisto di biglietti in prevendita per entrare in un locale di Piccione (che la difesa intendeva provare con il documento offerto) costituiva circostanza inidonea ad escludere l'attività di spaccio di parte dello stupefacente detenuto (cfr. pag. 5): è appena il caso di evidenziare che la scelta del rito non può essere poi "superata" impugnando decisioni che, del tutto legittimamente, avevano ritenuto ultronea anche tale richiesta istruttoria, motivando in termini qui incensurabili; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto al terzo motivo, avendo la Corte d'Appello motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando il dato quantitativo di stupefacente detenuto, e il pericolo di diffusione dello stupefacente in luoghi pubblici, determinato dall'attività organizzata (pur in termini rudimentali) dal BRINDISI e dai coimputati (cfr. pag. 5); ritenuto infine che la residua censura sia inammissibile perché non dedotta in appello (come riconosciuto dallo stesso ricorrente); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ékrnmende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R ma, il 1 dicembre 2023 I