CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 33876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28292/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] d'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Assicuratori d ei Lloyd's sottoscrittori dei certificati assicurativi n. A116C165998 e A114C63545; -intimati - avverso la sentenza n. 997/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/09/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel [OSCURATO:SOCIETA]. la società [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la società M.E.F. (d’ora in avanti, anche solo MEF), quale proprietaria e custode dell’unità immobiliare sita sopra la propria, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente quale titolare dell’impresa esecutrice e quale direttore dei lavori di ristrutturazione che avevano interessato la predetta unità immobiliare, lamentando di aver subito danni per effetto dei suddetti lavori, chiedendo affermarsi la responsabilità risarcitoria dei convenuti e quindi condannarsi in solido i predetti al pagamento di una somma non inferiore ad euro 50.646,67, oltre interessi al saggio speciale di cui all’art.1284 c. 4° c.c. 1.1. In particolare, nell’immobile sito in Torino al n. 15/C di via Mercanti, si trovavano due unità immobiliari: una, di cui era proprietaria la [OSCURATO:SOCIETA] d’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito per brevità [OSCURATO:SOCIETA]) e l’altra, collocata immediatamente sopra la prima, di cui era proprietaria la società MEF, che la fece ristrutturare (affidando la direzione dei lavori all’Arch. [OSCURATO:PERSONA] e l’esecuzione dei lavori all’impresa edile [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) e la diede in locazione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che intendeva adibirla a studio professionale). Secondo quanto riferito nella dalla sentenza impugnata (p. 16), nella seconda metà di gennaio 2015 e nell’ambito di un più complesso intervento di risistemazione dell’unità immobiliare di cui la società M.E.F. era proprietaria ed il Francini locatario, su commessa di quest’ultimo, venne dato corso, tra l’altro ed in conformità agli atti di assenso dell’amministrazione comunale, alla “demolizione della pavimentazione” interna in parquet e relativa “sottopavimentazione, alla messa a nudo della struttura del solaio facente da soffitto all’ammezzato di proprietà” della società oggi ricorrente in via principale “e da sostegno al pavimento dell’unità” superiore (di proprietà della società oggi resistente, ricorrente in via incidentale). 1.2. Nel corso di tale attività ablatoria, venne appurata la ricostruzione, realizzata in modo rudimentale diversi decenni orsono, del solaio che separava le due unità, mediante una posa poco accurata ed anzi empirica di putrelle metalliche (c.d. “a doppio T” e di sezione ora non più in uso) e tavelloni sottostanti, le prime incastrate ad un’estremità alle travi anch’esse di simile fattura ed all’altra incernierate ed inserite nella struttura muraria, con riempimento degli interstizi nella parte sovrastante (negli spazi delimitati e lasciati vuoti dalle putrelle medesime) mediante utilizzo di materiale inerte. Offertosi tale inaspettato scenario alla vista del Bodnarescu e del Visentin una volta rimosso il pluridecennale piano di calpestio dell’unità di cui era proprietaria la società M.E.F., furono quindi rimossi i laterizi; ma tanto fece sì che le putrelle portanti, non più gravate dal carico del materiale spurio, si elevassero verso l’alto in forza della loro naturale elasticità, così sottoponendo a tensioni inaspettate e non sopportabili “l’intonaco dell’intradosso del solaio soffitto del piano ammezzato” nella disponibilità dell’[OSCURATO:SOCIETA], in parte collassato oppure interessato da cavillature e fessurazioni, fenomeni questi costituenti la causa prima dei plurimi pregiudizi lamentati e di cui nei giudizi di merito è stato chiesto il ristoro. 2. In esito alla citazione in giudizio, si costituivano congiuntamente (e, quindi, con un’unica comparsa) tutti i convenuti, i quali contestavano la domanda attorea. In particolare: - in via preliminare, il Visentin e la società M.E.F. dichiaravano l’intenzione di voler chiamare in causa a titolo di garanzia, rispettivamente, gli Assicuratori dei Lloyd’s e la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, e la prima anche il locatario Visentin quale custode del bene ex art. 2051 c.c., ivi compreso quel che aveva riguardato le infiltrazioni d’acqua, originate da una rottura accidentale non correlata all’esecuzione dei lavori; - in via di merito, tutti e tre i convenuti evidenziavano la preesistente risalenza di numerose cavillature lungo il soffitto dei vani ammezzati, fenomeno questo che si era reso più evidente in concomitanza con i lavori di ristrutturazione dell’unità sovrastante, allorquando erano stati appurati la presenza, a rinforzo del solaio, di diverse putrelle sistemate in modo approssimativo, ed il riempimento degli interstizi con materiale di risulta, costituente il tutto la risultante di un intervento attuato in epoca immediatamente post bellica, caratterizzato da un notevole grado di flessibilità, tale da determinare, ad ogni sollecitazione sul piano di calpestio, superiore, l’insorgere di crepe lungo intonaco del soffitto inferiore. Precisavano che, dopo la rimozione del vetusto pavimento, si era proceduto all’asporto di dette macerie, così provocando la flessione verso l’alto delle putrelle e l’aggravamento del fenomeno delle crepe, senza peraltro che un siffatto intervento avesse assunto una valenza edilizia, essendosi limitato ed esaurito nella rimozione di inerti di notevole peso che da decenni gravavano sul soffitto dell’unità dell’attrice. Contestavano le previsioni normative cui l’attrice medesima aveva correlato il proprio credito risarcitorio, nonché l’ammontare dei danni di cui era stato chiesto il ristoro. - in via riconvenzionale, la società MEF aggiungeva che, in accordo con tutti gli interessati, la soletta in causa era stata consolidata su progetto di un tecnico appositamente incaricato ed a totali spese di [OSCURATO:PERSONA], e che, poiché quest’ultimo contava di addebitare ad essa società il relativo importo, essa società a sua volta intendeva rivalersi nei confronti dell’attrice, ragion per cui spiegava in proposito domanda riconvenzionale. L’impresa assicuratrice Assicuratori dei Lloyd’s, evocata da [OSCURATO:PERSONA], si costituiva evidenziando le caratteristiche della polizza sottoscritta dall’assicurato e negando che la stessa potesse venire in rilievo con riferimento al caso di specie; in proposito, sottolineava che il rinnovo contrattuale era intervenuto il 22.6.2015, mentre l’evento si era verificato nel gennaio precedente, allorquando il preteso garantito aveva ricevuto la prima richiesta risarcitoria, seguita da altre sino alla notifica del ricorso per accertamento preventivo, senza peraltro fare cenno al relativo sinistro contestualmente a detto rinnovo, ed omettendo in anteprima di comunicarlo all’assicuratore; deduceva che la polizza in questione doveva reputarsi operativa “solo in eccedenza rispetto” alla copertura assicurativa “accesa dalla società appaltante”, e cioè dalla società M.E.F. con la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni; nel merito, prestava adesione alle difese articolate dall’assicurato. Si costituiva pure [OSCURATO:PERSONA], associandosi alle argomentazioni difensive esplicitate dagli originari convenuti, sostenendo di avere affrontato per intero le spese per il consolidamento della soletta ed avanzando domanda di rimborso, in una misura pari alla metà, dell’importo in proposito erogato; ricusava ogni responsabilità in ordine ai danni cagionati dalla rottura di una tubazione, senza alcuna connessione con i lavori in corso; infine, in caso di accoglimento delle domande dell’attrice, avanzava domanda di garanzia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni con cui aveva stipulato apposita polizza. Si costituiva anche la [OSCURATO:PERSONA] con riferimento sia alla chiamata della società M.E.F., sia a quella del Francini, in tempi diversi e con autonome comparse, nonché patrocinata da differenti difensori. Rispetto alla chiamata della società Mef, si associava alle difese dell’assicurata, precisando che il rischio oggetto di garanzia concerneva i danni derivati dall’ordinaria manutenzione dell’immobile, e che le condizioni contrattuali imponevano alla predetta di dare immediata notizia dell’evento, circostanze queste che impedivano di considerare la chiamante il “gestore dell’ufficio” da cui era scaturito il danno, e quindi di includere il fatto tra quelli indennizzabili. Rispetto alla chiamata del Francini, rimarcava che quest’ultimo aveva sottoscritto in successione temporale due polizze, entrambe finalizzate a tenere indenne l’assicurato dalla responsabilità civile conseguente agli interventi di ristrutturazione dell’immobile di via [OSCURATO:PERSONA], escluso però il danno conseguente alla rottura della tubazione ed all’infiltrazione dell’acqua al piano sottostante, per stessa ammissione non verificatosi in occasione del compimento dei lavori. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e della documentazione relativa all’ATP espletato; nonché mediante CTU. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3295/2019: a) respingeva le domande avanzate dall’attrice [OSCURATO:SOCIETA] d’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. nei confronti del convenuto [OSCURATO:PERSONA], con condanna della prima a rimborsare al secondo le spese processuali del grado; b) condannava in via tra loro solidale i convenuti [OSCURATO:PERSONA], la società semplice M.E.F. ed il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore di detta attrice la somma di euro 23.000 oltre interessi legali dalla domanda, nonché a rimborsare alla medesima le spese processuali del grado; c) rigettava le domande riconvenzionali dei convenuti nonché la domanda di garanzia avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s, con condanna del primo a rimborsare ai secondi le spese processuali del grado; d) accoglieva le domande di garanzia avanzate dalla società semplice M.E.F. e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, con condanna di quest’ultima a rimborsare ai primi le spese processuali del grado; e) poneva a carico di [OSCURATO:PERSONA], della società semplice M.E.F. e di [OSCURATO:PERSONA] le spese e gli onorari dell’accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica d’ufficio. 3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello l’[OSCURATO:SOCIETA], che: da un lato, lamentava l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata sull’erroneo presupposto che il progetto dallo stesso redatto fosse unicamente di natura architettonica e non anche strutturale, aspetto questo del tutto trascurato dal professionista e non indagato in via preventiva, bensì affrontato e risolto soltanto dopo il dissesto della volta del piano sottostante a seguito dell’intervento di altro tecnico; dall’altro, si doleva del mancato rimborso degli esposti sostenuti e pari ad euro 571,35), nonché dell’omessa previsione dei compensi maturati nell’ambito dell’accertamento preventivo ed indicati in euro 2.910. Si costituivano congiuntamente anche nel giudizio di appello il Visentin ed il Bodnarescu, i quali, a sostegno dell’affermazione della loro estraneità all’accaduto, ribadivano le argomentazioni già esplicitate nel precedente grado, riproducendo sul punto la relazione del consulente dell’appellante; alla stregua delle risultanze di detta relazione, il secondo domandava incidentalmente la riforma della sentenza di prime cure, nella parte relativa alla statuizione di sua condanna, mentre il primo contrastava quanto ex adverso dedotto; sostenevano il comune assunto dell’insussistenza di una loro responsabilità sotto tutti i profili prospettati dall’originaria attrice; chiedevano il rigetto dell’ulteriore motivo concernente la regolamentazione delle spese, mentre il professionista impugnava altresì in via incidentale la sua condanna a rimborsare tali spese a beneficio degli Assicuratori dei Lloyd’s, pronunciata sull’erroneo presupposto del rigetto della domanda principale, senza alcuna verifica circa la fondatezza di quella subordinata di garanzia. Si costituiva anche la compagnia Assicuratori dei Lloyd’s, che ribadiva, relativamente al “thema decidendi” introdotto con la domanda principale ed alla posizione dell’assicurato Visentin, gli assunti già esplicitati in primo grado; conseguentemente chiedeva il rigetto del primo motivo d’appello, ed altresì di quello successivo; avuto riguardo al rapporto di garanzia oggetto della sua chiamata, sosteneva il passaggio in giudicato della statuizione reiettiva sul punto e della conseguente condanna al rimborso delle spese in suo favore; per il resto, reiterava le obiezioni e le eccezioni già sollevate in prime cure. Sempre congiuntamente si costituivano la società M.E.F. ed il Francini, contrastando il secondo motivo dell’atto di appello, ed incidentalmente impugnando, previa censura delle argomentazioni adottate dal Tribunale, la loro condanna in solido al risarcimento in favore dei parte attrice, sul presupposto che la responsabilità della proprietaria era insita nella natura del diritto dominicale, e quella del locatario e committente discendeva dalla scelta di un’impresa appaltatrice “manifestamente non in grado di” eseguire i lavori con modalità tali da “evitare il verificarsi del pregiudizio”, affermazione questa invece non corrispondente alla realtà. Insistevano, in caso di rigetto dell’appello incidentale, nell’accoglimento della domanda di garanzia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni. Infine, la società chiedeva la riforma della regolamentazione delle spese processuali, con compensazione di queste ultime in conformità al principio della soccombenza reciproca. [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni anche nel giudizio di appello provvedeva a mantenere distinte, sempre valendosi di differenti patrocinatori e mediante scritti processuali autonomi, le proprie difese, con riferimento ai rapporti assicurativi intrattenuti da un lato con la società M.E.F. e dall’altro con il Francini. Avuto riguardo alla prima delle due posizioni in parola, affermava l’assenza di qualsivoglia obbligazione risarcitoria in capo all’assicurata, non vincolata contrattualmente (a differenza del conduttore) né con il Visentin né con il Bodnarescu; inoltre, sottolineava la natura straordinaria degli interventi manutentivi attuati dal locatario nel corso dei quali si era verificato il sinistro, come tali esulanti dalla garanzia assicurativa, che dava rilievo solamente a lavori di ordinaria manutenzione e per di più a beneficio del “gestore”, veste questa non attribuibile alla società in questione; domandava infine la restituzione delle somme erogate in virtù dell’immediata esecutività della sentenza impugnata, nonché sostenute per la registrazione di quest’ultima. Quanto poi al rapporto assicurativo in essere con il Francini, la Reale domandava il rigetto del secondo motivo d’appello principale; nel merito, ed a contrasto di uno specifico assunto del Tribunale, con un primo motivo d’impugnazione incidentale, sosteneva che il Francini, seppure committente dell’intervento, non aveva spiegato alcuna ingerenza nell’attività di direzione lavori e neppure in quella materiale ed esecutiva dell’appaltatore, senza alcuna colpa nella scelta di quest’ultimo; in via subordinata, lamentava la responsabilità paritaria attribuita all’assicurato in uno con altri soggetti; con riferimento alla liquidazione dei danni oggetto sia della responsabilità risarcitoria del Francini, sia conseguentemente della garanzia a carico dell’assicuratore, osservava l’omessa distinzione tra i pregiudizi cagionati dal distacco dell’intonaco e quelli provocati dalle infiltrazioni d’acqua, questi ultimi non contemplati dalle condizioni generali di assicurazione; si doleva dell’omessa compensazione, totale o quantomeno parziale, delle spese processuali del grado; infine, chiedeva la condanna dell’appellante principale e dell’assicurato alla restituzione di quanto rispettivamente percepito in forza della sentenza appellata. La Corte territoriale con sentenza n. 997/2021:-respingeva entrambi i motivi d’appello principale proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA] d’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.; nonché l’appello incidentale proposto dalla società semplice M.E.F.; - in accoglimento degli appelli incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, ed in riforma parziale dei capi secondo, quinto e sesto, ed in riforma integrale dei capi quarto, settimo, ottavo, nono ed undicesimo della sentenza del giudice di primo grado, respingeva le domande avanzate dall’ [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - respingeva la domanda di garanzia avanzata dalla società semplice M.E.F. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, e per l’effetto condannava la prima a rimborsare alla seconda le spese sostenute relativamente al primo grado processuale, -condannava gli Assicuratori dei Lloyd’s a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese da quest’ultimo sostenute relativamente al primo grado processuale; - compensava integralmente tra la [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese relative al primo grado processuale; - poneva in parti eguali a carico di tutte le parti in causa le spese e gli onorari relativi all’accertamento tecnico preventivo ed alla consulenza tecnica d’ufficio, liquidati con autonomi provvedimenti; - confermava la citata sentenza in ogni sua ulteriore statuizione; - condannava la società semplice M.E.F. a rimborsare all’[OSCURATO:SOCIETA] le spese da quest’ultima sostenute con riferimento al giudizio di merito. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società M.E.F., che ha notificato il ricorso alla società [OSCURATO:SOCIETA] ed alla [OSCURATO:PERSONA], quale sua compagnia assicuratrice, nonché ai soli fini della litis denuntiatio ex art. 332 c.p.c., al Francini ed alla sua [OSCURATO:PERSONA], al Visentin ed alla sua compagnia Assicuratori dei Lloyd’s, nonché al Bodnarescu. Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA], che ha proposto ricorso incidentale, notificandolo alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], alla di lei compagnia [OSCURATO:PERSONA], al Visentin ed al Bodnarescu, nonché, ai soli fini della litis denuntiatioex art. 332 c.p.c., al Francini ed alla sua [OSCURATO:PERSONA], ed alla compagnia Assicuratori dei Lloyd’s. Per l’odierna udienza il Difensore della società ricorrente e quella della società resistente hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive ragioni. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società M.E.F. articola in ricorso sei motivi. 1.1. I primi quattro motivi attengono ai capi investiti dal suo appello incidentale (che, in tesi della ricorrente, avrebbe dovuto essere accolto): Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato: …una volta rimossa la preesistente pavimentazione lignea, la situazione si rivelò essere tutt’altro che quella attesa, anzi oltremodo anomala ed eccezionale oltre che inaccettabile, che di fatto inibiva tanto la prosecuzione dell’intervento, quanto qualsivoglia opera di consolidamento statico, quanto mai indispensabile ed indifferibile. L’incaglio non poteva essere superato se non con una sollecita rimozione dei laterizi dalla concavità, in effetti attuata con mezzi manuali (ad esempio badili) e non di certo valendosi di utensili perforatori a percussione, come invece sostenuto dall’appellante. In ogni caso e proprio perché ineludibile, lo svuotamento dell’intercapedine dal materiale di risulta che l’occupava avrebbe comunque determinato la flessione verso l’alto delle putrelle e la conseguente sollecitazione del soffitto … . Osserva che l’[OSCURATO:SOCIETA] ha sempre sostenuto che i danni all’intonaco fossero causati dai lavori di ristrutturazione dell’unità sovrastante ed in tale ottica l’aveva convenuta in giudizio essa società (quale custode dell’unità immobiliare sovrastante), unitamente all’impresa esecutrice ed al direttore dei lavori, affermando la loro responsabilità solidale. Si duole che la corte territoriale, dopo aver escluso che i danni al soffitto fossero stati causati dai lavori di ristrutturazione e dall’utilizzo dei martelli pneumatici, essendo stati invece causati “dalle improprie modalità di realizzazione della soletta” e “dalla particolare situazione connaturata al potenziale dinamismo del manufatto”, ha ritenuto responsabile soltanto essa società responsabile in quanto custode della soletta impropriamente realizzata, responsabilità che non era mai stata dedotta da [OSCURATO:PERSONA] motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente individua il vizio denunciato nel fatto che era stata evocata in giudizio in quanto proprietaria e custode dell’appartamento, ove erano stati effettuati i lavori, e non in quanto proprietaria e custode della soletta difettosa, ma inammissibilmente non fornisce alcun dato utile per escludere a qualsiasi titolo ogni sua responsabilità. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 2053 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2051, nella parte in cui la corte territoriale, nonostante che abbia accertato che i danni erano dovuti ad “un vizio di struttura del bene … in un certo qual senso di costruzione” ha erroneamente ritenuto responsabile essa società, in quanto custode, mentre avrebbe dovuto applicare l’art. 2053 (che rappresenta norma speciale rispetto all’art. 2051 c.c.) in tema di responsabilità del proprietario per difetto di costruzione.Il motivo è infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la corte territoriale ha fatto richiamo alle condizioni intrinseche del bene (e non alla sua rovina), correttamente ponendo a base della decisione i fatti come sottopostile, non essendo vincolata dalla loro qualificazione o dai riferimenti operati dalle parti. Con il terzo motivo ed il quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 1125 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, in tesi difensiva errando, ha ritenuto che la struttura della soletta fosse di sua esclusiva proprietà (e custodia), mentre era in comproprietà sua e dell’[OSCURATO:SOCIETA], secondo quanto disposto dall’art.1125 c.c. e dalla giurisprudenza formatasi al riguardo (Cass. n. 15048/2018); e, d’altra parte, non ha affermato che anche [OSCURATO:SOCIETA], in quanto comproprietaria della soletta, era tenuta (al pari di essa MEF) ad effettuare il consolidamento statico e doveva ripartire con essa società il relativo costo, mentre le spese di rifacimento dell’intonaco, reso necessario dalla sollecitazione del soffitto, dovevano rimanere a carico del proprietario del piano inferiore. I motivi sono inammissibili, in quanto con essi –secondo la loro formulazione in ricorso, non potendosi, per giurisprudenza consolidata, colmare con alcun atto successivo le eventuali lacune di quello –la società ricorrente nulla chiaramente dice di dove e quando avrebbe sollevato la relativa eccezione (così sollevando dubbi sulla portata della comproprietà del solaio interpiano): sicché difettano elementi per escludere la novità della questione nella presente sede.. 1.2. Il quinto ed il sesto motivo attengono invece ai capi della sentenza, oggetto dell’appello incidentale della compagnia assicuratrice, che, in tesi della ricorrente, avrebbe dovuto essere respinto. Con il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, accogliendo l’appello incidentale della Compagnia (secondo la quale “i danni subiti da parte attrice sono ascrivibili nella loro totalità alle opere di ristrutturazione e consolidamento effettuate a cura e spese del terzo chiamato Francini”), ha affermato che “gli eventi dannosi … erano la derivazione causale di deficit strutturali del bene” e, così facendo, ha implicitamente escluso la copertura assicurativa non soltanto in relazione alle opere di ristrutturazione (come richiesto in appello incidentale), ma anche in relazione alla soletta difettosa (cosa che invece la compagnia non aveva mai contestato). Il motivo è infondato, in quanto la corte territoriale ha ritenuto (p. 20) che gli eventi dannosi (e cioè il distacco parziale dell’intonaco e la fuoriuscita dell’acqua dalla conduttura ed i susseguenti percolamento e infiltrazioni di liquido nell’unità al piano di sotto) erano la derivazione causale di deficit strutturali del bene, immanenti ad alcune parti in muratura. Con il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. per motivazione apparente o comunque incomprensibile nella parte in cui la corte territoriale, cadendo in “irriducibile contrasto”: da un lato, ha affermato che gli eventi dannosi erano la derivazione causale di deficit strutturali del bene (cioè di eventi dannosi che erano indubbiamente coperti dalla polizza: cfr. art. 6.1. delle condizioni generali); e, dall’altro, ha accolto l’appello incidentale della compagnia (dove invece veniva sostenuto che i danni fossero ascrivibili nella loro totalità alle opere di ristrutturazione e che quest’ultime, in quanto straordinarie, non erano coperte dalla polizza assicurativa), senza tener conto che il rischio relativo alle opere di ristrutturazione era coperto dalla diversa polizza stipulata, sempre con la [OSCURATO:PERSONA], dal locatario, che dette opere aveva commissionato. Il motivo è carente di autosufficienza, in quanto nella sua illustrazione la società ricorrente non riporta né le conclusioni rassegnate nel giudizio di appello dalla [OSCURATO:PERSONA] e neppure l’art.6.1 delle condizioni generali di polizza. Ma il motivo neppure potrebbe dirsi fondato, perché non si scorge alcuna irriducibile contraddittorietà motivazionale, se non altro dai rigorosi requisiti disegnati da questa Corte dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. 2. Il ricorso incidentale della società [OSCURATO:SOCIETA] – che investe le valutazioni, argomentazioni e statuizioni di cui ai punti 17, 18 e 22 della sentenza impugnata –si articola in 5 motivi. 2.1. Con il primo motivo la società resistente censura la sentenza impugnata (per nullità ex art. 112, per carenza di motivazione e comunque motivazione apparente, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., nonché 1125, 2697 e 2909 c.c.) nella parte in cui la corte territoriale – dopo aver affermato che rivestirono un indiscutibile (ed anzi esclusivo) rilievo il deficitario stato (oltremodo inaccettabile per quel che riguardava la sottopavimentazione) in cui versavano due specifiche porzioni dell’immobile e che anzi, uno di tali difetti derivava addirittura dalle improprie modalità di realizzazione della soletta, avvenuta diversi decenni addietro, ed in esso era insita (o meglio, immanente e latente) una particolare situazione di pericolo connaturata al potenziale dinamismo del manufatto, che sarebbe divenuto attuale non appena rimosso il materiale poggiato sulle putrelle, che a loro volta si sarebbero sollevate (come in effetti fu) determinando la fuoriuscita dalla sede della malta distribuita sulla superficie della volta - ha dedotto da tale assunto che il danno dipendeva da un vizio di struttura del bene, oltretutto originario ed in certo qual senso “di costruzione” in quanto caratteristico delle rudimentali modalità di rifacimento del piano orizzontale sovrastante la soletta . Sostiene che la corte territoriale – pronunciandosi, sia pure implicitamente, su tematiche afferenti la comproprietà della soletta - ha fatto rivivere la domanda riconvenzionale che la MEF aveva svolto in primo grado e che era stata poi abbandonata; ha violato il giudicato interno formatosi sulla questione del nesso di causalità tra le opere di ristrutturazione e l’evento dannoso, che non fu oggetto di ricorso incidentale di alcuno; e, valutando erroneamente il materiale probatorio con motivazione apparente e comunque incomprensibile, è incorsa negli altri vizi denunciati. Il motivo non è fondato, in quanto MEF sin dalle sue prime allegazioni ha sostenuto che la causalità del sinistro era strettamente connessa alla struttura della soletta ed al fortuito ad essa collegato (dato dalla sorpresa nel verificare le modalità con cui tale soletta era stata a suo tempo realizzata) e a tale domanda non risulta aver mai univocamente rinunciato, per cui la Corte territoriale non ha pronunciato extra petitum laddove ha individuato la causa del danno nel vizio di costruzione della soletta. 2.2. Con il secondo motivo la società resistente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2050 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché carenza di motivazione e comunque motivazione apparente nella parte in cui la corte territoriale ha affermato, da un lato (p. 18) che l’attività posta in essere dai predetti e commissionata dal locatario non rivestiva alcun connotato oggettivo di “pericolosità” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2050 c.c., in quanto di natura usuale ed ordinaria in ambito edilizio e dall’altro (p. 25) che gli interventi di cui sopra consistevano (lo si è visto in precedenza) nella rimozione e sostituzione di pareti divisorie interne e del pavimento in palchetto nonché la scopertura del solaio sottostante, opere queste all’evidenza finalizzate a rinnovare parti ed accessori dell’unità, in quanto da sussumere nel novero della straordinaria manutenzione . Sostiene che la corte territoriale, confermando l’esclusione di responsabilità del direttore dei lavori e dell’appaltatore, è incorsa nei vizi denunciati, in quanto l’erronea valutazione del materiale probatorio emerso in giudizio è sostenuta da una assoluta carenza di motivazione e/o motivazione apparente . E a riprova di detto ultimo vizio sottolinea che la corte non ha speso una parola sul fatto che due consulenze tecniche avevano accertato che la causa del collasso del soffitto erano stati i lavori di ristrutturazione, mentre nessun dato tecnico confermava che lo svuotamento dell’intercapedine dal materiale di risulta fosse necessario. Il motivo è inammissibile, in quanto la corte di merito ha ritenuto non provata la responsabilità del direttore dei lavori e dell’appaltatore con un giudizio in fatto, insindacabile in questa sede. 2.3. Gli ultimi tre motivi attengono al capo del dispositivo che condanna l’[OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 36.674,71. Precisamente: In particolare, con il terzo motivo la società resistente denuncia nullità della sentenza per vizio di ultra petizione e/o di extra petizione nella parte in cui la corte territoriale, pur riconoscendo la responsabilità di MEF nella causazione dei danni (e, quindi, individuando i presupposti per l’accoglimento della domanda svolta dalla compagnia [OSCURATO:PERSONA] in via subordinata) ha poi condannato esso [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione di quanto medio tempore spontaneamente ad esso pagato dalla compagnia, in contrasto con quanto richiesto dalla stessa. Con il quarto motivo denuncia carenza di motivazione e comunque motivazione apparente in relazione alle ragioni che hanno indotto la corte territoriale a condannare esso [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione delle somme percepite dalla compagnia, pur avendo affermato la responsabilità di MEF per la causazione dei danni. I motivi - che si trattano congiuntamente, in quanto connessi - sono infondati, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, costituendosi in ordine al rapporto di garanzia con l’assicurata MEF, ha chiesto in via principale accertarsi e dichiararsi l’assenza di qualsivoglia responsabilità di MEF nella causazione dei danni subiti dall’[OSCURATO:SOCIETA] e, in via subordinata, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti da MEF per carenza dell’invocata garanzia. E la corte territoriale ha accolto detta domanda subordinata, motivando per l’appunto che non vi era copertura assicurativa. Con il quinto motivo la società resistente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1917 comma 2 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha condannato alla restituzione della somma essa [OSCURATO:SOCIETA] mentre avrebbe dovuto condannare la società MEF, in nome e per conto della quale, ai sensi della norma denunciata, la compagnia aveva corrisposto ad essa [OSCURATO:SOCIETA] la somma per cui è ricorso. Il motivo è privo della necessaria autosufficienza, in quanto la società resistente nell’illustrazione del motivo (pp. 27-28), come d’altronde nell’esposizione del fatto (p. 10) non indica affatto quali fossero state sul punto le sue doglianze in sede di appello. 3. Al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue la compensazione tra le parti delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali, a carico di entrambe le parti, per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -rigetta il ricorso principale;