CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07719/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 ottobre 2024, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato non luogo a provvedere sull'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui lo stesso ufficio giudiziario, il 17 settembre 2024, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta, all'esito del giudizio di cognizione, in relazione a beni di sua proprietà. Il giudice dell'esecuzione ha, in proposito, ritenuto che il rimedio dell'opposizione non può aver luogo laddove, come nel caso di specie, l'originario provvedimento sia stato reso nel contraddittorio anziché de plano, secondo quanto previsto all'art. 667, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale per avere la Corte di appello affermato un principio contrario alla previsione normativa che, stando alla più corretta interpretazione, impone la trattazione, in contradittorio, del giudizio di opposizione anche nei casi in cui, erroneamente, la prima fase sia stata celebrata nelle stese forme. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «In tema di confisca, l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale, anziché "de plano", deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.» (così, da ultimo, Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2013, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 284512 - 01). La decisione di non procedere alla fissazione della trattazione dell'opposizione in udienza camerale è, infatti, contraria alla legge processuale ed integra causa di nullità del provvedimento successivamente emesso, patologia che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, non può intendersi sanata dalla — quantunque fallace — trattazione del contraddittorio della prima fase, garanzia che va assicurata, a tutte le parti coinvolte, nella sede processuale propria e, specificamente, nell'ambito del giudizio conseguente alla proposizione dell'opposizione, deputato alla delibazione delle questioni di fatto e di diritto articolate dall'opponente. Nello stesso senso, è stato stabilito che la garanzia dell'opposizione è sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo sia stato disposto all'esito di procedura in contraddittorio, poiché ciò serve ad assicurare in concreto una doppia valutazione nel merito, a garanzia della compatibilità costituzionale del procedimento (Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Bimbola, Rv. 261604), atteso che «l'opposizione in sede d'esecuzione non ha in sé natura d'impugnazione, poiché essa consiste in un'istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo d'introdurre il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più meditata, frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutabile» (così Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577, in motivazione), sicché è essenziale che il principio del contraddittorio sia rispettato in tale precipua specifica fase processuale. 4. L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio e egli atti vanno trasmessi al giudice dell'esecuzione perché provveda a fissare, ai sensi dell'art. 666, cod. proc. pen., l'udienza camerale, nel corso della quale, nel contraddittorio tra le parti, sarà esaminata l'opposizione avverso il provvedimento reso ex art. 676 cod. proc. pen., a nulla rilevando che esso sia stato, in concreto, emesso a seguito di udienza camerale partecipata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli p