CassazionedecretoSezione LDecisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 23816/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E E [OSCURATO:PERSONA], in persona del3158 Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 280/2025 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 20/11/2025 R.G.N. 181/2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2714/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 23816/2026MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Data pubblicazione 22/07/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], docente per dodici anni presso l’[OSCURATO:PERSONA]- Pancaldo diSavona, è stato, con decreto n. 861 del 19 marzo 2024,dichiarato decaduto dal servizio, con decorrenza dal20.3.2024, per avere svolto attività di youtuber ritenutaincompatibile con la sua funzione di docente.2. Egli ha adito il Tribunale di Savona chiedendo l’accertamentodell’illegittimità del provvedimento di decadenza, con laconseguente riassunzione in servizio e il pagamento delleretribuzioni medio-tempore spettanti, sostenendo di averediritto, in quanto docente part-time, allo svolgimento diqualsiasi attività extrascolastica senza dovere richiederealcuna autorizzazione da parte dell’amministrazionescolastica, in forza della normativa vigente. Ha sostenuto,altresì, che il provvedimento era viziato da un punto di vistaprocedurale, non essendo stato avviato un procedimentodisciplinare, come stabilito dall’art. 1 co. 61 legge n.662/1996.3. L’adito Tribunale ha respinto le domande.4. La Corte di appello di Genova, con la sentenza n. 280/2025,ha confermato la pronuncia di prime cure rilevando che: a)la procedura applicabile era quella speciale prevista dall’art.508 co. 12 d.lgs. n. 297/1994 e che, nel caso in esame, tuttii passaggi disciplinati dalla normativa erano stati osservati;b) pur essendo il Taramasco un docente part-time, quella dalui svolta era un’attività non esercitabile, perché nonautorizzabile, in quanto si trattava di natura commerciale; c)Numero registro generale 2714/2026avendo riguardo alle risultanze istruttorie, attestanti Ni umero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 23816/2026compensi corrisposti al docente, l’attività in questioneData pubblicazione 22/07/2026andava considerata di tipo imprenditoriale.5. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui haresistito con controricorso il Ministero dell’Istruzione e delMerito.6. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.7. Il ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 60 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3, dell’art.508, comma 10, del d. lgs. 16/4/1994 n. 297, dell’art. 1,comma 56, della legge 23/12/1996 n. 662 e dell’art. 53,commi 1 e 6, del d. lgs. 30/3/2001 n. 165 - in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Si sostiene che la Corteterritoriale, male interpretando la pronuncia della Corte dicassazione n. 27420/2020 in tema di art. 53 co. 1 d.lgs. n.165/2001, non aveva rilevato che il regime dei dipendentidella P.A. con rapporti di lavoro a tempo parziale, conprestazione lavorativa non superiore al 50% di quella atempo pieno, non era interessato dalla regolamentazioneintrodotta dall’art. 53 co. 1 d.lgs. n. 165/2001 e dal richiamocontenuto dall’art. 508 d.lgs. n. 297/1994. Tale assunto erastato confermato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universitàe della Ricerca con nota del 29.7.2005 e con circolare del3.12.2014 e anche la Corte dei conti aveva avvalorato la tesidella libertà, nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale nonsuperiore al 50%, di assumere, per il pubblico dipendente,liberamente altri incarichi professionali.Numero registro generale 2714/20262. Il motivo è fondato. Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 23816/20263. È opportuno richiamare le disposizioni di legge rilevanti inData pubblicazione 22/07/2026materia.4. L’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 così recita: “L'impiegato nonpuò esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione oassumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche insocietà costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societào enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopointervenuta l'autorizzazione del ministro competente”.5. L’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile rationetemporis (vigente dal 15.9.2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) prevede che:“1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delleincompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unicoapprovato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall' articolo 6, comma2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n.117 e dall' articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996,n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267,comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992,n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, edogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativadisciplina; 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione distrutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano oabbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o inorganizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporticontinuativi di collaborazione o di consulenza con le predetteorganizzazioni; 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire aidipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che nonsiano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fontinormative, o che non siano espressamente autorizzati; 3. Ai fini previstidal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gliincarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi,contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti,Numero registro generale 2714/2026Numero sezionale 3159/2026per le diverse magistrature, i rispettivi istituti; 3-bis. Ai fini preNvumisetrio dia ral ccolta generale 23816/2026comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro pDeart a pubblicazione 22/07/2026la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministriinteressati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteridifferenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gliincarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cuiall'articolo 1, comma 2; 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei solicasi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative; 5. Inogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione,nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano daamministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero dasocietà o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale,sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi epredeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali daescludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interessedel buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni diconflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizioimparziale delle funzioni attribuite al dipendente; 6. I commi da 7 a 13del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazionipubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parzialecon prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quellaa tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altrecategorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizionispeciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gliamministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza incontrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commiseguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi neicompiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, uncompenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni; a) dallacollaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dallautilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di operedell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegnie seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delleNumero registro generale 2714/2026Numero sezionale 3159/2026spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento deiN uqmuearol id i rial ccolta generale 23816/2026dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuoDrait a pubblicazione 22/07/2026ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendentipresso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attivitàdi formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazionenonché di docenza e di ricerca scientifica; 7. I dipendenti pubblici nonpossono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti opreviamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai finidell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza disituazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento aiprofessori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti deglinei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto,salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare,il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essereversato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel contodell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza deldipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivitào di fondi equivalenti […];”.6. L’art. 508 del d.lgs. n. 297/1994 contempla, come cause diincompatibilità, per il docente: impartire lezioni private adalunni del proprio istituto; avere un altro rapporto di impiegopubblico; svolgere attività o esercitare attività commerciale,industriale e professionale; assumere o mantenere impieghialle dipendenze di privati; accettare cariche in societàcostituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche insocietà od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato (adeccezione di cooperative). Viene poi aggiunto: “Al personaledocente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico,l‘esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizioall’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sianocompatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”.7. L’art. 1 della legge n. 662/1996, dal comma 57, statuisceche: “57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituitoNumero registro generale 2714/2026Numero sezionale 3159/2026relativamente a tutti i profili professionali appartenenti aNlleum evroa drii era ccolta generale 23816/2026qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, aDdat a pubblicazione 22/07/2026esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e delCorpo nazionale dei vigili del fuoco; 58. La trasformazione del rapportodi lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessadall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale èindicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che ildipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predettotermine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivitàlavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto diinteressi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero,nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni ealla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio allafunzionalità dell'amministrazione stessa, [può con provvedimentomotivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempoparziale per un periodo non superiore a sei mesi]. La trasformazione nonpuò essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavorosubordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Ildipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni,all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivoinizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cuial comma 57, per il restante personale che esercita competenzeistituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, diordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di poliziamunicipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoroa tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che puòaccedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concertocon il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con ilMinistro dell'economia e delle finanze, del bilancio e dellaprogrammazione economica; 58 bis. Ferma restando la valutazione inconcreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioniprovvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con ilMinistro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragionedella interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque nonconsentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale conprestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempopieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per contoNumero registro generale 2714/2026Numero sezionale 3159/2026di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministraNzuiomnereo did rai ccolta generale 23816/2026appartenenza; […]; 60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, Daalt a pubblicazione 22/07/2026personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavorosubordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa neprevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione diappartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta diautorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trentagiorni dalla presentazione non venga adottato un motivatoprovvedimento di diniego; 61. La violazione del divieto di cui al comma60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché lecomunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamentiispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per irapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro ecostituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale,sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomosvolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione diappartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni divolontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo dilucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o didecadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti”.8. Al comma 56 del medesimo articolo è testualmente previsto:“Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchéle disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albiprofessionali non si applicano ai dipendenti delle pubblicheamministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazionelavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno”.9. L’articolo 58, comma 1, del d.lgs. n. 29/1993, vigenteall’epoca dell’entrata in vigore della legge n. 662/1996, poitrasfuso nell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 sopra riportato,prevedeva invece che: “1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblicila disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti deltesto unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale,dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agliNumero registro generale 2714/2026Numero sezionale 3159/2026articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31N umeargo gdii ora ccolta generale 23816/20261974, n. 417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312D eat a pubblicazione 22/07/2026successive modificazioni, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,ed all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510”.10. Orbene, alla luce di questo quadro normativo, un primodato che deve essere sottolineato è quello relativo allaspecialità della normativa in tema di lavoro part-time del1996, rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 53 d.lgs. n.165/2001 (che aveva in gran parte ripreso l’art. 58 comma1 del d.lgs. n. 29/1993) e 508 del d.lgs. n. 297/1994,essendo la disciplina legislativa del 1996, in sostanza,successiva alle altre e disciplinando specificamente edorganicamente il rapporto lavorativo part-time nel pubblicoimpiego contrattualizzato.11. Un secondo dato, che è necessario poi tenere presente aifini di verificare l’esatto ambito applicativo dell’istituto, comein seguito si dirà, è invece quello relativo alla procedurafinalizzata al provvedimento di decadenza, previsto dall’art.508 del d.lgs. n. 297/1994 il quale, dai commi da 10 a 14,così recita: “10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitaremantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche insocietà costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societàod enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenutal'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di societàcooperative. 12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centralecompetente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazionedi incompatibilità. 13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azionedisciplinare. 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza chel'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza conNumero registro generale 2714/2026Numero sezionale 3159/2026provvedimento del direttore generale o capo del servizio Ncuemnertor adil era ccolta generale 23816/2026competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, perD ialt a pubblicazione 22/07/2026personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento delprovveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per ilpersonale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito ilConsiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docentedegli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore”.12. Delineato il contesto in punto di diritto, è necessario oraripercorrere tutti i momenti salienti della vicenda in esameche hanno portato all’adozione del provvedimento didecadenza dell’odierno ricorrente.13. A seguito di una trasmissione televisiva, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ilDirigente dell’I.S.S. [OSCURATO:PERSONA] di Savona inviava indata 1.2.2018 un quesito alla Procura della Repubblica perconoscere se a carico del docente prof. [OSCURATO:PERSONA] pendente un procedimento e una segnalazione alDirigente dell’Ambito territoriale di Savona e per conoscenzaall’U.S.R. della Liguria; in data 2.3.2018 veniva emessa unacontestazione di addebito e avvio procedimento disciplinaredall’U.S.R. Liguria; fissata l’audizione, il procedimento venivaarchiviato dall’U.S.P di Savona il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; in data14.6.2022, veniva effettuata dal prof. Taramasco richiesta dipart-time personale docente; il 25 agosto 2022 la Guardia dia redigere il processo verbale delle operazioni compiute; il 5settembre 2022 perveniva una richiesta del prof. Taramascodi svolgere attività di libera professione e in data 14settembre 2002 la segreteria preparava l’autorizzazione allalibera professione ma, alla luce delle dichiarazioniintegrative, il Dirigente non riteneva opportuno procederealla firma; in data 28 ottobre 2022 la Guardia di Finanza sipresentava nuovamente presso l’Istituto per redigere ilNumero registro generale 2714/2026Numero sezionale 3159/2026processo verbale delle operazioni e il 30 novembre N2u0me2ro2 d i iral ccolta generale 23816/2026Data pubblicazione 22/07/2026Dirigente scolastico dell’Istituto del [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione all’USR Liguria relativa al prof.Taramasco; il 15 dicembre 2023 questi chiedeva confermache non sussistessero forme di incompatibilità con la suarichiesta da parte del Dirigente scolastico unapprofondimento istruttorio in merito all’autorizzazione dilibera professione del 15 dicembre 2023; in data 16 gennaioperveniva la risposta del docete; in data 22 febbraio 2024veniva emessa la contestazione di addebito con avvio diprocedimento disciplinare da parte della USR Liguria AmbitoIII Savona; con sentenza n. 108/2023 la Corte dei Contiaffermava che l’attività svolta dal Taramasco fosse di tipocommerciale; il Dirigente scolastico inviava una nuova diffidaal docente volta a porre fine senza indugi alla situazione diincompatibilità, concedendo il termine di 15 giorni percessare dalla situazione di incompatibilità; tale diffidarimaneva senza riscontri; in data 11 marzo 2024 venivaeffettuata nuova visura camerale dalla quale si evinceva chela struttura societaria non era mutata rispetto alla situazionedi incompatibilità accertata e che su YouTube il prof. MassimoTaramasco postava ancora video collegati alla sua attivitàextraistituzionale (consistente nella pubblicazione di video sucui si affrontano tematiche di comunicazione interpersonale,dinamiche sociali, autostima e crescita personale) oggettosia della diffida che della sua istanza in cui chiedeva larelativa autorizzazione; in data 19.3.2024 il Dirigentedell’I.I.S. [OSCURATO:PERSONA] di Savona emetteva decreto didecadenza dall’impiego n. 861 a decorrere dal 20.3.2024collegato alla rilevata incompatibilità assoluta.Numero registro generale 2714/2026Numero sezionale 3159/202614. Ciò premesso, dalla suddetta ricostruzioneN umdereo dvi era ccolta generale 23816/2026Data pubblicazione 22/07/2026evidenziarsi, da un lato, che il Taramasco, a seguito della suarichiesta di trasformazione del rapporto di lavoro, in relazionealla quale era stato solo espresso parere favorevole dalDirigente del suo Istituto, per l’intero anno scolastico2022/23 aveva comunque osservato l’orario di lavoro di part-time verticale di nove ore su diciotto ed era stato retribuitoper la prestazione resa (circostanza non contestata edocumentalmente dimostrata): si era in presenza, pertanto,di fatto, di un lavoratore part-time con orario non superioreal 50%; dall’altro, che, proprio per questa sua condizione didipendente della pubblica amministrazione con rapporto dilavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa nonsuperiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, nonpotevano applicarsi le ipotesi di incompatibilità assoluta,come specificato dal comma 56 della legge n. 662/1996, daconsiderarsi, in virtù di quanto sopra precisato, normaspeciale rispetto alle altre disposizioni in tema diincompatibilità del lavoratore.15. A tale riguardo è opportuno evidenziare che, nellamotivazione della pronuncia di legittimità n. 27420/2020,che si riferiva ad un dipendente a tempo parziale che avevachiesto di tornare al regime del tempo pieno ed aveva vistonon accolta la sua richiesta in ragione dell’eserciziodell’attività di imprenditore agricolo, richiamata dalla stessaCorte territoriale, era stato espressamente specificato, dalpunto di vista soggettivo, che erano fatte salve talunederoghe specificamente indicate, tra cui quella relativa airapporti di lavoro del personale in part-time c.d. ridotto(ossia con prestazione lavorativa non superiore al 50% diquella a tempo pieno).Numero registro generale 2714/202616. Inoltre, sull’interpretazione del richiamo ai soli commi 57N umero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 23816/2026e ss. della legge n. 662/1996, va ricordato anche quantoData pubblicazione 22/07/2026evidenziato da Cass. n. 22497/2022 allorquando ha precisatoche il richiamo operato dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n.165 del 2001 alla deroga prevista, per i rapporti di lavoro atempo parziale, "dall'articolo 1, commi 57 e seguenti dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662" non si estende al comma56 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 il quale, invece,stabilisce che "Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1,del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivemodificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di leggee di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionalinon si applicano ai dipendenti delle pubblicheamministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, conprestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quellaa tempo pieno".17. Ciò si spiega perché l'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 29del 1993 è stato sostituito proprio dall'art. 53, comma 1, deld.lgs. n. 165 del 2001. Ne deriva, quindi, che il regime dei"dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto dilavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa nonsuperiore al 50 per cento di quella a tempo pieno" non èinteressato dalla regolamentazione introdotta dall'art. 53comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, quindi, dal richiamoivi contenuto ai "commi 57 e seguenti della legge 23dicembre 1996, n. 662" (con l'unica eccezione di quantostabilito dal comma 58 bis).18. Ed infatti, se fosse applicabile al rapporto a tempo parzialeil divieto assoluto previsto dall’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957,secondo cui l’impiegato non può esercitare il commercio,l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alleNumero registro generale 2714/2026Numero sezionale 3159/2026dipendenze di provati o accettare cariche in società coNsutmietruo idti era ccolta generale 23816/2026Data pubblicazione 22/07/2026a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o entiper le quali la nomina sia riservata allo Stato e sia all’uopointervenuta l’autorizzazione del Ministro competente, nonavrebbe senso la previsione dell’art. 58 dell’art. 1 della leggen. 662/1996 nella parte in cui fa carico al dipendente part-time di dichiarare l’attività di lavoro subordinato o autonomoche intende svolgere.19. Tutto ciò illustrato, ne consegue che, nel particolare casoconcreto, nei confronti del Taramasco non avrebbe dovutoadottarsi il provvedimento di decadenza previsto in tema di“incompatibilità assoluta” per il personale docente, maseguire la procedura di cui ai commi 61 e ss. dell’art. 1 dellalegge n. 662/1996 (trattandosi di lavoratore part-time conorario ridotto) e procedere con un provvedimento disciplinaredi recesso, da emettersi, se del caso, in contraddittorio delleparti.20. Tale errore, di natura procedurale e sostanziale perquanto sopra detto, rende, pertanto, fondate le violazioni efalse applicazione delle disposizioni legislative comedenunciate dal ricorrente.21. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e/o dell’art. 132 n. 4) c.p.c.e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. - in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4) c.p.c.; violazione e falsa applicazione degliartt. 2082 e 2222 cod. civ. - in relazione all’art. 360, comma1, n. 3) c.p.c., per avere erroneamente la Corte distrettualequalificato l’attività di youtuber quale attività imprenditorialee non, invece, quale attività lavorativa autonoma, senzaaffrontare lo specifico tema, sotteso al motivo di gravame diNumero registro generale 2714/2026Numero sezionale 3159/2026secondo grado, secondo cui quella posta in essere dNaum eeros dsi ora ccolta generale 23816/2026Data pubblicazione 22/07/2026ricorrente potesse rientrare in una attività di impresa.22. La trattazione di tale motivo resta assorbitadall’accoglimento del primo.23. Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, lacassazione in relazione al primo motivo accolto, con rinvioalla Corte d'Appello di Genova, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo applicazione deisuindicati principi in ordine alla individuazione della disciplinanormativa operante nel caso in esame.24. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spesedel giudizio di cassazione.La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassal'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia,anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corted'Appello di Genova, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA]