CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 10034/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso ex art. 287 - 288 - 391 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 13613 /20 23 propostoda: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentat i e dife s i come da procura spe ciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrent e - avversoil decreto di estinzione del giudizio r.g. 822/2022 n. racc. gen. 18159/2022depositato i n data 22 / 0 6 /20 23 ; Oggetto: correzione di erroremateriale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 26 / 0 1 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la correzione dell’errore materialecommesso nel decreto di estinzione del giudizio n. racc. generale18159/2022 del 26 giugno 2023; - i contribuenti rilevano l’errore materiale nella parte in cui si è mancato di disporre la distrazione delle spese a favore dei procuratoridelle ridette parti; Consideratoche: - l’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti quanto alla mancata indicazione della distrazione delle spese, sì che tale omissione concretauna mera svista del Consigliere delegato; - p ertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, “Condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 e agli accessori di legge” deve leggersi ed intendersi “Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore diciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori delleparti controricorrenti che si sono dichiarati antistatari”; P.Q.M. laCorte dispone correggersi il decreto di estinzione del giudizio n. racc. generale18159/2022 del 26 giugno 2023 nel senso che là ove è scritto, neldispositivo, “Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge” deve leggersi ed intendersi “Condanna la parte ricorrente al Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00e agli accessori di legge, da distrarsi in favore de i difensori delle particontroricorrenti che si sono dichiarati antistatari” . Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di legge e per l’annotazione de