CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 04890/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.22291/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrenteprincipale- nonché da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata dalla procuratrice speciale [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 27285, racc. n. 11500, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a anche disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce ai controricorsi, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA] 1702 S.R.L., -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZEn.1039/2019depositata il 2. 5. 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.1.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel gennaio 2008 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pistoia (proc. n. 494/2008 RG) la moglie, [OSCURATO:PERSONA], ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], che restavano contumaci, chiedendo l'adempimento ex art. 2932 cod. civ. del contratto preliminare stipulato il 6.6.2001 col quale la Barni aveva promesso di vendergli la comproprietà per 1/2 della quale era titolare dell'immobile sito in Pistoia, località Capostrada, via Bolognese n.83, e [OSCURATO:PERSONA] la sua proprietà del fabbricato sito in Pistoia, località Capostrada, via Bolognese n. 85, al prezzo unitario di £ 500.000.000. Il 5.5.2008 [OSCURATO:PERSONA] trascriveva nei registri immobiliari la domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ., e due giorni dopo depositava la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed il Tribunale di Pistoia dichiarava estinto il giudizio n. 494/2008 RG limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e nel giudizio interveniva il 14.10.2008 la [OSCURATO:SOCIETA], creditrice secondo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 2957/2008 di € 757.824,57 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in base alle fideiussioni prestate a garanzia del conto corrente di corrispondenza e contestuale apertura di credito concessi alla [OSCURATO:SOCIETA], limitandosi ad indicare che avrebbe in seguito precisato le sue conclusioni in base all'esame degli atti depositati dalle parti originarie. Il 3.2.2009 la [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in separato giudizio (proc. n. 368/2009 RG), davanti al Tribunale di Pistoia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare la simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita immobiliare sopra menzionato, ed in tale giudizio si costituivano entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo che il prezzo indicato nel preliminare era stato integralmente pagato. Disposta la riunione del procedimento n. 368/2009 RG a quello n.494/2008 RG, la Barni nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. articolava prova per interrogatorio formale e testimoniale per dimostrare le disposizioni impartite a [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di quanto dovutole a titolo di corrispettivo. Respinte le richieste di prova formulate dalla Barni, ed espletata CTU sul valore del suo immobile, il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 949/2014, accoglieva la domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita immobiliare del 6.6.2001 avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA], respingeva la domanda ex art. 2932 cod. civ. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riteneva ammissibile l'intervento spiegato dalla suddetta banca nel procedimento n. 494/2008 RG, condannava in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite della [OSCURATO:SOCIETA] e poneva a carico dei suddetti coniugi le spese di CTU. La sentenza di primo grado veniva appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lamentava l'inversione dell'onere della prova e comunque l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, reiterava le istanze probatorie disattese e chiedeva il rigetto della domanda di accertamento della simulazione assoluta del preliminare, con vittoria delle spese di lite. La medesima sentenza veniva appellata anche da [OSCURATO:PERSONA], che riproponeva la domanda ex art. 2932 cod. civ., mentre la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva il rigetto degli appelli, previa loro riunione, e [OSCURATO:PERSONA], citato solo dalla Barni, rimaneva contumace. In secondo grado interveniva poi la società [OSCURATO:SOCIETA] quale cessionaria dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo l'estromissione di quest'ultima. La Corte d'Appello di Firenze, disposta la riunione degli appelli, con la sentenza n. 1039/2019 del 17.1/2.5.2019, rigettava gli appelli della Barni e di [OSCURATO:PERSONA], condannandoli al pagamento delle spese processuali di secondo grado a favore della [OSCURATO:SOCIETA], disattendendo la richiesta di estromissione di quest'ultima, avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare il giudice di secondo grado respingeva il primo motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] relativo al difetto d'integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli sottoscrittore del contratto preliminare, in quanto [OSCURATO:PERSONA] (rectius Ezio) aveva rinunciato alla domanda contro il predetto facendo venir meno gli effetti della domanda ex art. 2932 cod. civ. nei suoi confronti, in quanto [OSCURATO:PERSONA] era stato citato in secondo grado da [OSCURATO:PERSONA] ed in quanto il Tribunale di Pistoia aveva acclarato che il contratto preliminare aveva ad oggetto due distinti immobili, aventi diversa ubicazione ed intestazione. La Corte d'Appello esaminava quindi congiuntamente gli altri motivi di appello fatti valere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo correttamente ed esaurientemente motivata la sentenza di primo grado, ed affermava che il contratto preliminare era privo di data certa, non provata dai contraenti malgrado la contestazione della banca e non desumibile dalle date dei bonifici perché privi di riferimenti al preliminare, e non identificava con precisione catastale i beni immobili promessi, risultando irrilevanti la trascrizione della citazione ex art. 2932 cod. civ. e la data della conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della revoca degli affidamenti bancari concessi dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio ex art. 2932 cod. civ. veniva ritenuto ammissibile per la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, essendo la suddetta banca creditrice delle parti contraenti il contratto preliminare. Quanto ai bonifici prodotti, la Corte d'Appello riteneva che non costituissero prova del versamento di acconti sul prezzo indicato nel contratto preliminare, in quanto per la quasi totalità erano anteriori alla data del preliminare (6.6.2001), che invece prevedeva che i pagamenti sarebbero dovuti avvenire nei 18 mesi successivi alla firma, per cui non erano conformi agli accordi indicati nel preliminare, in alcuni casi risultavano effettuati da persone estranee al preliminare e nelle causali non recavano alcun riferimento al preliminare, indicando solo "giroconti", causale giustificabile nel rapporto tra soci. Le riproposte richieste istruttorie venivano respinte in quanto valutative ed irrilevanti e vertenti su circostanze documentali già esaminate ed in quanto la Barni aveva tardivamente riconosciuto il pagamento del prezzo ricevuto nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. del procedimento n. 368/2009 RG del Tribunale di Pistoia. Avverso tale sentenza, notificata il 20.5.2019, ha proposto ricorso in via principale, notificato il 19.7.2019 a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:SOCIETA] ed alla [OSCURATO:SOCIETA] quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, ed autonomo ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi, ed ha resistito con distinti controricorsi la Belvedere [OSCURATO:PERSONA], cessionaria dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata dalla procuratrice speciale [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Nell'imminenza dell'udienza pubblica la sola [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Anzitutto va disposta la riunione ex art. 335 c.p.c. del ricorso proposto autonomamente per secondo da [OSCURATO:PERSONA], e da qualificare quindi come incidentale, rispetto a quello proposto per primo da [OSCURATO:PERSONA], da qualificare come ricorso principale. Ritiene la Corte che debba essere esaminato con priorità, in quanto attinente a questione processuale di carattere preliminare, il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], col quale si lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione dell'art. 102 c.p.c.. Si duole [OSCURATO:PERSONA] che la Corte d'Appello abbia rigettato il suo primo motivo di appello, col quale aveva eccepito il difetto d'integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 345 comma 2° c.p.c., sia con riferimento alla domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita immobiliare da lui concluso il 6.6.2001 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento n. 368/2009 RG del Tribunale di Pistoia, sia con riferimento alla domanda ex art. 2932 cod. civ. da lui personalmente avanzata nel procedimento n. 494/2008 RG del Tribunale di Pistoia, sempre sulla base del medesimo contratto. La Corte d'Appello ha respinto il suo motivo di appello con la motivazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato alla domanda ex art. 2932 cod. civ. proposta contro [OSCURATO:PERSONA], che quest'ultimo era stato citato in secondo grado da [OSCURATO:PERSONA] e che il Tribunale di Pistoia aveva acclarato che il contratto preliminare aveva ad oggetto due distinti immobili, aventi diversa ubicazione ed intestazione. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnata sentenza non abbia considerato che il contratto preliminare, del quale era stato chiesto l'adempimento coattivo e l'accertamento della simulazione assoluta, era un contratto con parte promittente venditrice plurisoggettiva ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che prevedeva la conclusione di un'unica vendita al prezzo unitario di £500.000.000, essendosi limitata a dire che esso aveva ad oggetto due distinti immobili, siti in Pistoia, località Capostrada, via Bolognese n. 83 e n. 85, così violando l'art. 102 c.p.c., che avrebbe imposto che ad entrambi i giudizi partecipasse anche [OSCURATO:PERSONA], essendosi costituito tra i due promittenti venditori ed il promittente acquirente un rapporto giuridico sostanziale unico ma plurisoggettivo, finalizzato ad una vendita cumulativa con pluralità di oggetti ad un prezzo unico. Osserva poi il ricorrente, che la rinuncia agli atti del giudizio limitatamente alla domanda ex art.2932 cod. civ. da lui proposta nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto determinare l'estinzione parziale del giudizio nei confronti del predetto, perché la domanda originariamente da lui avanzata era relativa ad un rapporto plurisoggettivo unico, nel quale figuravano congiuntamente come promittenti venditori sia [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], e che in ogni caso la rinuncia agli atti non aveva riguardato la domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita immobiliare del 6.6.2001, che doveva ab origine essere proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti anche di [OSCURATO:PERSONA], e non dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rileva, da ultimo, [OSCURATO:PERSONA], che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia stato citato per il giudizio di secondo grado da [OSCURATO:PERSONA] é irrilevante, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato ai giudizi di primo grado, determinandosi quindi la nullità della sentenza pronunciata a contraddittorio non integro a conclusione del giudizio di primo grado. Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], é infondato, per le ragioni di seguito esposte. Anzitutto lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], appena due giorni dopo la trascrizione nei registri immobiliari della domanda ex art.2932 cod. civ., significativamente avvenuta lo stesso giorno in cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva revocato gli affidamenti concessi alla [OSCURATO:SOCIETA] a garanzia dei quali sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avevano prestato fideiussione, e prima ancora che intervenisse in quel giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], ha rinunciato agli atti del giudizio nei confronti del figlio [OSCURATO:PERSONA], che originariamente aveva convenuto assieme a [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 494/2008 RG del Tribunale di Pistoia. Trattandosi di diritti patrimoniali disponibili, si deve ritenere che con la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale ha fatto seguito l'estinzione parziale del giudizio basata sul presupposto della scindibilità della posizione dei convenuti, [OSCURATO:PERSONA] abbia rinunciato a far valere i suoi pretesi diritti di promissario acquirente nei confronti del figlio sulla base del contratto preliminare di vendita del 6.6.2001, mantenendo la propria domanda ex art. 2932 cod. civ. solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la comproprietà per 1/2 della quale la stessa era titolare sull'immobile sito in Pistoia, località Capostrada, via Bolognese n.83, ed escludendo la domanda di adempimento coattivo per l'immobile sito in Pistoia, località Capostrada, via Bolognese n. 85, di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], pur non richiedendo, come avrebbe potuto, la riduzione proporzionale del prezzo unitario di £ 500.000.000 per tener conto del solo prezzo attribuibile alla comproprietà per 1/2 dell'immobile sito in Pistoia, località Capostrada, via Bolognese n. 83, di [OSCURATO:PERSONA], a conferma del fatto che non intendesse ottenere effettivamente il trasferimento immobiliare per via giudiziale (non si vede perché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assumendo che il pagamento del prezzo sia avvenuto, non siano andati davanti ad un notaio per perfezionare la vendita asseritamente promessa), ma solo frapporre un ostacolo alla prevedibile azione di recupero coattivo del credito da parte della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di sua moglie, [OSCURATO:PERSONA], intaccandone la garanzia patrimoniale generica. In questo modo la scrittura privata del 6.6.2001 é rimasta oggetto del giudizio ex art. 2932 cod. civ. promosso da [OSCURATO:PERSONA] solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per cui non era necessaria alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che sulla comproprietà dell'immobile di Pistoia, località Capostrada n. 83, via Bolognese n. 83, non vantava alcun diritto. Per parte sua la [OSCURATO:SOCIETA], intervenendo nel giudizio n.494/2008 RG del Tribunale di Pistoia dopo la rinuncia agli atti del giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'estinzione parziale, e la riduzione della domanda ex art.2932 cod. civ. di [OSCURATO:PERSONA], basata sulla scrittura privata del 6.6.2001, alla sola [OSCURATO:PERSONA], con limitazione del trasferimento coattivo richiesto alla comproprietà di quest'ultima sull'immobile di Pistoia, località Capostrada n. 83, via Bolognese n. 83, ha preso atto che l'originario attore aveva limitato la propria richiesta di adempimento coattivo del preliminare alla sola [OSCURATO:PERSONA] ed alla comproprietà immobiliare della quale la stessa era titolare esclusiva, ed ha conseguentemente promosso il separato giudizio di accertamento della simulazione assoluta del contratto preliminare del 6.6.2001 (proc. n. 369/2009 RG del Tribunale di Pistoia), per la parte ancora oggetto della domanda di adempimento coattivo di [OSCURATO:PERSONA] verso la moglie [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei predetti, e non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che alla causa ex art. 2932 cod.civ. nella quale la banca creditrice era intervenuta era ormai estraneo, e non poteva quindi considerarsi come litisconsorte necessario. Passando all'esame degli altri motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], col secondo motivo il predetto lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art.112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello che aveva proposto, inerenti alla genericità del prezzo e della descrizione dei beni immobili nel preliminare, alla non congruità del prezzo ivi indicato ed al comportamento dei contraenti; col terzo motivo il predetto lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. per l'omessa motivazione sui motivi di appello sopra indicati; col quarto motivo il predetto lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., per avere omesso di motivare, o comunque per aver reso una motivazione meramente apparente, sui documenti prodotti a prova dei pagamenti eseguiti dal promissario acquirente, in esecuzione del preliminare. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Va anzitutto evidenziato che il vizio di omessa pronuncia per violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su un'eccezione di parte, così dando luogo all'inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall'omesso esame di un elemento di prova (Cass. 23.10.2024 n.27551; Cass. 22.1.2018 n. 1539; Cass. 23.3.2017 n. 7472; Cass.23.2.1995 n. 2085). Nel caso di specie la Corte d'Appello si é pronunciata, con argomentazione plausibile sulla domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita del 6.6.2001 del quale [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l'adempimento ex art. 2932 cod. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], debitrice della [OSCURATO:SOCIETA], per cui non sussiste la lamentata omessa pronuncia. E' stato poi affermato da questa Corte, che la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c., e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile "ratione temporis", si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello), mentre nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Cass. 22.1.2018 n. 1539; Cass.5.12.2014 n. 25761; Cass. 14.3.2006 n. 5444). Dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. da parte dell'art. 54 comma 2 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 83, che ha eliminato la censurabilità della motivazione insufficiente, o contraddittoria, il vizio di motivazione può essere fatto valere nei casi in cui la motivazione manchi completamente, o sia meramente apparente perché le argomentazioni utilizzate sono talmente contraddittorie da non consentire di comprendere le ragioni della decisione adottata (vedi Cass. n. 20112/2009), ma al di là di questo potere di controllo del giudice di legittimità, spetta al giudice del merito in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (vedi Cass.22.1.2018 n. 1539). Occorre poi tenere conto che sempre per giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi Cass. 9.2.2021 n. 3126; Cass.25.6.2020 n. 12652) "il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto". Tenendo conto di questi consolidati principi, l'impugnata sentenza certamente non presenta i vizi di motivazione ancora censurabili, in quanto ha motivato la simulazione assoluta della scrittura priva del 6.6.2001 indicata come contratto preliminare, sottolineandone la mancanza di data certa, non dimostrata dall'attore nonostante le contestazioni della [OSCURATO:SOCIETA], la mancata individuazione catastale degli immobili promessi, la mancanza di prove di pagamento del prezzo in essa indicato sulla base dell'anteriorità dei bonifici bancari allo scopo allegati alla scrittura privata, che invece prevedeva pagamenti nei mesi successivi, sulla base del fatto che alcuni di questi bonifici sono stati fatti da persone estranee alla scrittura privata, e sulla base della causale in essi riportata di "giroconti", indicativa più di un rapporto tra soci che tra parti di un contratto preliminare di vendita, e comunque della mancanza di riferibilità dei pagamenti documentati al preliminare, ancorché competesse proprio alle parti dell'asserito preliminare, anche per il principio di vicinanza alla prova, dimostrare il pagamento degli acconti per contrastare la domanda di simulazione assoluta, potendosi in difetto da ciò desumere la conferma della natura simulatoria del preliminare (vedi Cass.4.7.2024 n. 18347; Cass. 13.6.2018 n. 15510; Cass. 2.3.2017 n.5326). Ulteriormente l'impugnata sentenza ha valorizzato la circostanza che la domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ. sia stata trascritta da [OSCURATO:PERSONA], non certo per caso, proprio lo stesso giorno in cui la [OSCURATO:SOCIETA] ha revocato gli affidamenti a favore della [OSCURATO:SOCIETA], che erano garantiti dalla fideiussione prestata dalla moglie [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] puntano, inammissibilmente, ad ottenere da parte di questa Corte una rivalutazione del materiale istruttorio, finalizzata ad una diversa ricostruzione del fatto, che non può aver luogo in sede di legittimità, essendo riservata ai giudici di merito. Col quinto motivo il ricorrente incidentale lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 2697 cod. civ., per avergli la Corte d'Appello addossato l'onere di provare la riferibilità dei pagamenti documentati al preliminare oggetto di causa, competendo piuttosto alla [OSCURATO:SOCIETA] l'onere di dimostrare la riferibilità di quei pagamenti ad altri rapporti di credito. Tale motivo é infondato, in quanto "la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c." (vedi Cass. 19.8.2020 n.17313; Cass. n.13395/2018; Cass. n. 19064/2006), mentre nella specie la Corte d'Appello, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata sull'onere della prova del pagamento degli acconti del contratto preliminare di vendita immobiliare che un terzo assuma simulato, ha ritenuto correttamente che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che dell'invocato preliminare erano parti, non abbiano dimostrato documentalmente l'effettuazione di pagamenti di acconti sul prezzo riferibili a quel preliminare, per cui non é scattato l'onere della prova contraria della [OSCURATO:SOCIETA] di dimostrare che i bonifici documentati dalle controparti fossero in realtà riferibili ad altri rapporti rispetto al preliminare impugnato per simulazione assoluta, atteso che già dall'esame della datazione, delle causali e talora perfino dei nominativi degli autori di quei bonifici, emergeva la loro estraneità al preliminare. Col sesto motivo il ricorrente incidentale lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 105 c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto ammissibile l'intervento della [OSCURATO:SOCIETA], nel procedimento n. 494/2008 RG del Tribunale di Pistoia, intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2932 cod. civ., pur non avendo l'intervenuta formulato conclusioni. Tale motivo é infondato, in quanto dall'esame dell'atto di intervento della [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento n. 494/2008 RG, nella specie consentito in quanto ci si duole di un vizio processuale, emerge che la [OSCURATO:SOCIETA], pur essendosi riservata di manifestare in prosieguo le sue conclusioni all'esito dell'esame della documentazione relativa ai bonifici bancari fornita da [OSCURATO:PERSONA], ha da subito evidenziato che il suo interesse alla partecipazione al giudizio ex art. 2932 cod. civ. era ricollegato al fatto che risultava creditrice secondo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n.2957/2008 di € 757.824,57 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in base alle fideiussioni da essi prestate a garanzia del conto corrente di corrispondenza e contestuale apertura di credito concessi alla [OSCURATO:SOCIETA], e che pertanto era interessata a preservare la garanzia patrimoniale generica dei suoi debitori contro un'iniziativa volta a svuotarla attraverso il trasferimento giudiziale degli immobili asseritamente promessi in vendita a [OSCURATO:PERSONA] dai suoi debitori. In prosieguo la [OSCURATO:SOCIETA], presa visione della documentazione bancaria asseritamente riferibile al pagamento di acconti sul prezzo di £ 500.000.000 del preliminare depositata da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 494/2008 RG, ha promosso contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il procedimento n. 368/2009 RG, davanti allo stesso Tribunale di Pistoia, per chiedere l'accertamento della simulazione assoluta del contratto preliminare di vendita del 6.6.2001, in tal modo palesando compiutamente le proprie conclusioni, ed essendo stati riuniti i due procedimenti, é risultata superflua un'autonoma precisazione delle conclusioni nel procedimento n.494/2008 RG per la palese pregiudizialità della decisione sulla simulazione assoluta rispetto a quella sull'azione di adempimento coattivo del preliminare ex art. 2932 cod. civ.. Passando all'esame dell'unico motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], la stessa si duole, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 cod. civ. e 115 c.p.c. per avere la Corte d'Appello basato l'accertata simulazione assoluta su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, ritenendo tardivo il riconoscimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei pagamenti effettuati, nonché della violazione e falsa applicazione degli articoli 2652 comma primo n. 2 e 4, dell'art. 2644, degli articoli 2932 e 1414-1415 cod. civ. per non avere la Corte d'Appello considerato gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ., avvenuta prima della trascrizione della domanda di accertamento della simulazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] e della violazione e falsa applicazione degli articoli 2721, 2724 e 2726 cod. civ. per la mancata ammissione della prova testimoniale relativa al pagamento del prezzo. Preliminarmente occorre ricordare, in aggiunta alla già richiamata giurisprudenza sull'art. 2697 cod. civ., che per orientamento consolidato di questa Corte "in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (Cass.5.2.2019 n. 3340; Cass. 21.4.2020 n. 7993; Cass. n.24155/2017), e che "in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c." (Cass. sez. un. 30.9.2020 n. 20867; Cass. n. 26769/2018). Nel caso in esame, non ricorrono le ipotesi della violazione di legge e dell'art. 115 c.p.c. sopra delineate dalla giurisprudenza di questa Corte, e la ricorrente principale vorrebbe sindacare la motivazione della sentenza impugnata sollecitando inammissibilmente una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, peraltro prospettando questioni di diritto nuove, come quella della violazione dei principi sulle presunzioni e sugli effetti della trascrizione, dei quali l'impugnata sentenza non parla, senza indicare quando ed in quali atti tali questioni sarebbero state poste dalla ricorrente medesima. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, però, "ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa" (Cass.24.1.2019 n. 2038; Cass. n.15430/2018; Cass. n. 20518/2008). Quanto infine alla doglianza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale, si tratta di doglianza inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la ricorrente principale non ha neppure provveduto a trascrivere i capitoli di prova testimoniale che assume che non siano stati ammessi in modo ingiustificato (vedi sull'inammissibilità in questi casi del motivo di ricorso per difetto di autosufficienza Cass. 13.10.2022 n.30165; Cass. sez. lav. 17.2.2015 n. 3122; Cass. 23.4.2010 n. 9748). Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste separatamente a carico della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, che hanno costretto la Belvedere [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla procuratrice speciale [OSCURATO:SOCIETA], a difendersi con due distinti controricorsi. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, se dovuti. P.Q.M. La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in€ 200,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, in favore della Belvedere [OSCURATO:PERSONA] rappresentata dalla procuratrice speciale [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in€ 200,0