CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 32823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Lugo ha dichiarato ilsuddetto imputato responsabile del reato di cui all’art. 10-bis d. lgs. 25 luglio1998, n. 286 e lo ha condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.2. Avverso detta sentenza XXXXXXXXpropone, tramite il proprio difensore,ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 9 e 10-bis d. lgs. 25luglio 1998, n. 286 (TUI).Rileva la difesa che a) l’art. 9, al comma 9, prevede che allo straniero alquale sia stato revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungoperiodo, come nel caso in esame, e nei cui confronti non debba essere dispostal’espulsione, è rilasciato un permesso di soggiorno di altro tipo, b) nella specienon risulta che nei confronti del ricorrente sia stata disposta l’espulsione nél’Amministrazione ha operato alcun riferimento ai presupposti richiesti per essa,con la conseguenza che la Questura, all’atto della revoca del permesso disoggiorno, avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno di altro tipo, c) ilriferimento contenuto nella sentenza, secondo cui il rilascio di permesso disoggiorno per motivi di lavoro esula dal perimetro del comma 6 dell’art. 10-bisTUI, non ha tenuto conto del disposto dell’art. 9, comma 9, di detto testo.Insiste, pertanto, per l’annullamento della sentenza impugnata.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, conrequisitoria scritta, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Come affermato, in motivazione, da Sez. 1, n. 38614 del 17/09/2024, «lanorma dell’art. 10-bis, comma 6, ormai individua espressamente come causa dinon luogo a procedere soltanto alcune ben definite ipotesi di permesso disoggiorno, menzionando, oltre quello derivante dal riconoscimento dellaprotezione internazionale, soltanto il rilascio del permesso di soggiorno di cuiall’art. 32, comma 3, d. lgs. n. 25 del 2008 (ovvero il permesso per protezionespeciale), quello di cui agli artt. 18 (ovvero il permesso per motivi di protezionesociale), 18-bis (ovvero, il permesso per le vittime di violenza domestica), 20-bis(ovvero, il permesso per motivi di calamità), 22, comma 12-quater (ovvero, ilpermesso per particolare sfruttamento lavorativo), 42-bis del testo unico(ovvero, il permesso per atti di particolare valore civile) e quello di cui all’art. 10l. n. 47 del 2017 (ovvero, il permesso per minori stranieri)».Nello stesso senso milita Sez. 1, n. 1614 del 7/11/2025, dep. 2026, che haritenuto di aderire all’insegnamento espresso da detta pronuncia che – si veda inmotivazione - «àncora la individuazione delle tipologie di permesso cheproducono gli effetti di cui all’art. 10-bis comma 6 d. legs. 286/98 alla strettainterpretazione letterale della norma, non potendosi travalicare la lettera dellanorma in nome di una interpretazione costituzionalmente orientata, pena laperdita della necessaria tassatività della disposizione normativa».Passando al caso in esame, il Giudice di pace ha evidenziato la sussistenzadei presupposti applicativi della fattispecie contestata e l’assenza delle ipotesipreviste dall’art. 10-bis citato, sottolineando come a nulla rilevi l’argomentazionedifensiva dell’avere ottenuto nelle more del processo da parte dell’imputato unpermesso di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto ipotesi estranea aquelle estintive declinate dal comma 6 di detto articolo.A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformiall’orientamento giurisprudenziale sopra riportato, le censure difensive facentileva sul permesso di soggiorno ottenuto nelle more dall’imputato, si rivelanoinfondate.2. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Va disposto l’oscuramento dei dati come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.