CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 12262/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti daBellanca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cerasoli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato lacondanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti difurto aggravato in concorso, loro in rubrica ascritti, rigettando la richiesta diaccesso alla giustizia riparativa sul presupposto della mancanza di una validaprocura speciale in capo al difensore che l’aveva avanzata per loro conto.2. Ricorrono per cassazione entrambe le imputate con il ministero del comunedifensore, denunciando, con un solo motivo, quivi esposto ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen., la violazione degli artt. 129-bis e 599, comma 1, cod.proc. pen. e deducendo che l’istanza di accesso alla giustizia riparativa,diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, era corredata di procuraspeciale, posto che quella depositata contestualmente all’atto di gravame conferivaespressamente al difensore di fiducia il potere di esercitare tutte le facoltà e tuttii diritti connessi al procedimento. Assumono, al riguardo, che la dichiarazione diinammissibilità dell’istanza ex art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. si porrebbein contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema divalidità della procura speciale, sempre riconosciuta quanto la volontà della parte,in relazione al compimento di taluni atti processuali, risulti in maniera inequivocaanche se espressa mediante formule non sacramentali.3. Con requisitoria in data 19 gennaio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.4. Con memoria in data 5 febbraio 2026 il difensore delle ricorrenti ha insistitoper l’accoglimento del motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. L’art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che la richiestadell'imputato o della vittima del reato di invio ad un Centro per la giustiziariparativa «è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale».2. La procura speciale, con la quale la parte conferisce a un rappresentante ilpotere di compiere specifici atti processuali in suo nome, è disciplinata dall’art.122 cod. proc. pen., che la configura come un atto negoziale unilaterale (in talsenso, Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, con riguardo all’attribuzioneal procuratore speciale della «capacità di essere soggetto del rapporto processuale,al fine di promuovere l'istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato»).Il primo comma dell’articolo citato prevede che la procura speciale debba«contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, ladeterminazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce».Questa disposizione è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza dilegittimità nel senso che, in forza del generale principio di conservazione degli attinegoziali di cui all’art. 1337 cod. civ., il mandato, al di là delle formule utilizzate,deve sempre considerarsi validamente conferito, purché dal tenore complessivodell’atto sia possibile escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata dellavolontà del mandante e all’individuazione dell’oggetto del mandato (Sez. 4, n.3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Piazza, Rv. 278026 – 01; Sez. 3, n. 4676 del22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473; Sez. 2, n. 46159 del 11/07/2013, Ferrari,Rv. 257335 – 01; Sez. 4, n. 14863 del 03/02/2004, Micucci, Rv. 228595 – 01).Dunque, - occorre ribadirlo - ai fini del valido conferimento della procuraspeciale ex art. 122 cod. proc. pen., ancorché non siano richieste formulesacramentali, è pur sempre necessario che dal suo testo e/o dalla sua collocazioneemergano con chiarezza sia la volontà del mandante sia l’individuazione dell’attoo degli atti cui essa si riferisce.2. Venendo al caso di specie e facendo applicazione dei canoni ermeneuticirichiamati, deve riconoscersi la validità della procura speciale, rilasciata dallaBellanca e dalla [OSCURATO:PERSONA] al difensore di fiducia in funzione del loro patrocinio nelgiudizio di appello, anche ai fini della presentazione dell’istanza di accesso allagiustizia riparativa ex art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen.La procura speciale indicata – che questa Corte può direttamente esaminarein forza del principio secondo cui, allorché sia dedotto, mediante ricorso percassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere larelativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - reca, infatti, un chiaro einequivoco riferimento alla loro volontà di conferire al difensore il potere di«presentare istanza di sospensione del procedimento penale per la messa allaprova ex artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e 464-ter cod. proc. pen.». Potere cheè tale da ricomprendere anche quello di presentare richiesta di accesso ad unprogramma di giustizia riparativa, posto che, come osservato dal diritto vivente,l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova «costituisce [….]una forma di manifestazione della giustizia riparativa “assorbita” nel sistemapunitivo tradizionale, perché divenuta parte integrante del trattamento rieducativoin attuazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione» (cfr. Sez. U, Sentenzan. 5166 del 30/10/ 2025, dep. 2026, in motivazione): l’istituto ex artt. 168-biscod. pen. e 464-bis e seguenti cod. proc. pen. tende, infatti, alla risocializzazionedell’imputato anche attraverso la riparazione delle conseguenze derivanti dal reatocommesso (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], inmotivazione).3. Risultando, pertanto, l’oggetto della procura speciale all’esamesufficientemente determinato o, comunque, determinabile - giusta il riferimento alpotere sopra richiamato -, la Corte territoriale ha errato nel non avere ritenutoammissibile l’istanza ex art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen.: questo comportache la sentenza impugnata debba essere annullata, affinché il giudice del rinviovaluti il merito dell’istanza predetta alla stregua dei criteri dell’utilità dell’avvio diun programma di giustizia riparativa per la risoluzione delle questioni derivate dallacommissione dei fatti e dell’assenza di pericolo concreto per le parti e perl’accertamento dei fatti medesimi.Va solo posto in rilievo che, nella fattispecie al vaglio, vertendosi in materia difurti aggravati procedibili a querela di parte rimettibile, l’eventuale positivaconclusione del programma di giustizia riparativa sarebbe tale da determinare laremissione tacita di querela ex art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen.4. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvioper nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Bologna.Così deciso il 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]