CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 novembre 2026
Cassazione n. 19641/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ola [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/07/2025 del Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi sianodichiarati inammissibili o infondati;letta la memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civileComune di Isola del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;letta la memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civileComune di Cassino, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiaratiinammissibili o, in subordine, rigettati.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Cassino aveva condannato: a)[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di peculato continuato commesso nella qualità dipresidente del consiglio di amministrazione, procuratore e amministratore di fattodi [OSCURATO:SOCIETA]., per essersi appropriato delle somme di cui aveva ladisponibilità in ragione delle proprie funzioni, costituite dai proventi del servizioidrico e dell’attività di riscossione della TARSU affidata a [OSCURATO:SOCIETA]. inconcessione (capo a); b) [OSCURATO:PERSONA], nella medesima qualità, e LauraGabriele, in qualità di responsabile di [OSCURATO:SOCIETA]. per i servizi affidati dalComune di Isola del [OSCURATO:PERSONA] e delegata a operare sul conto di tesoreria, per il delittodi peculato continuato in concorso, per essersi appropriati delle somme di cui ilprimo aveva disponibilità in ragione dele sue funzioni e costituenti proventi dellariscossione di tributi comunali, affidata a [OSCURATO:SOCIETA]. in concessione -serviziodi riscossione coattiva delle sanzioni amministrative e del codice della strada,servizio di riscossione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dellatassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani, dell'ICI- (capo b).2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso distinti ricorsi percassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti i motivi di annullamentodi seguito sintetizzati.3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 8 e 23 cod. proc. pen. e difettodi motivazione in ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Cassino.La Corte di appello, cui era stato proposto il relativo motivo, avrebbeerroneamente ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale, che,all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era stata sollevata ai sensi dell'art. 21 cod. proc.pen. ma i sensi del successivo art. 23 e che, quindi, non doveva essere propostacome questione preliminare, nel termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen.Altrettanto erroneamente la Corte avrebbe, poi, ritenuto che il provvedimento concui il Tribunale aveva dato corso alla discussione potesse essere considerato unimplicito rigetto dell'eccezione.3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen. e difetto dimotivazione sull'elemento materiale del delitto di peculato, non essendo stataprovata l’effettiva disponibilità delle somme oggetto di presunta appropriazione. Irendiconti trasmessi dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ai Comuni, infatti, nonsarebbero idonei a provare con certezza che le somme erano state effettivamenteincassate dalla concessionaria. A tale fine sarebbe stato, invece, necessarioprocedere ad accertamenti bancari, che, nel caso in esame, non sono statieffettuati.3.3. Violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., per essere i reati oramaiprescritti: in entrambi i capi di imputazione verrebbe contestata non la data diconsumazione dei reati di peculato ma quella del loro accertamento; dagli attiemergerebbe che, in riferimento al Comune di Cassino, i solleciti per il pagamentorisalgono tutti all'anno 2012, mentre, in riferimento al Comune di Isola del [OSCURATO:PERSONA], ifatti hanno oggetto il mancato riversamento di quanto riscosso tra il 2009 e il2011.Nella prospettazione difensiva, la Corte di appello, pur avendo correttamenteindividuato il tempo massimo di prescrizione in anni 12 mesi 10 e giorni 4, tenutoconto dei periodi di sospensione, è incorsa in errore nella determinazione deltermine massimo di prescrizione. Infatti, muovendo il calcolo dal 31/12/2012, laprescrizione è maturata alla data del 04/11/2025 e non alla data del 04/11/2026,come ritenuto dai giudici di appello.4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti i motivi di ricorso diseguito sintetizzati.4.1. Violazione degli artt. 358 e 314 cod. pen. e difetto di motivazione inordine alla sussistenza della qualifica soggettiva di incaricata di pubblico serviziodella ricorrente. Nella prospettazione difensiva la ricorrente, dipendente diG.[OSCURATO:SOCIETA]., svolgeva compiti meramente esecutivi, ossia attività materialied esecutive di ordini e di prescrizioni impartite dai superiori gerarchici.La motivazione della Corte di appello sul punto sarebbe meramente apparentee, in ogni caso, contrastante con le acquisizioni probatorie e, segnatamente, conle dichiarazioni testimoniali, riportate nel ricorso, da cui emerge che l'unicoreferente per i Comune di Isola del [OSCURATO:PERSONA] e di Cassino era il coimputato [OSCURATO:PERSONA].4.2. Violazione degli artt. 110 e 314 cod. pen. e difetto di motivazione inrelazione all'elemento oggettivo del reato di peculato.La difesa rileva che l’appropriazione ha avuto ad oggetto i denari versati sulconto di riscossione ed è consistita nel non versare le somme sul conto correntedi tesoreria. Le attività ritenute indicative di un contributo causale – consistite nelnon consegnare i documenti di rendicontazione richiesti al Comune e nell’operarequale delegata nel conto corrente di tesoreria- sono successive alla commissionedel fatto di reato e non possono essere indicative di un concorso nello stesso.4.3. Violazione dell’art. 157 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine allaintervenuta prescrizione del reato.La sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore di calcolo, nei terminiindicati dal ricorso del coimputato e avrebbe, in ogni caso, erroneamenteconsiderato come data di consumazione del reato quella indicata nel capo diimputazione, che in realtà coincide con la data dell’accertamento.Non sarebbero indicate, né nella sentenza di primo grado né in quella disecondo grado, le date in cui le singole appropriazioni sono state poste in essere,ma quel che è certo è che si tratta di riscossione di tributi relativi agli anni 2009-2010- 2011, per cui il termine di prescrizione è ampiamente decorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale delmotivo di ricorso, emerge che l’eccezione di incompetenza per territorio era stataproposta dalla difesa in sede di udienza preliminare e che era stata rigettata dalGUP.Nella fase delle questioni preliminari (art. 491 cod. proc. pen.) la difesa nonl’aveva riproposta, incorrendo nella decadenza di cui all’art. 21 cod. proc. pen.(secondo cui «l’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena didecadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi,entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo terminedeve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienzapreliminare»).L’eccezione è stata riproposta solo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui la difesaha dedotto, come fatto sopravvenuto, l’emissione della sentenza nei confronti delcoimputato per il medesimo reato, pronunciata dal giudice per l'udienzapreliminare presso il Tribunale di Cassino, con cui era stata dichiaratal'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Benevento.Dal verbale stenotipico di tale udienza emerge che il Presidente ha rilevato latardività e, comunque, l’infondatezza dell’eccezione, condividendo il parereesposto dal pubblico ministero e ha disposto l’acquisizione dell’ordinanza di rigettodell’eccezione pronunciata dal GUP.Sull’eccezione, dunque, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa ilTribunale si è pronunciato.Correttamente, poi, tanto il Tribunale che la Corte di appello hanno ritenutotardiva l’eccezione, in quanto non proposta nei termini di cui all’art. 21 cod. proc.pen.Con il ricorso per cassazione la difesa ha rilevato che l’eccezione non potevaconsiderarsi tardiva perché dedotta non ex art. 21 ma ex art. 23 cod. proc pen.Il richiamo a tale ultima disposizione non è pertinente, in quanto essa,contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non ammette la proposizione, insede di discussione, di una eccezione non tempestivamente dedotta, regolando,piuttosto, il diverso caso in cui, all’esito del dibattimento, il giudice dichiaril’incompetenza e stabilendo quali provvedimenti deve adottare.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, comecorrettamente rilevato nella sentenza impugnata, nel meccanismo di riscossionemediante concessionario la rendicontazione al Comune ha ad oggetto non lesomme dovute ma quelle effettivamente riscosse.Gli artt.178 e ss. del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico enti locali)stabiliscono che la riscossione dei tributi da parte degli enti locali avvienel’art. 52, comma 5, lett. b) d. lgs. 446/1997, l’ente può affidare a terzi, anchedisgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate.Una volta accertata la sua debenza, il tributo viene riscosso da parte delsoggetto eventualmente incaricato; esso, poi, deve essere versato al tesoriere nelconto di tesoreria; a tale fine l’ente (il Comune), dopo aver ricevuto il rendicontoda parte del concessionario, emette un ordine (cd. reversale) con cui ordina altesoriere di incassare la somma.Il concessionario è remunerato tramite una percentuale sulle somme riscosse(art. 17 d.lgs. 112/1999); le somme riscosse, quindi, devono essere contabilizzatee comunicate e su tale base viene calcolato il compenso per il concessionario.In sostanza, l'attività di rendicontazione presuppone l’avvenuta riscossione.Del tutto correttamente, dunque, le sentenze di merito hanno ritenuto che irendiconti siano idonei a provare l’importo di denaro effettivamente incassato dallaconcessionaria e sottratto ai Comuni, cui non è mai stato riversato.Sul punto va solo precisato che le somme incassate non diventano “proprie”del concessionario ma sono entrate dell’ente locale, perciò integra il delitto dipeculato la condotta del soggetto autorizzato alla riscossione delle tasse cheomette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzionepubblica di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità dellapubblica amministrazione nel momento stesso della consegna all'incaricatodell'esazione (Sez. 6, n. 46235 del 21/09/2016, Froio, Rv. 268127 – 01; Sez. 6,n. 45082 del 01/10/2015, Marrocco, Rv. 265342; Sez. 6, n. 17616 del27/03/2008, Pizza e altri, Rv. 240068).4. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché i reaticontestati all’imputato non sono prescritti.La Corte di appello ha rilevato che, anche a voler supporre che, come dedottodall'appellante, i fatti siano stati commessi fino al 31/12/2012, i reati sarebberoprescritti il 04/11/2026, effettivamente incorrendo in un errore di calcolo, perchéil termine sarebbe scaduto il 04/11/2025 (ossia 12 anni, 10 mesi e 4 giorni dopoi fatti, tenendo conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione, noncontestati dalla difesa).Tuttavia, tale errore irrilevante, perché relativo ad un calcolo del tuttoipotetico, basato sul momento di consumazione indicato dalla difesa, che noncorrisponde a quello reale. Infatti, la sentenza impugnata ha precisato che leappropriazioni di cui al capo a) si sono realizzate, come puntualmente specificatonella imputazione modificata in corso di giudizio (all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), finoa dicembre 2014. In particolare, risultano incassi sia per il servizio idrico che perla TARSU fino 31/12/2014.Analoghe considerazioni valgono per il capo b), come emerge dalla sentenzadi primo grado, che attesta riscossioni fino al 2014 (come da contestazione).5. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile. All’inammissibilità consegue l’obbligo al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ilricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Cassino, chevengono liquidate in complessivi euro 1900, oltre accessori di legge, come darichiesta.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti che seguono.Va innanzi tutto esaminato, per priorità logica, il secondo motivo di ricorsocon cui si deduce che la ricorrente non ha fornito alcun contributo causale al delittodi peculato posto in essere da [OSCURATO:PERSONA].Secondo la sentenza impugnata, tale contributo è consistito nel nonconsegnare i documenti di rendicontazione richiesti dal Comune e nell’operarequale delegata nel conto corrente di tesoreria.Emerge dalle conformi sentenze di merito che [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva, peril Comune di Isola del [OSCURATO:PERSONA], sia il servizio di riscossione che il servizio di tesoreria.I tributi erano riscossi su un conto, intestato alla concessionaria, chetrasmetteva, poi, un rendiconto al Comune, attestante la riscossione e sul qualeveniva calcolato l’aggio, come già detto.A quel punto, come sopra precisato, il Comune emetteva la reversale dipagamento con cui ordinava di versare le somme riscosse sul conto di tesoreria,sempre intestato a [OSCURATO:SOCIETA].Su tale ultimo conto [OSCURATO:SOCIETA]. poteva solo versare, ma non prelevare (artt.208 e ss. d. lgs. n. 267/2000, che prevedono che il conto di tesoreria siamovimentato solo con reversali e mandati emessi dal Comune).Quindi, l’appropriazione ha avuto ad oggetto i denari versati sul conto diriscossione ed è consistita nel non versare le somme sul conto corrente ditesoreria.Come correttamente dedotto dalla difesa, dunque, a nulla rileva che laricorrente avesse la delega ad operare sul conto corrente di tesoreria, in quanto,in quel conto, i denari riscossi non sono mai stati depositati.La Corte di appello ha sottolineato, poi, che, quando il Comune si era resoconto che, pur essendo state emesse reversali per circa 270.000 euro, le sommenon erano state riversate sul conto di tesoreria, la ricorrente aveva disatteso larichiesta di depositare i documenti necessari al Comune, adducendo come ostatividei problemi con il software. Tuttavia non sono indicate le ragioni per cui talecomportamento omissivo sarebbe indice di un accordo pregresso con il coimputatoe di una compartecipazione nella, precedente, attività appropriativa da questoposta in essere.Infine, la sentenza impugnata ha evidenziato che la ricorrente partecipavaalle verifiche di cassa con i revisori e che era, di fatto, la tramite tra il Comune diIsola del [OSCURATO:PERSONA] e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], del quale seguiva le indicazioni, ma non haspiegato il motivo per cui tali attività siano idonee a fondare una responsabilità atitolo di concorso nel reato del concessionario.In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovogiudizio sugli elementi indicatori del contributo causale offerto dalla ricorrentenell’appropriazione del denaro riscosso da [OSCURATO:SOCIETA]Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese sostenutenel presente grado dalla parte civile Comune di Isola del [OSCURATO:PERSONA].7. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualifica di incaricata dipubblico servizio della ricorrente, deve ritenersi assorbito, in quanto ciò che rilevaai fini della sua responsabilità penale non è se fosse o meno incaricata di pubblicoservizio ma se abbia o meno concorso, con un contributo causalmente efficiente,nell’appropriazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], pubblico funzionario, inquanto concessionario del servizio di riscossione di tributi comunali.8. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la prescrizione del reato, èinfondato per i motivi sopra esposti in riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pernuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiarainammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Cassino cheliquida in complessivi euro 1900, oltre accessori di legge.Così deciso il 08/04/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente