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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 03744/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, si è pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo per il delitto di furto pluriaggravato, con recidiva reiterata specifica; Rilevato che il primo motivo di ricorso, inerente al compendio probatorio sotteso all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; a ben vedere la motivazione della Corte di appello è logica e rende conto anche della valenza probatoria del ravvisamento operato dal teste di polizia giudiziaria con esito positivo, a seguito della visione del filmato che riprendeva l'autore del delitto al momento della consumazione, come anche confermato successivamente da parte del medesimo teste allorchè provvide alla notifica di un atto proprio all'imputato, come anche dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] indossava i medesimi vestiti dell'autore del reato immortalato nella videoripresa; Considerato che il secondo e terzo motivo, relativi rispettivamente a vizio motivazionale in ordine all'art. 133 cod. pen. e al bilanciamento tra circostanze, sono parimenti inammissibili poiché afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; in particolare quanto al giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, la motivazione è congrua, senza contare che la contestazione della recidiva specifica e reiterata integra la previsione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. ostativa alla prevalenza invocata ex art. 69 comma 4, cod. pen.

Quanto alla pena la motivazione della sentenza impugnata conferma quella di primo grado che rende ampiamente conto dei parametri — precedenti specifici anche in parte recenti, capacità a delinquere dimostrata dalla prontezza e abilità di esecuzione, gravità del fatto — che ai sensi dell'art. 133 cod. pen. con motivazione congrua e logica hanno determinato la dosimetria della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, si è pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo per il delitto di furto pluriaggravato, con recidiva reiterata specifica; Rilevato che il primo motivo di ricorso, inerente al compendio probatorio sotteso all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; a ben vedere la motivazione della Corte di appello è logica e rende conto anche della valenza probatoria del ravvisamento operato dal teste di polizia giudiziaria con esito positivo, a seguito della visione del filmato che riprendeva l'autore del delitto al momento della consumazione, come anche confermato successivamente da parte del medesimo teste allorchè provvide alla notifica di un atto proprio all'imputato, come anche dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] indossava i medesimi vestiti dell'autore del reato immortalato nella videoripresa; Considerato che il secondo e terzo motivo, relativi rispettivamente a vizio motivazionale in ordine all'art. 133 cod. pen. e al bilanciamento tra circostanze, sono parimenti inammissibili poiché afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; in particolare quanto al giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, la motivazione è congrua, senza contare che la contestazione della recidiva specifica e reiterata integra la previsione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. ostativa alla prevalenza invocata ex art. 69 comma 4, cod. pen. Quanto alla pena la motivazione della sentenza impugnata conferma quella di primo grado che rende ampiamente conto dei parametri — precedenti specifici anche in parte recenti, capacità a delinquere dimostrata dalla prontezza e abilità di esecuzione, gravità del fatto — che ai sensi dell'art. 133 cod. pen. con motivazione congrua e logica hanno determinato la dosimetria della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore Il
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