CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 26463/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31186/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], POTI' IVAN, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' ISABELLA e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 445/2019 depositata il10/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n.445/2019 pubblicata il 10/04/2019, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri nella controversia con la A.S.L. della Provincia di Lecce. 2. La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto degli appellanti all’inquadramento -a far tempo dal maggio 2010- nella dirigenza sanitaria non medica giusta i contratti di lavoro intercorsi con la ASL; la condanna al pagamento delle retribuzioni differenziali nonché al risarcimento dei danni conseguenti al demansionamento. La pretesa dei ricorrenti, tutti in servizio presso la ASL con la qualifica di educatori professionali, trova il proprio fondamento nell’art. 18 della legge della regione Puglia 23/12/2008, n.45. 3. Il Tribunale di Lecce accoglieva le domande dei ricorrenti limitatamente al diritto alla retribuzione per il periodo in cui il contratto aveva avuto esecuzione oltre che alla ripetizione delle maggiori somme percepite a tale titolo e recuperati dalla ASL. Rigettava tutte le altre domande proposte dai lavoratori, avuto riguardo: a) alla sentenza della Corte costituzionale 29/04/2010, n.150, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale (anche) dell’art.18 della legge della regione Puglia n.45 del 2010; b) alla condizione risolutiva apposta ai contratti dedotti in giudizio per il caso di eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.18 legge regionale cit. 4. La Corte d’appello di Lecce ha ritenuto legittima la caducazione dei contratti di lavoro conclusi a valle della procedura di attuazione dell’art.18 della legge della regione Puglia, in quanto la norma poi dichiarata incostituzionale non prevedeva alcuna procedura concorsuale interna, valutativa, comparativa o di selezione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali. R ichiamati i principi di diritto enunciati da Cass. Sez. Lav. 08/07/2016, n.14031, ha ritenuto la nullità dei contratti di lavoro per violazione di norma imperativa, derivata direttamente dagli effetti retroattivi della sentenza n.150/2010 della Corte costituzionale. 5. Con riferimento alla domanda di «risarcimento del danno per dequalificazione», la Corte territoriale ha ritenuto che clausola risolutiva apposta ai contratti per il caso di declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.18 della legge regionale cit. non potesse qualificarsi come condizione meramente potestativa, dipendendo il suo avveramento da un fatto estraneo alla volontà dell’amministrazione pubblica. L’avveramento della condizione - secondo la Corte d’appello- ha impedito l’acquisizione al patrimonio dei lavoratori dello statuslavorativo derivante dal contratto. 6. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso affidato a quattro motivi. Resiste la ASL con controricorso.Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art.158 cod. proc. civ., ed in particolare la nullità assoluta della sentenza impugnata, in quanto nella intestazione della sentenza risulta indicato un collegio diverso da quello che ha partecipato alla udienza di discussione della causa. 2. Con il secondo motivo deducono: la violazione e falsa applicazione dell’art.97 Cost.; la errata interpretazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.150/2010; la violazione del principio di intangibilità dei rapporti già esauriti; la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art.360 comma primo nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Lamentano che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.18 della legge della regione Puglia n.45 del 2010 non si possa estendere ─ quanto ai suoi effetti ─ ai rapporti esauriti e consolidati, quali i rapporti di lavoro oggetto di causa, perfetti, consolidati ed esauriti «dal punto di vista giuridico» e, dunque,intangibili. 3. Con il terzo motivo deducono la violazione ed errata interpretazione degli artt.2103 e 2213 cod. civ., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art.360, comma primo , nn. 3 e 5 cod. proc. civ., con riferimento alla clausola di cui al punto 7) del contratto di lavoro individuale. Lamentano l’erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto non sussistere alcun danno risarcibile per dequalificazione e demansionamento. Sostengono che la clausola 7) del contratto individuale di lavoro sia qualificabile quale «clausola risolutiva meramente potestativa», per mezzo della quale la nullità del contratto viene rimessa al mero arbitrio della ASL. 4. Con il quarto motivo deducono la violazione dell’art.4 d.m. n. 55/2014, e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 , comma primo,nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in ordine alla «esorbitante» liquidazione delle spese di lite, non correlatané ai valori medi né a quelli massimi dei compensi applicabili. 5. In via pregiudiziale deve essere rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio ─ ex art.331 cod. proc. civ. ─ nei confronti delle parti appellanti che non hanno proposto ricorso per cassazione, come proposta dalla ASL nel suo controricorso. Contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente si versa in ipotesi di cause scindibili (cfr. Cass. n. 24928/2020) , e , pertanto, opera il principio secondo cui «in tema di impugnazioni relative a cause scindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad una delle parti vittoriose nel giudizio di appello, non deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. se, alla data in cui dovrebbe essere disposta l'integrazione, detta parte sia decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione tardiva, per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c.» ( Cass. n. 11835/2018). 6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché non risultano assolti gli oneri di specifica indicazione e di allegazione degli atti processuali sui quali la censura si fonda, oneri imposti dal combinato disposto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. Peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, «la sentenza, nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale di discussione, deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287-288 cod. proc. civ., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza, e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante non quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima» (Cass. s.u. 11853/1991, Cass. s.u. 10526/1996; Cass. s.u. 118/1999); «l'indirizzo seguito, confermato da tutta la giurisprudenza di legittimità successiva (così, tra le sezioni semplici, Cass.3268/1995, 9531/1997, 4216/1999, 11516/1999, 14457/2000, 6961/2001, 6365/2002, 3258/2003, 6564/2006, 14112/2006, 19662/2006, 22497/2006, 2691/2010, 8136/2011, 4875/2015), evidenzia due aspetti su cui l'esercizio critico della censura ha omesso di declinarsi, vale a dire la natura giuridica di mera irregolarità della discordanza presente nell'intestazione, non conforme alle attestazioni dei pregressi verbali d'udienza e la mancata deduzione e offerta di prova di elementi contrari. Invero, la nullità della sentenza - e, più in generale, di qualsiasi provvedimento - può essere dichiarata solo quando vi sia la prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice che invece aveva assistito alla discussione della causa; dimostrazione che, in coerenza con il diritto vivente appena esplicitato, non può evincersi dalla sola omissione, nell'intestazione della sentenza, del nominativo del giudice non tenuto alla sottoscrizione, quando esso sia stato invece riportato nei verbali delle precedenti udienze istruttorie collegiali e poi di finale discussione, in primo luogo perché il difetto di autonoma efficacia probatoria dell'intestazione, meramente riproducendo essa i dati del verbale d'udienza, è constatazione e argomentazione giuridica su cui il ricorso non introduce (ai sensi dell'art.360 bis c.p.c.) alcuna nuova considerazione rispetto a quelle già affrontate e bocciate nei numerosi precedenti citati; in secondo luogo, il ricorrente non ha introdotto elementi di fatto nuovi, come riscontrato dalla corte, tali da introdurre il ragionevole e circostanziato dubbio di una divergenza reale nella composizione del collegio giudicante, quale riprodotto in sentenza rispetto a quello formatosi e verbalizzato come presente alle camere di consiglio con l'assunzione della riserva di deliberazione….» (Cass. Sez. I, 25/05/2021, n. 14361). 7. In ogni caso va rilevato che con la correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata (cfr. l’ordinanza prodotta dalla A.S.L. in allegato alla memoria illustrativa) è venuto meno l’interesse alla impugnazione che deve sorreggere ciascuno dei motivi articolati nel ricorso. 8. Con riferimento agli altri motivi si deve in primo luogo rilevar e che la censura di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia» ─ comune alle tre censure─ a far tempo dal 2012 non costituisce più un motivo di critica vincolata tipico ai sensi dell’art.360, comma primo , num. 5 cod. proc. civ., essendo stato radicalmente sostituito (d.l. 22/07/2012, n.83, convertito in legge 11/08/2012, n.143) con l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». 9. I motivi, in parte qua, sono dunque inammissibili in quanto non conformi al tipo ex art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ. Inoltre la corte territoriale ha rigettato il gravame per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza appellata. Ne consegue la inammissibilità delle censure anche ai sensi dell’art.348 ter cod. proc. civ. 10. Con riferimento al vizio ex art.360, comma primo , n.3 cod. proc. civ. il secondo motivo è inammissibile in quanto, per un verso, viene prospettata la violazione dell’art.97 Cost., senza però confrontarsi con alcun capo o punto della sentenza impugnata ove la citata disposizione costituzionale sarebbe stata male interpretata o applicata; per altro verso il motivo non deduce alcuna «violazione o falsa applicazione di norme di diritto», bensì una serie di principi pertinenti alla interpretazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 150/2010. 11. Prevede l’art.134 della Costituzione che «Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, «le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (v. Cass. 7 luglio 2016, n. 13884; Cass. 20 novembre 2012, n. 20381; Cass. 6 maggio 2010, n. 10598; Cass. 18 luglio 2006, n. 16450)» (Cass. Sez. Lav. 22/11/2021, n.41247). 12. La corte territoriale ha fatto esatta applicazione dei principi di diritto stabiliti da questa Corte, richiamando il precedente di Cass. Sez. Lav. 08/07/2016, n.14031, in quanto le parti ricorrenti non hanno prospettato la sussistenza di taluna delle ipotesi che secondo il diritto vivente determinano il consolidamento del rapporto giuridico, e pertanto lo rendono immune dalla pronuncia di incostituzionalità. Giova rilevare che la Corte costituzionale, nella sentenza n.150/2010, non ha proceduto ad alcuna graduazione degli effetti temporali della dichiarazione di illegittimità costituzionale, ritenendo, dunque , la insussistenza di alcuna necessità di assicurare una tutela sistemica e non frazionata di tutti i diritti di rilievo costituzionali coinvolti dalla decisione. Rectius, non sussiste alcun limite alla naturale efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimità costituzionale. 13. Né si può ritener e che la non impugnabilità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dei contratti individuali di lavoro per decorso dei termini di legge, ovvero la mancanza della loro revoca in autotutela, sia sufficiente ad integrare il consolidamento del rapporto di impiego. In termini generali, l’art. 63 comma 1 del d.lgs. 30/03/2001, n.165, attribuisce al giudice ordinario il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti, se illegittimi. Giova rilevare che tale potere/dovere non è condizionato alla pendenza o scadenza dei termini per impugnare l’atto presupposto. Il comma 2 della stessa disposizione prevede, poi , che ove si accerti che l'assunzione al pubblico impiego sia avvenuta «in violazione di norme sostanziali o procedurali», il giudice può pronunciare sentenza con effetto estintivo del rapporto di lavoro. Anche in questo caso il potere/dovere del giudice è del tutto indipendente rispetto alla pendenza o scadenza dei termini per impugnare l’atto presupposto. 14. La Corte costituzionale, nella sentenza n.150/2010, ha ritenuto che « l’art. 18 della legge regionale in esame, difatti, – stabilendo «l’inquadramento nella dirigenza sanitaria non medica (di cui all’allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo “Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali”, e alla sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 13 luglio 1994, n. 763) del personale laureato non medico, in servizio presso le aziende sanitarie locali (ASL) della regione Puglia con la qualifica di educatore professionale e al quale è stato riconosciuto il possesso del titolo di laurea magistrale» – si pone in contrasto con il principio fondamentale contenuto nel primo periodo dell’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, che, nello stabilire la procedura per l’accesso alla dirigenza per i citati profili professionali, prevede la procedura concorsuale «alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario regionale», cioè «[…] mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine». 15. Alla luce della sentenza citata si impone la necessità di interpretare le disposizioni dettate dall’art. 63 d.lgs. 165/2001 in conformità con l’art.97 comma quarto Cost., oltre che con l’art.134 Cost., e dunque la irrilevanza della scadenza del termine per impugnare gli atti presupposti, oltre che la irrilevanza della loro mancata revoca in autotutela. Diversamente opinando sarebbe del tutto vanificato il principio del concorso pubblico, oltre che quello della naturale retroattività degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale. 16. Il terzo motivo di ricorso ─ nonostante la formale invocazione di una violazione di norme di diritto ─ si risolve in una generica censura alla motivazione della sentenza impugnata, inammissibile per le ragioni già esposte. I ricorrenti si dolgono in particolare dell’errore della corte territoriale, laddove avrebbe escluso la natura della clausola 7) del contratto di lavoro quale clausola risolutiva meramente potestativa. Si limitano però ad una petizione di principio, in quanto non spiegano quali sarebbero gli specifici criteri di ermeneutica contrattuale violati dalla corte territoriale. Del resto appare impossibile qualificare come «meramente potestativa» una condizione che preveda il verificarsi dell’effetto estintivo del rapporto non a cagione della manifestazione di volontà di una delle parti dello stesso, ma all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione che ha costituito il presupposto della costituzione del rapporto giuridico, rispetto alla quale la pubblica amministrazione non ha margini di discrezionalità nell’apprezzamento degli effetti. 17. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso(Cass. Sez. II. 05/05/2022, n.14198). La parte ricorrente non ha prospettato in modo univoco che la corte territoriale, nel liquidare le spese processuali, abbia superato i valori massimi, essendosi solo lamentata delle spese «esorbitanti». Né risulta - prima facie- la abnormità della liquidazione rispetto ai minimi e massimi previsti dallo scaglione di riferimento. 18. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generalinella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma