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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 39598/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Noci avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 aprile 2022 il Tribunale di Bari ha confermato in sede di appello cautelare quella del G.i.p. del Tribunale di Bari in data 12 gennaio 2022, con cui era stata respinta la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata a [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della nullità dell'interrogatorio di garanzia, svoltosi il 4 gennaio 2022, in assenza di uno dei difensori di fiducia, che non era stato fatto accedere per mancanza di green pass presso la Tenenza di Putignano della Guardia di Finanza, dove si trovava l'indagato per lo svolgimento dell'interrogatorio.

2. Ha proposto ricorso Mottola tramite il suo difensore.

Deduce violazione degli artt. 294, 302, 420-ter, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Segnala che il co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva optato per la partecipazione all'interrogatorio di garanzia dalla postazione della Guardia di Finanza di Putignano e che tuttavia gli era stato impedito di accedere per mancanza di green pass, sebbene lo stesso non fosse ancora necessario per i difensori.

Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto presente ciò al giudice, che nondimeno aveva proseguito l'interrogatorio, sebbene l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non avesse assunto la veste di sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Richiama l'atto di appello presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel quale si deduceva la nullità dell'interrogatorio di garanzia, riguardante proprio detto difensore e da esso eccepibile nel primo atto successivo, a fronte dell'insussistenza dell'obbligo di green pass e dell'inconferenza, a fronte dell'opzione per l'assistenza presso la Tenenza della Guardia di Finanza, degli argomenti usati nell'ordinanza di rigetto dell'istanza, incentrati sulla possibilità per il difensore di collegarsi da remoto dallo studio.

Il Tribunale in sede di appello cautelare, pur riconoscendo la fondatezza di alcuni argomenti, aveva tuttavia fatto riferimento all'ipotesi di impedimento del difensore, quando nel caso di specie ricorreva un'ipotesi in cui al difensore era stato illegittimamente impedito di accedere, essendo dunque inconferente ogni richiamo alla disciplina dettata dall'art. 420-ter cod. proc. pen. e alla relativa giurisprudenza.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, e successive proroghe, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.2.

E' stato dato conto dai Giudici di merito del fatto che l'interrogatorio di garanzia di [OSCURATO:PERSONA] si è svolto con la partecipazione di uno solo dei difensori di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto all'altro difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], privo di green pass, era stato impedito di accedere presso la Tenenza della Guardia di Finanza, dove si trovava l'indagato, luogo peraltro indicato anche nell'avviso inviato dal G.i.p. al fine di consentire ai difensori di scegliere le modalità di partecipazione.

Il Tribunale, pur avendo rilevato che non era ancora vigente, alla data del 4 gennaio 2022, l'obbligo dei difensori di munirsi di green pass, ha ritenuto che la mancata partecipazione fosse da reputare irrilevante, in quanto valutabile alla stregua di un qualsivoglia impedimento, riferito a procedimenti che si svolgano in camera di consiglio, per i quali non si impone il differimento dell'incombente.

3. Tale assunto è erroneo.

Posto che con riguardo all'interrogatorio di garanzia il difensore è gravato dall'obbligo di intervenire, dovendosi comunque procedere all'incombente in caso di sua assenza, dovuta a cause a lui imputabili, assicurando la presenza di altro difensore, deve rilevarsi come, nel caso di specie, l'assenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse dipesa da fattori estranei alla sua volontà, in quanto correlata alla mancata esibizione di green pass, tuttavia non ancora esigibile dai difensori alla data dell'interrogatorio.

Ciò significa dunque che il difensore non era stato posto in concreto nelle condizioni per intervenire, alla stessa stregua di quanto avrebbe potuto derivare dalla mancata notifica del relativo avviso.

Ne discende che, in mancanza di uno dei difensori di fiducia, l'interrogatorio di garanzia avrebbe dovuto considerarsi viziato da nullità.

4. Tale nullità non è tuttavia inquadrabile tra quelle assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado, non essendo applicabili i principi affermati dalle Sezioni Unite con riguardo al caso di indebita notifica a difensore d'ufficio ovvero di sostituzione con il difensore d'ufficio di difensore di fiducia non tempestivamente avvisato (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).

Al contrario deve ritenersi che, nel caso di assenza di uno dei difensori di fiducia, tuttavia in presenza dell'altro, sia ravvisabile una nullità inerente all'assistenza e rappresentanza dell'imputato/indagato, rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inquadrabile tra le nullità generali di tipo intermedio, soggette alle sanatorie e preclusioni previste dagli artt 182 e 183 cod. proc. pen..Si intende al riguardo richiamare non tanto una remota pronuncia delle Sezioni Unite in ordine al carattere intermedio della nullità derivante dal mancato tempestivo avviso al difensore di fiducia ai fini dell'interrogatorio di garanzia (Sez.

U, n. 2 del 26/03/1997, Procopio, Rv. 208269), principio che sembra smentito da quanto affermato dalla citata sentenza Maritan e da altra pronuncia delle Sezioni Unite in materia di differimento dell'udienza di convalida dell'arresto (Sez.

U, n. 39414 del 30/10/2002, Arrivoli, Rv. 222554), quanto un principio consolidato, riguardante proprio il caso della nomina di due difensori e del mancato avviso ad uno di essi, situazione nella quale è stata appunto ravvisata una nullità generale di tipo intermedio, che, come tale, deve essere immediatamente dedotta dall'altro difensore presente, risultando altrimenti preclusa (Sez.

U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 24488), ciò che è stato specificamente ribadito in materia di interrogatorio di garanzia (Sez. 4, n. 28455 del 14/07/2022, Abbondante, Rv. 283423; Sez. 6, n. 17629 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239558).

5. Orbene, sulla scorta di tali premesse, deve rilevarsi che dalla lettura del verbale relativo all'interrogatorio di garanzia, svoltosi alla presenza del solo avv. [OSCURATO:PERSONA] (lettura consentita in quanto viene in rilievo un vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), è dato desumere che detto difensore aveva segnalato al G.i.p. la circostanza che all'altro difensore non era stato consentito di accedere e che pertanto non avrebbe potuto agire come suo sostituto, ma non aveva formulato una specifica, espressa eccezione di nullità dell'interrogatorio, tale da imporre un'immediata presa di posizione del Giudice, che aveva dato corso all'interrogatorio.

Poiché la pur configurabile nullità non ha formato oggetto di immediata eccezione, come incidentalmente rilevato anche dal G.i.p. nell'ordinanza con cui era stata respinta la richiesta di declaratoria inefficacia della misura cautelare, conseguente alla nullità dell'interrogatorio, deve ritenersi che si sia determinata la preclusione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dovendosi, peraltro, rilevare che l'eccezione compete alla parte, unitariamente intesa, e non inerisce ad una prerogativa del solo difensore non presente, nel caso di specie successivamente attivatosi.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Noci avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 aprile 2022 il Tribunale di Bari ha confermato in sede di appello cautelare quella del G.i.p. del Tribunale di Bari in data 12 gennaio 2022, con cui era stata respinta la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata a [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della nullità dell'interrogatorio di garanzia, svoltosi il 4 gennaio 2022, in assenza di uno dei difensori di fiducia, che non era stato fatto accedere per mancanza di green pass presso la Tenenza di Putignano della Guardia di Finanza, dove si trovava l'indagato per lo svolgimento dell'interrogatorio. 2. Ha proposto ricorso Mottola tramite il suo difensore. Deduce violazione degli artt. 294, 302, 420-ter, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Segnala che il co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva optato per la partecipazione all'interrogatorio di garanzia dalla postazione della Guardia di Finanza di Putignano e che tuttavia gli era stato impedito di accedere per mancanza di green pass, sebbene lo stesso non fosse ancora necessario per i difensori. Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto presente ciò al giudice, che nondimeno aveva proseguito l'interrogatorio, sebbene l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non avesse assunto la veste di sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Richiama l'atto di appello presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel quale si deduceva la nullità dell'interrogatorio di garanzia, riguardante proprio detto difensore e da esso eccepibile nel primo atto successivo, a fronte dell'insussistenza dell'obbligo di green pass e dell'inconferenza, a fronte dell'opzione per l'assistenza presso la Tenenza della Guardia di Finanza, degli argomenti usati nell'ordinanza di rigetto dell'istanza, incentrati sulla possibilità per il difensore di collegarsi da remoto dallo studio. Il Tribunale in sede di appello cautelare, pur riconoscendo la fondatezza di alcuni argomenti, aveva tuttavia fatto riferimento all'ipotesi di impedimento del difensore, quando nel caso di specie ricorreva un'ipotesi in cui al difensore era stato illegittimamente impedito di accedere, essendo dunque inconferente ogni richiamo alla disciplina dettata dall'art. 420-ter cod. proc. pen. e alla relativa giurisprudenza. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, e successive proroghe, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato.2. E' stato dato conto dai Giudici di merito del fatto che l'interrogatorio di garanzia di [OSCURATO:PERSONA] si è svolto con la partecipazione di uno solo dei difensori di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto all'altro difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], privo di green pass, era stato impedito di accedere presso la Tenenza della Guardia di Finanza, dove si trovava l'indagato, luogo peraltro indicato anche nell'avviso inviato dal G.i.p. al fine di consentire ai difensori di scegliere le modalità di partecipazione. Il Tribunale, pur avendo rilevato che non era ancora vigente, alla data del 4 gennaio 2022, l'obbligo dei difensori di munirsi di green pass, ha ritenuto che la mancata partecipazione fosse da reputare irrilevante, in quanto valutabile alla stregua di un qualsivoglia impedimento, riferito a procedimenti che si svolgano in camera di consiglio, per i quali non si impone il differimento dell'incombente. 3. Tale assunto è erroneo. Posto che con riguardo all'interrogatorio di garanzia il difensore è gravato dall'obbligo di intervenire, dovendosi comunque procedere all'incombente in caso di sua assenza, dovuta a cause a lui imputabili, assicurando la presenza di altro difensore, deve rilevarsi come, nel caso di specie, l'assenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse dipesa da fattori estranei alla sua volontà, in quanto correlata alla mancata esibizione di green pass, tuttavia non ancora esigibile dai difensori alla data dell'interrogatorio. Ciò significa dunque che il difensore non era stato posto in concreto nelle condizioni per intervenire, alla stessa stregua di quanto avrebbe potuto derivare dalla mancata notifica del relativo avviso. Ne discende che, in mancanza di uno dei difensori di fiducia, l'interrogatorio di garanzia avrebbe dovuto considerarsi viziato da nullità. 4. Tale nullità non è tuttavia inquadrabile tra quelle assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado, non essendo applicabili i principi affermati dalle Sezioni Unite con riguardo al caso di indebita notifica a difensore d'ufficio ovvero di sostituzione con il difensore d'ufficio di difensore di fiducia non tempestivamente avvisato (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). Al contrario deve ritenersi che, nel caso di assenza di uno dei difensori di fiducia, tuttavia in presenza dell'altro, sia ravvisabile una nullità inerente all'assistenza e rappresentanza dell'imputato/indagato, rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inquadrabile tra le nullità generali di tipo intermedio, soggette alle sanatorie e preclusioni previste dagli artt 182 e 183 cod. proc. pen..Si intende al riguardo richiamare non tanto una remota pronuncia delle Sezioni Unite in ordine al carattere intermedio della nullità derivante dal mancato tempestivo avviso al difensore di fiducia ai fini dell'interrogatorio di garanzia (Sez. U, n. 2 del 26/03/1997, Procopio, Rv. 208269), principio che sembra smentito da quanto affermato dalla citata sentenza Maritan e da altra pronuncia delle Sezioni Unite in materia di differimento dell'udienza di convalida dell'arresto (Sez. U, n. 39414 del 30/10/2002, Arrivoli, Rv. 222554), quanto un principio consolidato, riguardante proprio il caso della nomina di due difensori e del mancato avviso ad uno di essi, situazione nella quale è stata appunto ravvisata una nullità generale di tipo intermedio, che, come tale, deve essere immediatamente dedotta dall'altro difensore presente, risultando altrimenti preclusa (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 24488), ciò che è stato specificamente ribadito in materia di interrogatorio di garanzia (Sez. 4, n. 28455 del 14/07/2022, Abbondante, Rv. 283423; Sez. 6, n. 17629 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239558). 5. Orbene, sulla scorta di tali premesse, deve rilevarsi che dalla lettura del verbale relativo all'interrogatorio di garanzia, svoltosi alla presenza del solo avv. [OSCURATO:PERSONA] (lettura consentita in quanto viene in rilievo un vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), è dato desumere che detto difensore aveva segnalato al G.i.p. la circostanza che all'altro difensore non era stato consentito di accedere e che pertanto non avrebbe potuto agire come suo sostituto, ma non aveva formulato una specifica, espressa eccezione di nullità dell'interrogatorio, tale da imporre un'immediata presa di posizione del Giudice, che aveva dato corso all'interrogatorio. Poiché la pur configurabile nullità non ha formato oggetto di immediata eccezione, come incidentalmente rilevato anche dal G.i.p. nell'ordinanza con cui era stata respinta la richiesta di declaratoria inefficacia della misura cautelare, conseguente alla nullità dell'interrogatorio, deve ritenersi che si sia determinata la preclusione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dovendosi, peraltro, rilevare che l'eccezione compete alla parte, unitariamente intesa, e non inerisce ad una prerogativa del solo difensore non presente, nel caso di specie successivamente attivatosi. 6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ri
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