CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 47679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato estraneo al reato, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma con la quale veniva confermato il decreto di convalida di sequestro probatorio disposto sull'articolato che trasportava olii minerali lubrificanti, anche questi oggetto di sequestro, unitamente alla documentazione di trasporto, in relazione al procedimento penale per la sottrazione all'accertamento o il mancato pagamento dell'accisa sulla merce trasportata, di provenienza illecita e per il reato di riciclaggio a carico dell'autista del mezzo di trasporto, [OSCURATO:PERSONA] e a carico di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della Gestoil 1982 s.r.I., società presso cui era stata rinvenuta la merce e l'articolato. 1.1. La società ricorrente, proprietaria del mezzo di trasporto oggetto di sequestro probatorio, lamenta con un primo motivo carenza del fumus dei reati di cui al solo capo di imputazione a), relativo alla violazione degli artt. 40 comma 1 lett. b) e comma 4, e art. 49 comma 1 D.Igs. 504/95, deducendo che il pagamento delle accise su olii lubrificanti di provenienza comunitaria grava esclusivamente sugli acquirenti di nazionalità italiana, successivamente alla consegna della merce, e che i prodotti di provenienza comunitaria necessitino per circolare esclusivamente di una lettera di vettura internazionale standard, documenti che l'autista dell'articolato ha esibito. Dichiara di essere comunque terzo in totale buona fede. Con secondo motivo si duole del difetto assoluto di motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità e in odine alla concreta esigenza probatoria. 2. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1.1. In relazione al primo motivo di ricorso, concernente il solo capo a) dell'imputazione (nulla si deduce in merito al reato di cui all'art. 648 cod. pen.), deve puntualizzarsi, in diritto, che, in tema di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato, la motivazione del provvedimento deve necessariamente dar conto del "fumus commissi delicti" e della necessità della "res" in sequestro ai fini dell'accertamento del fatto illecito (Sez.5, n. 54018 del 03/11/2017, Rv. 271643 - 01). Tuttavia, diversamente da quanto si richiede in caso di sequestro preventivo, ove l'accertamento del fumus ha ad oggetto l'individuazione di concreti elementi atti a configurare la sussistenza del reato, nel sequestro probatorio, il fumus, per la specificità delle ragioni che giustificano la misura reale, deve essere valutato con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, da parte della pubblica accusa, sull'oggetto del reato stesso o su cosa ad esso pertinente, ai fini dell'acquisizione di prove certe o di ulteriori elementi di reità; indagini non esperibili senza la sottrazione della disponibilità della cosa all'indagato ovvero l'acquisizione della sua disponibilità da parte dell'Autorità giudiziaria. Pertanto, i concreti elementi indicati dal PM devono essere valutati esclusivamente al fine di verificare la configurabilità del reato e la necessità dell'acquisizione probatoria cui il sequestro è finalizzato ma non per effettuare un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa (per tutte, Sez. U, n.23/97 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657). Si afferma infatti, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale il tribunale, in sede di riesame del sequestro probatorio, deve pronunciarsi esclusivamente in ordine all'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza però non implica che il giudice debba esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete perciò il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni in facto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va quindi compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Ne segue che il tribunale non deve instaurare un processo nel processo ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 20 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ceolin, Rv. 199172). Non occorre pertanto che vi siano indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei confronti del quale è stato operato il sequestro poiché il vincolo di indisponibilità consegue a una decisione sulla rilevanza e legalità della prova, che si vuole rendere disponibile per il processo, e non mira a soddisfare le finalità per le quali il legislatore ha predisposto le misure cautelari (Sez. 1, n. 5545/98 del 3/10/1997, Attaniese, Rv. 209889; Sez.3, n. 35080 del 23/09/2002; Sez.3, n. 19766 del 25/02/2003). 1.2. Nel caso di specie, le censure sollevate al fine di fugare dubbio circa il regolare assolvimento delle accise su olii minerali si focalizzano sulla conformità alla prescrizioni vigenti della lettera di accompagnamento CMR esibita dall'autista. Tuttavia proprio tale circostanza è oggetto di approfondimento e di accertamento, posto che la documentazione prodotta dall'autista dell'articolato non era perfettamente corrispondente a quella esibita dai dipendenti della Gestoil 1982, società acquirente, e già questa discrasia è di per sé sufficiente a giustificar ulteriori accertamenti. Inoltre, il Tribunale ha posto in rilievo che, in ragione di tale discrasia documentale, occorre verificare la provenienza degli olii introdotti nel territorio in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., e non solo l'assolvimento degli obblighi tributari, profilo questo non contestato dal ricorrente nei motivi di ricorso. Il giudice ha anche ritenuto ininfluente la circostanza che la società ricorrente sia proprietaria del veicolo e quindi estranea al reato, posto che il sequestro probatorio implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se il vincolo è strumentale all'accertamento dei fatti. Si rileva anche infondata la tesi secondo cui il debito tributario gravi esclusivamente sull'acquirente, posto che Sez. 3, n. 9161 del 29/10/2009, Rv. 246206 — 01 ha stabilito che il reato di trasporto di prodotti sottoposti ad accisa senza certificato di provenienza (art. 49, D.Igs. 26 ottobre 1995, n. 504) è configurabile anche nel caso in cui l'accisa sia stata pagata al momento dell'importazione o dell'immissione del prodotto al consumo, trattandosi di reato di pericolo che si realizza per il mero fatto del trasporto senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta. 1.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali. (Sez. U., n. 2 del 28-1-2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Nel caso in disamina, il giudice ha riportato la motivazione del PM in ordine alla sussistenza della finalità probatoria, ritenendo che la res possa "costituire elemento oggettivo di valutazione istruttoria, sia in sede di indagini preliminari che dibattimentali ( ad esempio consulenza tecnica o altro accertamento istruttorio)". Il collegamento tra il bene in sequestro e le esigenze probatorie è stato esplicitato nel decreto di convalida emesso dal pubblico ministero ed è stato condiviso e riportato nella motivazione dell'ordinanza impugnata, anche sul rilievo della natura solo temporanea del vincolo, cosicché nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata è dato rinvenire un' adeguata esposizione delle ragioni per le quali il compiuto accertamento dei fatti esigerebbe indefettibilmente il mantenimento del vincolo reale. Tali ragioni sono peraltro desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata. Trattasi di impianto argomentativo a sostegno del decisum che, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque 14/ riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass. n. 24862 del 19/05/2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.