CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 2021
Cassazione n. 32629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso - trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 -proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 17 maggio 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di LIVIERI Luca, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Venezia che ha respinto la richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 15/11/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia. 1.1. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo, così rubricato: "Nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. civ. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale (art. 416 [cod. pen.]) e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione". Il Tribunale ha operato una scoordinata valutazione d'insieme degli elementi indiziari, inidonei a dimostrare che esisteva un'associazione per delinquere e che il Livieri ne facesse parte. Il Tribunale ha sposato la ricostruzione del GIP circa l'esistenza di un sodalizio criminoso, rinviando del tutto acriticamente alle pagine da 60 a 103 dell'ordinanza genetica e limitandosi ad apoditticamente elencare pretesi elementi sintomatici di un'associazione delittuosa, senza, però, fornirne specifica indicazione in riferimento al caso concreto: non è dato sapere, infatti, quali fossero le basi logistiche del sodalizio e quali armi questo avesse a disposizione, né, sotto altro profilo, in quali appartamenti, in quali circostanze e tra quali correi sarebbe avvenuta la spartizione dei bottini. Il ragionamento del Tribunale ha violato i principi della tipicità della condotta costitutiva del delitto associativo e della tassatività e determinatezza della fattispecie. Il primo controllo omesso dal Tribunale riguarda la conformità, sul piano materiale, della condotta concreta a quella descritta dalla norma. Quanto poi all'elemento psicologico, la relativa prova deve scaturire dalle caratteristiche della condotta concreta, che a sua volta deve essere tale da dimostrare consapevolezza e volontà del soggetto di interagire con l'associazione. Occorre cioè la dimostrazione che il soggetto abbia avuto piena consapevolezza delle caratteristiche dell'associazione ed abbia agito nell'interesse a vantaggio della stessa, ossia non per un proprio tornaconto personale. Chi resta in posizione di autonomia non partecipa all'associazione, pur apportando eventualmente un contributo sul piano oggettivo: risponde del reato commesso in concorso con gli associati, ma non diventa partecipe dell'associazione. A fronte di ciò, il collegio veneziano non ha spiegato quale sia l'inferenza logico-giuridica tra le singole condotte poste in essere dal Livieri e l'apporto dello stesso in maniera continuativa e non occasionale all'associazione. Non ha infatti spiegato i motivi per i quali ha ritenuto di escludere che si sia trattato di atti circostanziali, al cui compimento il Livieri sarebbe stato spinto, semmai, da un interesse e/o tornaconto solo personale, nell'inconsapevolezza dell'esistenza di un sodalizio quale quello di cui ha il capo a) dell'incolpazione. Allo stesso modo, non ha spiegato la pertinenza delle intercettazioni, solo genericamente richiamate, con la partecipazione del Livieri a titolo di concorso esterno, non essendo sufficiente la mera esistenza di rapporti di vicinanza né di un contributo pur fattivo ad altri associati. Al contrario, bisognava accertare quale valenza probatoria potessero assumere, rispetto alle contestazioni mosse al Livieri, i suoi rapporti con Pattarello, Trabujo, Boatto, Padovani, Pintonello e Stecca. Gli elementi indicati nell'ordinanza impugnata non dimostrano con rigore logico che il Livieri, nell'ambito dei rapporti con i coindagati summenzionati, avesse espresso una stabile disponibilità ad attivarsi per il conseguimento dei fini propri dell'organizzazione. Neppure sussistono le esigenze cautelari. Il Tribunale ha espresso un giudizio del tutto apodittico a riguardo, facendo riferimento al passato criminale del Livieri, senza tuttavia render conto dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, atteso che dal 2018 egli non risulta aver più avuto rapporti con i coindagati. Il medesimo non ha altre pendenze giudiziarie e ha una lecita occupazione lavorativa. 2. Il P.G. conclude come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. 11 ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni.2. Esso è del tutto generico, limitandosi ad un'astratta elencazione di principi riguardanti gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., laddove, invece, l'indagato è chiamato a rispondere, non già di una condotta partecipativa, ma di concorso esterno ("con funzioni di supporto logistico e operativo nel settore predatorio e quale referente per l'approvvigionamento dei narcotici") nell'associazione descritta - non al capo a), ma - al capo 2) (riportato a p. 2 dell'ordinanza impugnata), oltreché di una pluralità di delitti in materia di armi, legati alla cessione continuata di stupefacenti e contro il patrimonio. Già da quanto precede emerge come il ricorso non si confronti con l'ordinanza impugnata. 3. Sotto altro profilo, pur nella rilevata genericità, esso mira in realtà ad ottenere da questa Suprema Corte una diversa e più favorevole valutazione nel merito del materiale istruttorio già vagliato dal GIP e dal Tribunale, paventando vizi motivazionali indeducibili nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari (art. 325 cod. proc. pen.). 4. D'altronde esso non tiene neppure conto della motivazione completa e logica esibita dall'ordinanza impugnata. 4.1. In particolare questa, in punto di sussistenza dell'associazione per delinquere, ben lungi dal richiamare acriticamente "per relationem" l'ordinanza genetica, evidenzia invece come le indagini condotte per anni - attraverso captazioni telefoniche ed ambientali; servizi di osservazione, pedinamento e controllo, talvolta immortalanti fotograficamente incontri e "summit"; monitoraggio degli spostamenti delle autovetture; acquisizioni di denunce ed effettuazione di sequestri - abbia fatto affiorare l'esistenza - confermata da basi logistiche, disponibilità di armi custodite presso intranei fidati e collaudate logiche spartitorie dei bottini - di un solido vincolo tra i coindagati, stabilmente finalizzato, anzitutto, al compimento di una serie indefinita di atti predatori e di condotte ad essi funzionali, quali la detenzione ed il porto di armi, oltreché, ulteriormente, su un diverso ma concorrente piano, di affari illeciti legati al traffico di stupefacenti.A fronte di tale sunto di una lunga e complessa motivazione dell'ordinanza genetica, dispiegantesi per una quarantina di pagine (da p. 60 a p. 103), sunto volto a brevemente richiamare gli elementi corroboranti l'esistenza sia di una vera e propria struttura organizzata, ancorché rudimentale, preordinata all'indefinita reiterazione di attività delittuose, sia della cd. "affectio societatis", le contestazioni mosse in ricorso all'ordinanza impugnata sono meramente locutorie, risolvendosi nel generico rilievo di una mancata esplicitazione delle basi logistiche, delle armi, degli appartamenti a disposizione del gruppo e della spartizione dei bottini: rilievo che non coglie nel segno proprio in ragione del richiamo, per i dettagli in ordine a ciascuno dei suddetti elementi, all'ordinanza genetica, non fatta a sua volta oggetto di censura quanto ai contenuti richiamati e condivisivi dal Tribunale nell'ordinanza impugnata. Né può ritenersi che siffatto richiamo sia illegittimo, essendo rispettate tutte le condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità per la sua operatività (cfr. segnatamente Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01: "La motivazione 'per relationem' di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione"). 4.2. Quanto alla specifica posizione del Livieri, che, come detto, risponde, non di partecipazione, ma di concorso esterno, il Tribunale, rilevata la molteplicità delle fonti di prova a suo carico, evidenzia la sua consapevolezza dell'esistenza di un gruppo operante stabilmente per fini illeciti, in uno alla continuatività del suo apporto allo stesso, in relazione, segnatamente, ai due filoni degli atti predatori e del traffico di stupefac:enti.A questo riguardo, il Tribunale, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, non si limita ad evocare meri rapporti di frequentazione, per così dire„ "lecita" con gli intranei, ma dà obiettiva concretezza al discorso richiamando, ad esempio, l'episodio della tentata rapina a carico di tale Magnanini dell'8 giugno 2018, che ha visto coinvolto il Livieri con gli intranei Pattarello e Trabujo: episodio in cui - evidenzia pertinentemente il Tribunale è - nientemeno che l'indagato ad impartire direttive agli altri e ad analizzare, su un piano di parità con loro, le ragioni della mancata riuscita dell'azione criminosa. Aggiunge il Tribunale che l'affidabilità dell'indagato presso il gruppo delinquenziale è testimoniata da svariati indici: appena uscito dal carcere, il Pattarello lo ha contattato sia per il compimento di atti predatori che per i rifornimenti di droga; in intercettazioni del 2018, il Boatto ed il Trabujo lo indicano come soggetto attivo ed idoneo ad azioni violente, la partecipazione alle quali, d'altronde, è "ex se" comprovata dal suo coinvolgimento in almeno una decina di reati-fine; l'indagato, pur dalla sua posizione di concorrente esterno, è ammesso a "summit" tra gli intranei, per esempio a casa del &patto; le intercettazioni attestano essere stata nella sua disponibilità un'utenza dedicata ai contatti riservati con i sodali; egli, infine, ha accompagnato il Pattarello nel tentativo di rintraccio di tale Manca per finalità illecite. Il Tribunale - che illustra il protagonismo dell'indagato negli atti predatori richiamando il suo ruolo preponderante in talune rapine - evidenzia poi come finanche più prolungata nel tempo si sia rivelata la sua attività nel campo della cessione di cocaina. L'indagato assicurava infatti al gruppo un flusso costante di cocaina, del cui smercio si occupava il Michielon per conto del Pattarello e sotto il controllo del Trabujo. Alla luce di tutti i superiori elementi di fatto, coerente e logica è l'affermazione del Tribunale secondo cui "il ruolo di concorrente esterno e quello minimo [per l'indagato] ipotizzabile". 4.2.1. Il Tribunale ha fatto corretta trasposizione, quanto al concorso esterno in associazione per delinquere, dei principi affermati da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01, che, quanto al concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ha rilevato come "assum[a] il ruolo di 'concorrente esterno' il soggetto che, [pur] non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo delraffectio societatis', fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione [...] e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima". Invero il Tribunale ha evidenziato: - il ruolo trainante dell'indagato, al quale gli intranei riconoscevano competenze organizzative rispetto ai reati contro il patrimonio, anche attraverso l'analisi critica di azioni non andate a buon fine (cfr. la tentata rapina in danno di Magnanini); - la condivisione delle finalità associative sul versante dei suddetti reati (come affermato dal Boatto e dal Trabujo e come d'altronde dimostrato dalla sua partecipazione a numerosi reati-fine); - la sua funzione di canale di approvvigionamento della cocaina in favore del sodalizio. 5. Anche la contestazione, in ricorso, delle esigenze cautelari è del tutto generica. Il Tribunale ha evidenziato che l'indagato, recidivo reiterato e specifico e raggiunto da gravi indizi di colpevolezza rispetto alla "messe di delitti contestatigli", ossia i reati-fine, ha dato prova nei fatti di aver sfruttato a fini illeciti gli spazi di libertà concessigli in esecuzione di misura alternativa alla detenzione ex art. 47 ord. pen., commettendo in costanza di essa alcuni dei fatti oggetto di procedimento. Donde, al cospetto di siffatta puntuale valutazione della negativa personalità dell'indagato in relazione al pericolo di recidivanza anche specifica, il Tribunale, a differenza di quanto in modo nuovamente solo assertivo sostenuto in ricorso, si è pedissequamente attenuto alle indicazioni rivenienti da consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., laddove essa insegna che il requisito di cui si tratta "non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza" (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01). L'avere costantemente ed attivamente l'indagato rappresentato ur punto di riferimento del "contesto associativo" - come evidenziato dal Tribunale - rende ragione del giudizio dal medesimo espresso in ordine alla concreta, oltreché attuale, possibilità di reiterazione, da parte del medesimo, di condotte delinquenziali. 6. Quanto precede rende conto, come anticipavasi, dell'inammissibilità del ricorso. 6.1. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag