CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 33285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2020 n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/2020, la seguente la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 1577/2021, proposto da: cY,_teses Ottlres, 0E4,2d-1 1 4kt/. eteuu.a. oe rec 9?tx_e k...0 A-i-eick.,t1A—, c14 1CLL' Avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé stesso,t elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Ischia, traversa [OSCURATO:PERSONA] n. 27, con domicilio telematico all'indirizzo silvio.trani©pec.it. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 controricorrente per la revocazione ordinanza della Corte di Cassazione n. 18963, depositata in data 11/09/2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2022 ex art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. viste le conclusioni del sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ex art. 23, comma 8 bis, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/ 2020, di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n.18963/20, depositata in data 11 settembre 2021, con cui è stato rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito, CTR) n. 10457 dell'il dicembre 2017, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 07120150075884330 per l'anno di imposta 2011, contenente recuperi effettuati ai sensi dell'art. 36 ter del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600, in relazione a deduzione e/o detrazioni ritenute non spettanti al contribuente. 2. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria telematica ex art. 372 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] prospetta quale errore revocatorio, ex art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., l'omesso rilievo del fatto che la cartella oggetto di controversia (cartella n. 07120150075884330) fosse priva dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Deduce, all'uopo, che la mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo era stata accertata già dalla CTR della Campania in quanto «in nessuna pagina viene riportato tale responsabile», sicché che la Corte di cassazione, con la ordinanza n. 18963, depositata in data 11/09/2020, sarebbe incorsa in errore di fatto, decisivo, sull'esistenza del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, fatto che se fosse stato correttamente percepito, avrebbe portato all'annullamento della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 36, comma 4 ter, del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, conv. in I. 28 febbraio 2008 n. 31, che prescrive l'indicazione del soggetto in questione a pena di nullità. 1.1. L'Agenzia delle entrate contesta l'ammissibilità del gravame, in quanto non autosufficiente per non essere compiutamente esposti i mezzi cassatori articolati nel giudizio conclusosi con la decisione oggetto di revocazione, nonché in quanto l'errore dedotto dal contribuente non rappresenta un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc civ. 2. L'ordinanza di questa Corte qui gravata, alla pagina 2, dopo aver dato atto che «con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione articolo 36, comma quattro ter del d.l. n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 30/01/2008, in quanto nella cartella di pagamento impugnata è stato indicato solo il nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella e non già il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo», ha ritenuto l'infondatezza di tale mezzo «essendo la giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 11722 del 2010; Cass. n. 11856 del 2017) concorde nel ritenere che per le cartelle come quelle in esame, emesse in epoca successiva al 31 maggio 2008, è sufficiente, per la loro validità, l'indicazione del responsabile del procedimento, indicazione nella specie sussistente». 3. Il ricorso per revocazione è inammissibile. 3.1. E' principio assolutamente pacifico che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto la stessa Corte di cassazione a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (v. S.U., 30/10/2008, n. 26022); in sostanza, la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità (Cass., 15/07/2009, n.16447), restando, così, esclusa dall'ambito della revocazione qualunque erroneità della valutazione di fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione. 3.2. Anche una risposta al motivo di doglianza ritenuta insoddisfacente o incompleta è di per sé idonea ad escludere un errore revocatorio, costituendo un normale effetto del sistema che la decisione giudiziale, la quale - come nel caso - dimostri di avere percepito i motivi di doglianza per averne illustrato il contenuto, possa risultare insoddisfacente per una delle due parti litiganti. E' perciò indispensabile, per non snaturare l'ambito del rimedio revocatorio e non trasformarlo in un inammissibile "terzo" grado di merito, che l'errore revocatorio cada su di un fatto materiale che, quando oggetto della revocazione siano i provvedimenti della Corte di cassazione, riguardi un fatto materiale interno al giudizio di legittimità ed afferente ai suoi stessi atti. 3.3 Si è, dunque, consolidato il principio (v. S.U. 27/11/2019, n.31032) che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il quale presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. L'errore in questione, quindi, presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (v. Cass., 11/01/2018, n. 442; Cass., 29/10/2010, n. 22171). 4. Calando tali principi nella fattispecie in esame, deve escludersi la sussistenza dell'errore revocatorio, in quanto: (a) i giudici di legittimità hanno preso atto correttamente della questione di nullità proposta dal ricorrente, evidenziando, nella parte narrativa della ordinanza, che, con il secondo motivo di ricorso in cassazione, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 4 ter, del d.lgs. n. 248 del 2007, che tale nullità prescrive; (b) hanno specificamente esaminato il mezzo di gravame articolato dal ricorrente in punto di omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo compiendo una valutazione in diritto secondo cui «è infondato il secondo motivo di ricorso essendo la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 11722 del 2010; Cass. n. 11856 del 2017) concorde nel ritenere che per le cartelle, come quelle in esame, emesse in epoca successiva al 31 maggio 2008, è sufficiente per la loro validità che contengono l'indicazione responsabile del procedimento indicazione nella specie assistente». 4.1. Il percorso argomentativo seguito nella impugnata ordinanza, evidenzia, dunque, come i giudici di legittimità abbiano compiuto una valutazione in diritto tutta centrata sulla validità della cartella in oggetto (perché emessa successivamente al 31 maggio 2008 e contenente l'indicazione del responsabile del procedimento), valutazione che esclude l'errore revocatorio proprio in quanto l'asserita erronea percezione degli atti di causa ha, in realtà, concretato un giudizio, formatosi sulla base di una valutazione giuridica e non di una mera supposizione frutto di una svista percettiva. 4.2. Che la pronuncia impugnata sia espressione di un giudizio fondato sulla valutazione degli atti di causa è ancor più percepibile per la condivisione che i giudici di legittimità hanno espresso all'orientamento consolidato di S.U. n. 11722 del 14 maggio 2010, così compiendo espressamente una valutazione in diritto esulante, per i motivi anzidetti, dalla configurabilità dell'errore di fatto e rientrante nell'ipotesi di errore di giudizio (v. Cass., 20/2/2006, n. 3652, richiamata da Cass. 29/03/2022, n. 10040, ove si esclude dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle medesime, idonea ad integrare semmai errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione; id., v. altresì Cass., 14/8/2020, n. 17179; Cass., 31/8/2017, n. 20635; Cass., 26/9/2013, n. 22080 Cass., 6/11/2012, n. 19071; Cass., 28/6/2005, n. 13915; Cass., 30/3/1998, n. 3317). 4.2 Da tanto ne consegue l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti controricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello