CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 38176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ar / [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 giugno 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Presidente della Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui non è stato autorizzato l'inoltro al destinatario di una missiva avente come mittente lo stesso GRAVIANO. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge- GRAVIANO Giuseppe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125>comma 3, cod. proc. pen., 18 ter n. 3 L. 354/75, nonché agli artt. 15, 21, 24 e 111 Cost. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze astratte, che non si confrontano con la congrua motivazione espressa nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]