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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 01324/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce ha rigettato la sua domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, patita dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari, dal 09/01/2012 al 05/11/2013, perché accusato di partecipazione ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti e di due episodi di cessione di dette sostanze, in concorso con tale Flore ed altri.

Secondo la prospettazione accusatoria, il Cantoro era il custode del prezzo della cessione consegnatogli dagli altri indagati.

Il processo di primo grado si concludeva con sentenza di assoluzione.

2. In sede di interrogatorio di garanzia, l'indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Quattro mesi dopo, tuttavia, egli rendeva interrogatorio al pubblico ministero, ove forniva spiegazioni sui suoi rapporti con il Flore e depositava memoria difensiva.

3. Il ricorso si fonda su due motivi:

4.1. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla condizione di applicabilità della causa ostativa.

Sbaglia la Corte territoriale a minimizzare la valenza della sentenza di annullamento resa dalla Corte di cassazione in ragione della mancata considerazione delle articolate doglianze difensive. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione svalorizza la sentenza di assoluzione e l'apporto difensivo laddove afferma che la prima di basa su "possibili interpretazioni alternative dei fatti di causa".

La sentenza assolutoria, quindi, è pervenuta alla decisione sulla base di una diversa interpretazione dei fatti, non entrando nel merito, così dimostrando l'inidoneità ab origine, degli stessi elementi di accusa.

Andava, pertanto, applicato il principio secondo cui il diritto al silenzio non opera quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto qualora vi sia, come in questo caso, un difetto originario delle condizioni di applicabilità della misura.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al dolo o alla colpa grave.

La Corte di appello si limita ad evidenziare un'unica intercettazione in cui terze persone (Ungaro e Fiore, peraltro anch'essi assolti da tutte le accuse) parlavano genericamente di un tale "Peppe", senza tuttavia che il Cantoro fosse coinvolto in alcuna captazione.

Né il Giudice della riparazione qualifica il livello di colpa.

5. In data 28/07/2021, l'Avvocatura generale, per conto del Ministero dell'.Economia e delle Finanze, ha presentato memoria con cui, in via principale, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato.

6. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. In materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo l'anzidetto parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.

È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

Deve, inoltre, considerarsi che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di'valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura.civilistica), sia in senso positivo che negatiyo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638).Al riguardo, giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione - atteso che, a norma dell'art. 314 cod. proc. pen., il dolo o la colpa grave, idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione, devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dare causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà -, è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte e il provvedimento restrittivo della libertà personale.

3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha disatteso i principi più sopra menzionati giacché non ha affatto individuato i profili di colpa ostativi all'invocato indennizzo.

Essa ricorda che i gravi indizi, a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare, erano emersi, in particolare, da intercettazioni di telefonate intercorse tra il Flore e l'istante, ove i due discutevano della consegna di denaro; attribuisce rilievo ad una telefonata, avvenuta tra il Flore e l'altro indagato [OSCURATO:PERSONA], in cui alle parole del primo - "Peppe era sparito con i soldi" - l'altro rispondeva osservando che "Peppe non ha capito che ti deve dare i soldi che dobbiamo poi pagare l'assicurazione"; evidenzia come, in sede di interrogatorio di garanzia, l'indagato si sia inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere, pur avendo, successivamente (in data 30/04/2012) reso, dietro sua richiesta, interrogatorio al pubblico ministero, depositando, nell'occasione, memoria difensiva in cui, in particolare, forniva spiegazioni dei suoi rapporti con il Fiore.

3.1. Il riferimento alle conversazioni intercorse tra l'istante e il Flore appare del tutto generico.

La stessa ordinanza impugnata dà peraltro conto del fatto che l'istante, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ne ha adeguatamente spiegato le ragioni (afferenti ad incarichi di lavoro ricevuti dal Fiore, imprenditore edile, con riguardo alla sua attività di pittore ed intonacatore).

Irrilevante è, poi, ai fini del giudizio di riparazione, la conversazione tra Ungaro e Flore (soggetti peraltro assolti) giacché essa Tnon integra di per sé alcuna u-na condotta colposa ascrivibile al ricorrente; né può, ai medesimi fini, pretendersi, come sembra affermare l'ordinanza impugnata, che il Cantoro dovesse rendere spiegazione di tale conversazione e dell'interesse mostrato dall'Ungaro al recupero "dei soldi". ,

3.2. Quanto, infine, all'iniziale esercizio della facoltà di non rispondere, è stato, sinora, costantemente affermato da questa Suprema Corte che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono costituire elementi valutabili ai fini della riparazione, sotto il profilo del dolo o della colpa grave, nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (ex multis Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 267393; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760). [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nel caso di specie, proprio il successivo interrogatorio, reso su richiesta, il 30/04/2012 (mentre era ancora in corso la custodia cautelare che si è protratta sino al 05/11/2013), nonché il contestuale deposito di una memoria difensiva con numerosi allegati-, mediante la quale sono state offerte all'Autorità procedente spiegazioni alternative a quella accusatoria, parimenti ha adempiuto alla funzione di portare a conoscenza dell'Autorità giudiziaria fatti ad essa non noti e tali da inquadrare la condotta dell'indagato in una prospettiva che ne esclude la rilevanza ai fini della colpa.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Lecce.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.

Così deciso il 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore rIl presidente [OSCURATO:PERSONA] a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce ha rigettato la sua domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, patita dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari, dal 09/01/2012 al 05/11/2013, perché accusato di partecipazione ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti e di due episodi di cessione di dette sostanze, in concorso con tale Flore ed altri. Secondo la prospettazione accusatoria, il Cantoro era il custode del prezzo della cessione consegnatogli dagli altri indagati. Il processo di primo grado si concludeva con sentenza di assoluzione. 2. In sede di interrogatorio di garanzia, l'indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere. Quattro mesi dopo, tuttavia, egli rendeva interrogatorio al pubblico ministero, ove forniva spiegazioni sui suoi rapporti con il Flore e depositava memoria difensiva. 3. Il ricorso si fonda su due motivi: 4.1. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla condizione di applicabilità della causa ostativa. Sbaglia la Corte territoriale a minimizzare la valenza della sentenza di annullamento resa dalla Corte di cassazione in ragione della mancata considerazione delle articolate doglianze difensive. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione svalorizza la sentenza di assoluzione e l'apporto difensivo laddove afferma che la prima di basa su "possibili interpretazioni alternative dei fatti di causa". La sentenza assolutoria, quindi, è pervenuta alla decisione sulla base di una diversa interpretazione dei fatti, non entrando nel merito, così dimostrando l'inidoneità ab origine, degli stessi elementi di accusa. Andava, pertanto, applicato il principio secondo cui il diritto al silenzio non opera quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto qualora vi sia, come in questo caso, un difetto originario delle condizioni di applicabilità della misura. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al dolo o alla colpa grave. La Corte di appello si limita ad evidenziare un'unica intercettazione in cui terze persone (Ungaro e Fiore, peraltro anch'essi assolti da tutte le accuse) parlavano genericamente di un tale "Peppe", senza tuttavia che il Cantoro fosse coinvolto in alcuna captazione. Né il Giudice della riparazione qualifica il livello di colpa. 5. In data 28/07/2021, l'Avvocatura generale, per conto del Ministero dell'.Economia e delle Finanze, ha presentato memoria con cui, in via principale, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato. 6. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. In materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo l'anzidetto parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Deve, inoltre, considerarsi che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di'valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura.civilistica), sia in senso positivo che negatiyo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638).Al riguardo, giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione - atteso che, a norma dell'art. 314 cod. proc. pen., il dolo o la colpa grave, idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione, devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dare causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà -, è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte e il provvedimento restrittivo della libertà personale. 3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha disatteso i principi più sopra menzionati giacché non ha affatto individuato i profili di colpa ostativi all'invocato indennizzo. Essa ricorda che i gravi indizi, a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare, erano emersi, in particolare, da intercettazioni di telefonate intercorse tra il Flore e l'istante, ove i due discutevano della consegna di denaro; attribuisce rilievo ad una telefonata, avvenuta tra il Flore e l'altro indagato [OSCURATO:PERSONA], in cui alle parole del primo - "Peppe era sparito con i soldi" - l'altro rispondeva osservando che "Peppe non ha capito che ti deve dare i soldi che dobbiamo poi pagare l'assicurazione"; evidenzia come, in sede di interrogatorio di garanzia, l'indagato si sia inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere, pur avendo, successivamente (in data 30/04/2012) reso, dietro sua richiesta, interrogatorio al pubblico ministero, depositando, nell'occasione, memoria difensiva in cui, in particolare, forniva spiegazioni dei suoi rapporti con il Fiore. 3.1. Il riferimento alle conversazioni intercorse tra l'istante e il Flore appare del tutto generico. La stessa ordinanza impugnata dà peraltro conto del fatto che l'istante, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ne ha adeguatamente spiegato le ragioni (afferenti ad incarichi di lavoro ricevuti dal Fiore, imprenditore edile, con riguardo alla sua attività di pittore ed intonacatore). Irrilevante è, poi, ai fini del giudizio di riparazione, la conversazione tra Ungaro e Flore (soggetti peraltro assolti) giacché essa Tnon integra di per sé alcuna u-na condotta colposa ascrivibile al ricorrente; né può, ai medesimi fini, pretendersi, come sembra affermare l'ordinanza impugnata, che il Cantoro dovesse rendere spiegazione di tale conversazione e dell'interesse mostrato dall'Ungaro al recupero "dei soldi". , 3.2. Quanto, infine, all'iniziale esercizio della facoltà di non rispondere, è stato, sinora, costantemente affermato da questa Suprema Corte che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono costituire elementi valutabili ai fini della riparazione, sotto il profilo del dolo o della colpa grave, nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (ex multis Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 267393; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760). [OSCURATO:PERSONA] osserva che, nel caso di specie, proprio il successivo interrogatorio, reso su richiesta, il 30/04/2012 (mentre era ancora in corso la custodia cautelare che si è protratta sino al 05/11/2013), nonché il contestuale deposito di una memoria difensiva con numerosi allegati-, mediante la quale sono state offerte all'Autorità procedente spiegazioni alternative a quella accusatoria, parimenti ha adempiuto alla funzione di portare a conoscenza dell'Autorità giudiziaria fatti ad essa non noti e tali da inquadrare la condotta dell'indagato in una prospettiva che ne esclude la rilevanza ai fini della colpa. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Lecce. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. Così deciso il 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore rIl presidente [OSCURATO:PERSONA] a
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