CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18361/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ch’ella di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con ordinanzainterlocutoria di questa Corte n.41401/2021 la causa è stata rimessa in pubblica udienza, sul rilievo della necessità di approfondimento delle questioni poste dai motivi di ricorso e, segnatamente, sui seguenti temi: « i) rilascio della licenza edilizia subordinatamente all’impegno dei privati di procedere all'attuazione di opere di urbanizzazione ai sensi dell’art.28 e 31 l. 1150/1942, nel testo vigente alla data del 6-8-1966, requisiti di validità del suddetto atto di impegno (nello specifico, in relazione ai profili denunciati in ricorso, rilevanza dell’assenza di sottoscrizione da parte di uno dei comproprietari, della determinatezza dell’oggetto, della trascrizione dell’atto, della mancanza della forma di atto pubblico) e relativa qualificazione dell’atto di interesse nella specie - cessione gratuita al Comune, datata 6-8-1966, della striscia di suolo latistante il fabbricato - (motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo); ii) usucapibilità di bene occupato, in tesi illecitamente, dall’Ente pubblico in assenza di provvedimento ablatorio, interversione del possesso e decorrenza del termine utile per usucapire, atti idonei a realizzare l'interruzione del possesso dell'amministrazione, qualificazione della natura pubblica o privata della strada, indici di demanialità (nello specifico, in relazione ai profili denunziati in ricorso, rilevanza dell’inserimento con delibera di consiglio comunale tra le strade pubbliche, della presenza di toponomastica stradale e numerazione civica, di servizi, di ubicazione all'interno dell'abitato, di comunicazione diretta con pubblica via- mancata impugnazione dell'atto amministrativo) e presunzione legale di demanialità ai sensi dell’art. 22 l. 2248/1865 all.F (motivi nono, undicesimo, dodicesimo e quattrodicesimo)». La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Data la molteplicità delle questioni oggetto del contendere, l’esposizione e la disamina dei motivi sono raggruppate per tematica, secondo l’ordine che segue. Profili processuali: inammissibilità dell’appello proposto dal Comune; estinzione del giudizio di appello 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art.333 c.p.c. e deducono che il Comune di Conversano, pur avendo ricevuto la notifica dell’appello da parte del Paradiso, non aveva proposto appello in via incidentale, ma separato e autonomo appello, chiedendo la riunione ai sensi dell’art.335 c.p.c., incorrendo nella decadenza dall’impugnazione, per essere consentito, ad avviso dei ricorrenti, proporre separato appello solo alla parte cui non sia stato già notificato l’appello proposto da altra parte. 2. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (tra le tante Cass. 26811/2019 ), l 'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione. Alla stregua di detto principio, non ricorre il vizio denunziato, atteso che, anche se non è stata osservata la forma prevista dall'art. 343, comma 1, c.p.c., ai fini della ritualità dell'appello incidentale rileva soltanto l’osservanza deltermine ivi previsto, nella specie rispettato. 3. Con il secondo motivo i ricorrenti,denunciando la violazione dell’art. 307, comma 3, c.p.c., eccepiscono l'intervenuta estinzione del giudizio di secondo grado, per non avere l’appellante Paradiso notificato l’atto di riassunzione a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e per avere lo stesso Paradiso notificato tardivamente, in data 4-1-2014, l'atto di riassunzione a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] presso il suo procuratore. Deducono che il termine stabilito dal Giudice era perentorio e non era stato rispettato, dovendo calcolarsi a ritroso quello di trenta giorni, che era, perciò, scaduto il 3 - 1 - 2014. Rilevano che a [OSCURATO:PERSONA] la notifica non veniva effettuata una prima volta e che l’onerato chiedeva di essere rimesso in termini senza alcun motivo. Inoltre la notifica a detta ultima parte si era perfezionata in data 3-7- 2014, ossia oltre l’udienza di comparizione delle parti, tenutasi il 24-6- 2014, così essendosi verificata la lesione del diritto della medesima parte alla partecipazione al giudizio. 4. La censura è inammissibile sotto più profili. La Corte d’appello ha affermato che: a) l’eccezione di nullità dell'atto di riassunzione per mancato rispetto dei termini a comparire ex art.163 bis c.p.c.era infondata, atteso che occorre solo notificare l'atto nel termine che il Giudice ha liberamente fissato (Cass. 3127/1973; 8071/1997; 4365/1998), cosa che, nella specie, era accaduta; b) applicandosi, nella specie, l'art. 305 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009, (risalendo l’atto di citazione in primo grado al 2003), il termine per la riassunzione è quello annuale, sìche il ricorso per riassunzione era tempestivo, ex artt. 46 e 58 della legge n. 69/2009 (sulla decorrenza delle nuove norme introdotte dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 cfr. Cass.17060/2012; Cass., 15741 / 20 13); c) inoltre, le notifiche effettuate con consegna all’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], erano da ritenersi tempestive, atteso che “quando il processo sia stato dichiarato interrotto, la riassunzione è tempestiva quando il relativo ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc civ., con la conseguenza che , ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc civ., entro un termine perentorio" (Cass. 13683 /2012; Cass. , 76 61 / 2015), essendo , pertanto, del tutto irrilevante la circostanza che il giorno 4 gennaio 2014 fossecaduto di sabato. La Corte di merito ha altresì argomenta to sulla tempestiva prova della rinuncia all’eredità da parte di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata: la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] all'eredità del suo coniuge, [OSCURATO:PERSONA], era avvenuta, in favore deifigli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta atto di rinuncia registrato in Latina n 13 febbraio 2013 al n. 1896,come da documentazione prodotta e ritenuta tempestiva dalla Corte d’appello, per essere stata l’eccezione sollevata soltanto nella comparsa conclusionale e pertanto legittimamente contrasta ta dalla contropartenella memoria di replica, a cui erano allega ti i documenti giustificativi); d) il ricorso per riassunzione e pedissequo decreto non erastato notificato all'altra coerede [OSCURATO:PERSONA], perché emigrata in Australia, il Vannella aveva chiesto la concessione di un termine per potere notificare l’atto di riassunzionee pedissequo decreto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la notifica era stata successivamente e regolarmente effettuata,nel termine assegnato. Ciò posto, la doglianza è genericamente formulata e non si confronta con la motivazione della sentenza sul punto, dato cheneppure vengono riassunte e specificamente confutate le argomentazioni della Corte di meritosvolte al riguardo, avendo, peraltro, i ricorrenti richiamato atti e documenti di causa senza indicarne la puntuale rilevanza nel senso invocato e senza precisare dove siano reperibili e con quale numerazione, difettando così il motivo anche di autosufficienza. In conformità a quanto condivisibilmente osservato dalla Procura Generale,va ribadito che il termine perentorio per la riassunzione, da osservarsi a pena di estinzione, è quello del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e non quello del la successiva notificazione del ricorso stesso e del pedissequo decreto, come da giurisprudenza di questa Corte correttamente richiamata nella sentenza impugnata . Eventuali vizi, o anche la mancanza, di tale notificazione vanno sanati con l'ordine di rinnovazione giudiziale (Cass.2174/2016) , nella specie intervenuto. La comparizione all'udienza fissata per la prosecuzione — e, a maggior ragione, la costituzione in giudizio (di ril evanza quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]) - dei destinatari di u na notificazione in riassunzione, tardiva o invalida o anche mancante, sana ogni vizio(Cass. 23848/2008). Non v’è menzione nella sentenza impugnata dell’eccezione di tardività della notifica effettuata a [OSCURATO:PERSONA], i controricorrenti hanno eccepito la novità della suddetta deduzione e in ricorso non è minimamente precisato quando, come e dove l’eccezione sia stata sollevatanel giudizio d’appello nei termini suddetti, difettando così la censura, a tale riguardo, anche di autosufficienza. Circa la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] , nei cui confronti la notificazione si assume perfezionata in data successiva alla udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, occorre rilevare che, in mancanza di tempestiva eccezionedella parte interessata a far valere l’estinzioneper la tardività della notificazione dell’atto di riassunzione alla stessa rivolta, anche ove detta parte non si sia costituita in giudizio ma sia stata posta, in ogni caso, in condizione di parteciparvi, come, per l’appunto, nella specie ( cfr. in detti termini Cass. 2432/2021 ) , l'estinzione non può essere rilevata in sede di legittimità, secondo la formulazione dell'art. 307, comma 4, c.p.c. vigente ratione temporis , ossiaprima della modifica introdotta d all'ar t . 46, comma 15, lett. c), l.n.69/2009(Cass. 2432/2021 citata ; Cass. 1185/2007 ) . Poiché, dunque, quell’eccezione resta preclusa se non è stata ritualmente sollevata dalla parte colpita dall’evento interruttivo nel medesimo giudizio in cui l’evento si è verificato, la lamentata lesione del diritto alla partecipazione al giudizio di [OSCURATO:PERSONA], di cui solo ella avrebbe potuto dolersi in base alle norme vigenti ratione temporis, non si è in ogni caso affatto verificata nel senso invocato. Connotazione giuri di ca dell a cessione gratuita dell’area : valenza pubblicistica di atto endo-procedimentale in nesso funzionale con la licenza edilizia oppure valenza privatistica di atto negoziale 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano l’erronea applicazione degli artt.28 e 31 l.n. 1150/1942. Deducono che le norme citate non sono state correttamente interpretatee applicate e ciò sia p erch é la licenza edilizia rilasciata ai ricorrenti con autorizzazione del Sindaco del 6 agosto 1966, previo parere favorevole della Commissione edilizia del 19-7-1966, era relativa al mero ampliamento mediante realizzazione di un vano rimessa ed all’allineamento della stessa costruzione con altre già esistenti, sia perché il rilascio della licenza edilizia non era subordinato alla cessione gratuita dell’area, che non venne stipulata, né registrata, né trascritta, secondo quanto previsto dal citato art.28, alcuna convenzione. Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, l’atto negoziale prodotto dal Comune non riguarda l’area denominata [OSCURATO:PERSONA] ed è nullo ex art.1418 comma 1 c.c. perché stipulato in violazione dell’art.28, in assenza di alcuna convenzione. 4. Con i motivi quarto (violazione ed erronea applicazione degli artt.1346 e 1418, comma 2, c.c.), quinto (violazione dell’art.1103 c.c.), sesto (violazione ed erroneaapplicazione dell’art.2644, comma 2, c.c.) e settimo (violazione dell’art.782 c.c.) rilevano che la dichiarazione di cessione: a) era nulla per indeterminatezza dell’oggetto, non essendo identificata con i dati catastali l’area [OSCURATO:PERSONA]; b) era nulla perché sottoscritta solo dalla [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto disporre solo della propria quota e non anche di quella del coniuge [OSCURATO:PERSONA];c) era inopponibile, quale atto di trasferimento della proprietà, agli eredi della [OSCURATO:PERSONA] perché mai trascritta, né idonea ad essere trascritta in quanto priva di autenticazione da parte di pubblico ufficiale; d) era nulla perché qualificabile come donazione e priva della forma dell’atto pubblico e l’accettazione anche posteriore da parte del beneficiario. 5.Con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di fatto decisivo, per errata individuazione dell’area ceduta, che riguardava solo la striscia di suolo necessaria per la realizzazione di [OSCURATO:PERSONA]. Deducono che la zona da adibire a viabilità, come evidenziato dal C.T.U. a pag.13 dell’elaborato peritale, era stata individuata nel frazionamento descritto nell’atto di provenienza del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (particella 2728/a del foglio di mappa 41) e detta zona fu effettivamente ceduta dai Vannella per la realizzazione di via Toniolo, mentre l’area denominata [OSCURATO:PERSONA], come riportato espressamente dal rogito, “doveva restare semplicemente gravata da servitù di passaggio, anche trainabile, nonché permanentemente vincolata a non essere in alcun modo coperta da costruzione alcuna” (pag.17 ricorso). 6. I motivi, da ritenersi ammissibili perché, pur se sinteticamente espressi, sono sufficientemente specifici sia nell ’esposizione del contenuto dell’atto di cessione gratuita (trascritto in ricorso-pag.12) sia nell’indicazione delle norme che si assumono violate in correlazionealle statuizioni impugnate, possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione,in quanto tutti involgenti, sotto diversi ma collegati profili, la questione del valore giuridic o dell ’atto di cessione gratuita della striscia di suolo di data 6 agosto 1966. 6.1. Il percorso motivazionale seguito dalla Corte d’appello a riguardo può così sintetizzarsi: i) l'atto di cessione gratuita e la licenza edilizia risalgono entrambi al 6 agosto 1966, sicchénella fattispecie si applica l’art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, nel testo anteriore alle modifiche introdottedalla legge n. 765 del 1967 (cd. legge ponte, entrata in vigore il 1° settembre 1967); ii)anche prima d ella legge n. 765 del 1967, nella prassi amministrativa era consentito i l rilascio di licenze di costruzione subordinate alla contemporanea sottoscrizione di cessioni gratuite di suolo, come di seguito esplicitamente stabilito dalla nuova disciplina, e gli art t .28 e 31 l.n.1150/1942 nel testo novellato dalla citata l.n.765, dettanoun regime transitorio per le autorizzazioni già rilasciate dopo il 2 dicembre 1966, sicché erano da ritenersi perfettamente legittime anche licenze edilizie, rilasciate, come nel casoin esame, prima del 2 dicembre 1966, con contenuto anticipatorio delle prescrizioni consentite dalla cd. legge ponte e dalla successiva normativa; iii) nel caso di specie il provvedimento finale era stato preceduto da intes a concret izzatasi in una cessione gratuita di are a “per le costruende strade dell’abitato ” , come mezzo al fine dell’ottenimento del provvedimento amministrativo , e il nesso funzionale tra fatto (d'intesa o di sottomissione) e il provvedimento conclusivo dei procedimento rendeva il primo , quale accordo endo - procedimentale a contenuto vincolante,parte integrante del contenuto della licenza edilizia rilasciata dal Sindaco; i v ) dalla connotazione pubblicistica della suddetta cessione gratuita discendeva sia l’impossibilità di configurarla giuridicamente come donazione (Cass.9314/2013), sia l’irrilevanza dei vizi denunciati dagli appellati (invalidità derivante dalla sottoscrizione dell'atto da parte di uno solo dei comproprietari, pro i ndiviso, dell a striscia di suolo e mancata trascrizione dello stesso atto), che i suddetti appellati avrebbe ro potuto farvalere solo i mpugnando la licenza edilizia e la cessione, i n quanto atti intimamente connessi ed interdipendenti,davanti al giudice amministrativo. 6.2. La Corte d’appello ha, dunque, ricostruito in chiave pubblicistica , anche richiamando la normativa transitoria della cd. legge ponte, l a connotazione giuridic a della suddetta cessione gratuita dell’area, citando ilconsolidato orientamento di questa Corte (tra le tante Cass.n.9314/2013 e Cass. 9524/2001)e condiviso dal Collegio, secondo cui l’atto con il quale un privato cede gratuitamente al Comune un’area al fine di consentire di realizzare un’opera pubblica, ad esempio, come nella fattispecie, una strada, per ottenere il permesso di costruire di un fabbricato contiguo all’area in cessione, può rientrare nella categoria delle cd. convenzioni urbanistiche, dove il contratto è utilizzato per realizzare scopi di carattere pubblicistico, sempre che sia osservato lo schema procedimentale prescritto dalla legge urbanistica n.1150/1942 e successive modificazioni e sempre che i successivi provvedimenti,rectius in allora il permesso di costruire, recepiscano l’accordo raggiunto tra il Comune e il cedente e il Comune ne dia atto nella motivazionedel provvedimento conclusivo. 6.3. Tanto precisato, la ricostruzione in chiave pubblicistica della fattispecie che si sta scrutinandoeffettuata dalla Corte d’appello è da ritenersi errata per violazione del citato art.28 l.n.1150/1942 , come modificato dall’art.8, comma 8 , della cd. legge ponte , per avere la Corte di merito del tutto obliterato quanto previsto dalla suddetta disciplina transitoria con riferimento alle convenzioni stipulate, come nella specie, prima del 6 dicembre 1966. In particolare l a Corte di merito, pur dando atto che l'atto di cessione gratuita e la licenza edilizia “autorizzata dal Sindaco” risalgono entrambi al 6 agosto 1966 e che nellafattispecie si applica l’art. 31 della legge urbanistica n. 1150 dei 1942,nel testo anteriore alle modifiche introdott e dalla legge n. 765 del 1967, entrata i n vigore il 1° settembre 1967 , non ha fatto applicazione della normativa transitoria dettata dall’art.8, comma 8, della stessa legge, che ha modificato l’art.28 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e cheha fatto salve le precedenti convenzioni di lottizzazione solo quando, alla data del 2 dicembre 1966, si fosse perfezionato il relativo iter e, cioè, fosse intervenuta non soltanto la stipulazione in forma pubblica delle convenzioni medesime, ma anche la deliberazione del Consiglio comunale, e l'autorizzazione degli organi di controllo (Cass.28980/2008). L a giurisprudenza amministrativa ha costantemente interpretato la norma nel senso che essa ha previsto soltanto la salvezza delle autorizzazioni a lottizzare rilasciate prima del 2 dicembre 1966, sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale approvate nei modi e nelle forme di legge, e non anche quelle munite della sola autorizzazione del sindaco, e ciò in quanto il legislatore ha ritenuto conveniente limitare il detto beneficio a quelle lottizzazioni che fossero autorizzate dall'organo collegiale, che poteva garantire in linea di massima una più attenta ed obiettiva valutazione circa l'opportunità del provvedimento ed al quale la relativa competenza veniva riconosciuta, con lo stesso art. 28, per le future lottizzazioni. Pertanto, condizione essenziale per la concessione della sanatoria prevista dal più volte citato art. 28 è che si tratti di autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale ( così Cass.28980/2008 citata;Cass. sez. un. 7088/1986; Cons. St.V, 210/1997; 475/1993). Orbene, idati fattuali accertati dai giudici d’appello e posti a base della decisione (autorizzazione della licenza edilizia da parte del Sindaco in nesso funzionalecon la contestuale cessione gratuita, invero senza che neppure sia chiaramente e puntualmente esplicitato nella sentenza impugnata da quali riscontri sia stato desunto che la volontà dell'amministrazione espressa nell'atto autoritativo si fosse forma ta sulla base dell'impegno assunto da l privato per ottenerlo ), non rispecchiano lo schema procedimentale prescritto dal citato art. 8 , comma 8, per la salvaguardia delle convenzioni stipulate ante 6 dicembre 1966, risultando, peraltro, pure accertate nel giudizio d’appello la mancata stipulazione dell’atto di cessione gratuita in forma pubblica e la mancata sua trascrizione, ritenute, tuttavia, i rrilevanti dalla Corte di meritoin virtù della ricostruzione in chiave pubblicistica della fattispecie, così come è stato ritenuto irrilevante ogni altro profilo di invalidità e di inefficacia traslativa della stessa cessionededotto dagli appellati e odierni ricorrenti (indeterminatezza assoluta dell’oggetto per mancata indicazione di elementi identificativi-quarto motivo-; sua errata individuazione - ottavo motivo - ; sottoscrizione dell’atto di cessione solo da parte di un comproprietario pro indiviso - quinto motivo-; mancata trascrizione dell’atto e sua inopponibilità agli eredi [OSCURATO:PERSONA] -sesto motivo-; mancanza della forma dell’atto pubblico - settimo motivo). 6.4. Dalle considerazioni suesposte consegue che l a Corte di appello non solo èincorsa nel vizio denunciato con il terzo motivo , ma anche in quellodenunciato con il quarto motivo, avente carattere assorbente rispetto ai restanti denunciati con gli altri motivi suindicati.Poiché, sulla base dei dati fattuali e nunciati nella sentenza impugnata come infra indicati,non si può ritenere che la cessione gratuita del 6-8-1966 rientri nello schema pubblicistico degli accordi endo-procedimentali e nella categoria delle convenzioni urbanistiche, i giudici di merito erronemente hanno espresso il giudizio di totale irrilevanza dello scrutinio in chiave civilistica del suddetto atto, sotto ogni profilo di invalidità e inefficacia traslativa denunciato. Anche il quarto motivo merita, dunque, accoglimento, su l rilievo dirimente della radicale nullità, sotto il profilo civilistico, del suddetto titolo per totale indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto. Dai dati fattuali indicati nella sentenza impugnata e dal tenore letterale dell’atto di cessione gratuita trascritto in ricorso (pag.12), risulta, infatti, che detto atto, oltre che, come pacifico in causa, sottoscritto da uno solo dei comproprietari pro indiviso, non contiene alcun dato identificativo o significativamente descrittivo ( confini, dati catastali, esatta ubicazione, consistenza ed estensione) dell’area, indicata solo come “striscia di suolo latistante la nuova costruzione approvata in data 19-7-1966 dalla [OSCURATO:PERSONA] ed autorizzata dal Sindaco il 6 agosto 1966”, sì da renderne impossibile l’individuazione. Restano assorbiti gli altri motivi (dal quinto all’ottavo). Usucapione dell’area da parte del Comunee requisiti prescritti dagli artt.1158 e 922 c.c.: il titolo negoziale accompagnato dalla traditio e la conseguenziale qualificazione del l a relazione di fatto con il bene come possesso oppure come detenzione 7. Con i motivi nono (errata applicazione dell’art.1158 c.c. e contraddittoria motivazione circa l’accoglimento della domanda di usucapione in appello), decimo (errata valutazione delle prove circa l’intervenuta usucapione) e undicesimo (violazione ed erronea applicazione dell’art.1164 c.c.)i ricorrenti deducono, rispettivamente nell’ordine: a) la contraddittorietà della motivazione della sentenz a impugnata, perché ove l’area fosse stata già di proprietà del Comune per la validità della cessione non vi sarebbe stata necessità di argomentare sull’usucapione, e in ogni caso l’erronea applicazione dell’art.1158 c.c., con riferimento al requisito del possesso continuativo ultraventennale, mai dimostrato , come ri tenu to dal giudice di primo grado in base alle risultanze della C.T.U. e in assenza di prova idonea fornita dal Comune, anzi rimarcando i ricorrenti che lo stesso C.T.P.del Comune (dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA]) aveva riconosciuto il loro diritto di proprietà; b) l’errata valutazione delle deposizioni dei testi Zupa e Caprio, perchè generiche; c) la violazione dell’art.1164 c.c. con riguardo alla decorrenza del termine utile per l’usucapione, poiché, anche volendo individuare come atto di interversione del possesso la delibera n.65 del 24 - 7 - 1978 del Consiglio Comun ale del Comune di Conversano, con cui era adottato il piano delle strade e individuato al numero d’ordine 232 il “[OSCURATO:PERSONA]”, il termine era stato interrotto prima in data 4 - 4 - 1989, stante la concessione dell’autorizzazione concessa ai ricorrenti all’apposizione del cancello, e di seguito con il ricorso al T.A.R. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 8.Occorre premettere che la sentenza impugnata è motivata sulla base di due distinte e autonome rationes decidendi: la prima è fondata, come si è visto, sull’acquisto da parte del Comune dell’area in forza della sua cessione gratuita, qualificata come atto procedimentale in chiave pubblicistica, e la seconda sull’acquisto a titolo originario, per usucapione, della proprietà della stessa area. La Corte d’appello è così pervenuta, sulla scorta di una dupli cità di percorso motivazionale che non determina alcuna nullità per contraddittorietà del decisum , alla conclusione che il terreno in questione fosse di proprietàdel Comune. 8.1 Ciò posto, i motivi in disa mina presentano prof i li di in fondatezza , nella parte del nono motivo in cui è denunciatala contraddittorietà della sentenza per doppia motivazionee che non è invece affatto ravvisabile, e presentano anche profili di inammissibilità,ove si risolvono in censure meritali sulla valutazione dell’esito delle risultanze probatorie (motivo decimo, con riferimento alle emergenze testimoniali, e parte del motivo undicesimo, in relazione all’interpretazionedi alcuni atti interruttivi del termine per usucapire). 8.2. Le restanti censure espresse con i motivi nono e undicesimo meritano, invece, accoglimento, nei limiti che si vanno ad illustrare. 8.3. La questione giuridica dell’usucapibilità del bene da parte di un ente pubblico è c ollegata a quella più generale dell’occupazione sine tituloin tutti i suoi variegati risvolti e, soprattutto nelle ipotesi in cui la tematica si innesta su un procedimento espropriativo lato sensu, è stata oggetto di ampio, delicato e controverso confronto tra i noti orientamenti della Corte EDU ( tra le tante Scordino 6 marzo 2007 ; Zaffuto 13 luglio 2006) e della Consulta ( n.71/2015 ) e quelli della giurisprudenza amministrativa (tra le tante Cons. St. Ad. N.2/2016, n,2/2020 e n.4/2020, nonché da ultimo Cons. Stato n. 5430/2020 e n.2595/2021) e di questa Corte, anche a Sezioni Unite ( dalla fondamentale Cass. S.U.735/2015 alle più recenti Cass. S.U. n.5513/2021 e tra le tante Cass. 18791/2021 e Cass. 10289/2018) . La suddetta questione è stat a affrontat a e risolt a dalla Corte territoriale, nella fattispeciein disamina, esclusivamente sotto il profilo di rilevanza civilistica, in collegamento con l’atto negoziale di cessione gratuita del 6 - 8 - 1966 , e ciò in base all a stessa prospettazione del Comune, la cui domanda riconvenzionale di usucapione ha trovato accoglimento in secondo grado. Pertanto, nel caso di specie, l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà del fondo occupato si pone “ quale conseguenza non già riconducibile al pregresso esercizio del potere autoritativo bensì meramente occasionale, atteso che, tra quel potere e questo effetto intercorre, necessariamente, la interversio possessionis, dalla detenzione qualificata al possesso, dell'occupante (Cass. S.U. n.5513/2021), come, peraltro, statuito con la sentenza n.928/2003 anche dal T.A.R. Puglia, che, adito dagli odierni ricorrenti, in contraddittorio con il Comune di Conversano e il Paradiso, per l’impugnazione della revoca del provvedimento di rimozione del cancello in ferro posto a protezione dello spazio denominato [OSCURATO:PERSONA], ha declinato la propria giurisdizione. Sul piano sostanziale, secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, occorre ribadire che l’usucapioneda parte della P.A. trova chiaro, solido e coerente fondamento legale nel combinato disposto degli artt.1158 e 922 c.c. e ciò la rende compatibile con quanto prescritto dall’ art.1 del protocollo add izionale 1 CEDU , nell’interpretazione datane dalla Corte Edu a tutela del privato proprietariocon le citate sentenze. L’istituto è disciplinatocome un modo di acquisto della proprietà senza condizione e senza distinzioni riconducibili alla tipologia soggettiv a delle parti coinvolte, comprendendo così nella platea dei destinatari anche l’ente pubblico che, a parità di armi con il privato cittadino, agiscain giudizio invocando la tutela delle suddette norme . Pertanto il prolungato possesso del bene, ancheillecitamente acquisito dall a P.A. , godutouti dominus nell'inerzia del proprietario per un ventennio, ben può produrre l'acquisto della proprietà ex art.1158 cod.civ., purché ne ricorranotutte le condizioni e i presupposti ( così Cass. 18791/2021 e Cass. 10289/2018; cfr. anche Cass.28297/2020, Cass. 18566/2020 e Cass.3646/2020 suimodi di acquisto della proprietà in “buona e debita forma”ex art.1 prot. add. 1 CEDU e sul diritto di restituzione al privato del bene occupato dalla P.A. in via di fatto e irreversibilmente trasformato; Cass.9682/2014 in tema di usucapione di un bene privato ritenuto erroneamente demaniale dalla P.A. e concesso in uso a terzi). Dunque, l’analisi va condotta alla stregua della matrice privatisticae la compatibilitàdell’usucapione civilistica con il parametro convenzionale costituito dall’art.1 prot. add.1 CEDU è assicurata dalla sua solid a e certa base legale, che impone la previa qualificazione giuridica della relazione fattuale inizialecon il bene, secondo i criteri costantemente individuatida questa Corte infra indicati (§8.4), e di seguito l’ attenta selezionedelle attività di rilevanza compiute d a l l’occupante - soggetto pubblico-, con rigorosa esclusione, per quanto ora interessa, di ciò che sia direttamente riconducibile a l l’eventuale pregresso esercizio di pubblico potere, onde evitare l’abuso di situazioni di vantaggio e la configurabilità di “espropriazione larvata” da parte della P.A., in questo connotandosi peculiarmente la fattispeciedi cui si discute nel rapporto privatistico fatto valere in giudizio dalla stessa amministrazione. In detto particolare contesto , so prattutto con riferimento alla dimostrazione dell’interversione della detenzione in possesso ad usucapionem, di cui, secondo le ordinarie regole, è onerata la P.A. occupante, andranno individuate puntualmente dai giudici di merito idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il privato proprietario-possessore, non essendo sufficienti a tal fine né il prolungarsi della detenzione, né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso, né tanto meno attività o atti rivolti a una generalità indistinta di soggetti, ossia di natura latamente amministrativa e/otipizzante la pubblica soggettività, certamente non qualificabili come oppositivi ai fini civilistici che qui rilevano. 8.4. Tanto precisato, la costante giurisprudenza di questa Corte, con orientamento convintamente condiviso dal Collegio, ha chiarito che qualora, come nella specie, la relazione di fatto sulla cosa sia esercitata inizialmente in dipendenza della stipulazione di un atto negoziale, occorrerà indagare se la suddetta relazione si configuri come possesso oppure come detenzione, dovendo, nella seconda ipotesi, l’occupante alleg are e prov are l a trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem, ex art. 1141, comma 2, cod.civ.. Segnatamente, p er stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se inefficace o nulla, per difetto di requisiti di forma - Cass.14115/2013 e Cass. 17388 / 2021 - , o ppure per indeterminatezza dell’oggetto - Cass. 2326/2022 - o ppure perché stipulata da falsus procurator - Cass. 4945 /2016 ) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'animus possidendinell'indicato soggetto. In altri termini, il discrimine è la natura del titolo in forza del quale è stato “operato” il trapasso, nei casi in cui il potere sulla cosa sia stato acquistato con la cooperazione del titolare, nel senso che se il titolo, pur invalido o inefficace, è astrattamente idoneo a trasferire la proprietà e la consegna fa seguito ad un accordo intercorso con i proprietari, è trasferito il possesso, dovendosi valorizzare anche l'operatività della presunzione prevista dall'art. 1141 c.c., comma 1, che riconosce -ove non sia offerta una prova contraria sull'inizio dell'esercizio della relazione di fatto a titolo di detenzione - l'applicabilità, per l'appunto, della presunzione della sussistenza del possesso in capo a colui che esercita il potere di fatto sul bene.Solo o ve ricorrano dette condizioni , non occorre che sia provata l’interversione del possesso. 8.5. La Corte d’appello non si è attenuta ai suesposti principi , incorrendo nelle violazioni di legge denunciate con i motivi nono e undicesimo nei termini che si vanno ad indicare . In primo luogo, i n base a quanto è dato implicitamente desumere dal percorso argomentativo della sentenza impugnata, che non tratta la questione dell’interversione del possesso, la Corte di merito ha qualificatocome possesso la relazione di fatto iniziale instauratasi tra il Comune occupante e il bene e ne ha indicato la decorrenza “almeno” dal 1966 (pag.32),ritenendo, per quanto è dato comprendere, di rilevanza a tal fine la cessione gratuita del 6-8-1966, pur se, invero, neppure ciò è espressamente indicat o nell’ iter m otivazionale. Nella sentenza impugnata non si dà conto di alcuna indagine sul titolo nel senso precisato (ad effetti reali oppure ad effetti obbligatori), ossia al fine di verificare se il titolo fosse astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, benchéinvalido, sì da determinare l' animus possidendi nel soggetto occupante, nonostante fosse documentato e incontroverso che la cessione gratuita non era stata stipulata e sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], comproprietario pro indivisodel bene, sicché, anche ove configurabile come vendita di cosa altrui, non avrebbe che potuto determinare solo effetti obbligatori e pertanto “trasferire” con la consegna solo la detenzione. Dirimente è, poi, un’ulteriore considerazione: il meccanismo presuntivo del trasferimento del possesso del beneutile ad usucapionem in forza di negozio anche invalid o, in base al citato orientamento, presuppone necessariamente o che dal titolo risulti la contestuale traditio del bene stesso oppure che in ogni caso sia provato in causa dall’occupante che la traditiosia in concreto avvenuta in inscindibile collegamento causale conquel titolo. Ora, anche a taleriguardo non è dato rinvenire alcuna argomentazione nella sentenza impugnata, pur se la decorrenza del possesso è fatta risalire “almeno” al 1966, e sebbene nella stessa sentenza si dia atto che l’atto di cessione gratuita non prevedevail contestuale rilascio della striscia di terreno, ma solo il correlativo impegno “a lasciare, libera da ogni cosa, la striscia di suolodi sua proprietà…” (cfr. pag. 29 sentenza e pag.13 ricorso). Alla stregua di quanto sopra, la denunciata violazione degli artt.1158e 1164c.c. si è concretizzata con riguardo a tutti i profili suesposti, per non avere i giudici d’appello ricostruito la fattispecie di usucapione secondo i criteri declinati da questa Corte, obliterando totalmente la fondamentale questione della qualificazione giuridica della relazione di fatto del soggetto occupante con il bene in dipendenza del titolo negoziale presupposto e quella, conseguenziale, della necessità o meno della dimostrazione, da parte dell’entepubblico, dell’interversione del possesso. In questo contesto totalmente deficitario in ordine alla prioritaria qualificazione della suddetta relazione di fatto,che, per quanto detto, risulta solo implicitamente espressa dalla Corte territoriale senza alcuna motivazione a supporto, mentre necessitava di adeguato scrutinio secondo i menzionati criteri, all’evidenza non è possibile attribuire la rilevanza indicata dalla Corte di merito ai comportamenti materiali esteriori della P. A. enunciati nella sentenza impugnata (cfr. pag.31in cui si legge che [OSCURATO:PERSONA] è stato realizzato dal Comune di Conversano, che lo ha asfaltato, munito di numeri civici, di pubblica illuminazione, lo ha inseritonelle cartine toponomastiche e nel reticolo delle vie pubbliche, lo ha denominato come via pubblica e ne ha consentito l’utilizzo da parte de gli appellati e dei loro vicini e confinanti). Va aggiunto che l’accertamento fattuale dei giudici d’appellosi pone in netto contrasto con quello del Tribunale, che, nel richiamare le risultanze della C.T.U. espletata in p rimo grado , affermava trattarsi di “una bretella cieca, di modestissime dimensioni, priva di reti di servizio e di sottoservizio, di illuminazione, di marciapiedi conformi a quelli dell'adiacente [OSCURATO:PERSONA] olo, di pavimentazione bitumata regolare, di manutenzione ordinaria” ( c fr. pag. 9 della sentenza impugnata). Non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna giustificazione di una discrasia fattuale così importante, né vi è la benché minima confutazione daparte della Corte di merito degli elementi probatori posti a base della decisione di primo grado. Servitù di uso pubblico, errata valutazione degli indici di demanialità, assenza di procedimento ablatorio: assorbimento 9. Con i motivi dodicesimo (violazione ed erronea applicazione dell’art.22 comma 3 l.n.2248/1865 all.F) e tredicesimo (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: insussistenza di una servitù di uso pubblico), deducono che la Corte d’appello:i) ha errato nel valutare gli elementi presuntivi da cui ha desunto la demanialità (destinazione ad uso pubblico effettivo e inserimento nella toponomastica), atteso che l’inclusione nell’elenco delle strade comunali ha valore solo dichiarativo e che il CTU aveva escluso la sussistenza di funzione viaria o strumentale a quella viaria dell’area in questione; ii) non ha considerato che non solo non vi è alcun provvedimento che destina l’area a servitù pubblica, ma l’area non soddisfa esigenze collettive, perché è strada senza usci ta utilizzata solo dai titolari di diritto di servitù di passaggio. Con il quattrodicesimo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa valutazione da parte della Corte di merito della non usucapibilità dei beni illecitamente occupati dalla pubblica amministrazione, senza avvalersi delle procedure ablatorie previste dalla leggee con il motivo quindicesimo denunciano la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 3 e 55 dpr 327/2001, per non essere stataloro riconosciuta l’indennità di occupazione, nonostante l’assenza di provvedimento ablatorio. 10. L’esame dei suddetti motivi resta assorbito dall’accoglimento di quelli di cui si è detto, precisando, per quanto occorra, che la sentenza impugnata ha dichiarato la proprietà della strada “[OSCURATO:PERSONA]” in capo al Comune, e non il diverso diritto di servitù, e che le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla “destinazione pubblica” della strada in questione sono solo finalizzate a corroborare la suddetta affermazione di proprietàe sono inconferenti nei termini infra indicati (cfr.§ 8.3 e § 8.5). 11.In conclusione, vanno accolti, ne l senso precisato , i motivi terzo, quarto, nono e undicesimo, rigettato il primo e dichiarati inammissibili il secondo e il decimo, nonché dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza va cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, affinché,alla luce dei principi esposti, riesamini il merito della controversia e provveda in ordine anche alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte ac