CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29889/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17564/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza della Corte Suprema di cassazione n. 4748del 2023, pubblicata in data 15 febbraio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.c on sentenza di questa Corte n. 4748 del 20 23 , depositata in data 15febbraio 20 23 , è stato rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] , in relazione alla sentenza del Tribunale di Avezzano n. 592 /201 9 , dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della parte ricorrent e delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate ‹‹in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge››; 2. la ricorrente chiede correggersi la sentenza nella parte in cui , sebbene [OSCURATO:PERSONA] non abbia svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità, prevede l’attribuzione delle spese relative al giudizio in favore della parte rimasta intimata non ha svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA]; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 cod. proc. civ.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione; Considerato che 1. l ’istanza di correzione di errore materiale avanzata dal la ricorrente merita accoglimento; la sentenza, a pag. 5 d ella motivazione, dà atto che [OSCURATO:PERSONA] ‹‹ non ha svolto attività difensiva ›› nel giudizio di legittimità; tuttavia, evidentemente per mero errore materiale, nel la motivazione si legge: ‹‹le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo››e, nel dispositivo, si pone a carico dell’odierna ricorrente il pagamento di quelle, liquidate nella misura suindicata, sebbene la parte intimata non le abbia sostenute;trattasi, come è evidente, di un errore emendabile ai sensi dell’art. 287 e ss. cod. proc. civ., in quanto rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento e in alcun modo incidente sul contenuto del provvedimento adottato; invero, la decisione emessa dalla Corte di cassazione, nel punto in cui dispone la condanna al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte che– come risulta dall’univoco tenore testuale dell’ordito motivazionale – in esso non si era ritualmente costituita, né aveva svolto attività difensiva, dà luogo ad un errore determinato da una svista di carattere materiale e non ad un errore di fatto cd. revocatorio, frutto di un’erronea percezione degli atti di causa, avendo, d’altro canto, la sentenza di cui si chiede la correzione espressamente rilevato la mancata costituzione dell’intimato [OSCURATO:PERSONA] (Cass., sez. 6 –2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12185); va, peraltro, rilevato come l’eliminazione della statuizione di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore della controparte, la quale risulta, però, non costituitasi in giudizio – come attestato dalla stessa sentenza – adempie alla necessità di adottare una pronuncia consequenziale di carattere accessorio a contenuto normativamente obbligato, non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice (Cass., n. 12185/2020, cit.), risolvendosi nell’applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in forza del quale la condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore dell’intimato vittorioso in sede di giudizio di cassazione, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., sez. 6 - 3, 15/05/ 2019, n. 12897; Cass., sez. 6 - 3, 19/06/2018, n. 16174; Cass., sez. 2, 19/08/2011, n. 17432); la motivazione ed il dispositivo della sentenza n. 4748 /20 23 vanno, pertanto, corretti;non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. U, 27/06/2002, n. 9438; Cass., sez. 3, 04/05/2009, n. 10203; Cass., sez. 6 -2, 17/09/2013, n. 21213; Cass., sez. 6 -2, 22/06/2020, n. 12184; Cass., sez. 3, 14/09/2023, n. 26566); p. q. m. la Corte d i spone correggersi la motivazione ed il dispositivo della sentenza n. 4748 del 20 23 , pubblicata in data 15 febbraio 20 23 , attraverso la eliminazione in motivazione, a pag. 19, della frase ‹‹ le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo›› ed in dispositivo della frase ‹‹e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge››. Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dellasentenza. Così dec