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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13628/2026

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inanzeavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, il quale ha concluso perl’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da NaborMaria [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 13 giugnoal 24 luglio 2018, per complessivi quarantuno giorni, seguita da arresti domiciliaridal 24 luglio all'11 settembre 2018, per ulteriori cinquanta giorni.

La misura erastata disposta nell'ambito del procedimento penale n. 25278/2017 R.G.N.R. per ireati di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito ai partitipolitici.Il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 aprile 2024, divenuta irrevocabilel'11 maggio 2025, assolveva lo [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo perché il fatto nonsussiste, dal reato di corruzione per non aver commesso il fatto e dal reato difinanziamento illecito ai partiti perché il fatto non costituisce reato.Le indagini avevano riguardato un gruppo di imprenditori facenti capo a LucaParnasi, accusati di aver instaurato rapporti corruttivi con esponenti politici epubblici funzionari in relazione alla realizzazione di uno stadio.[OSCURATO:PERSONA], avvocato assunto come consulente legale dalla società [OSCURATO:SOCIETA].,sarebbe entrato nel gruppo [OSCURATO:PERSONA] negli ultimi mesi dell'indagine, insieme aTalone Gianluca.

La sua funzione consisteva nella predisposizione di contrattidestinati a dissimulare le utilità corrisposte a soggetti candidati a elezioni ( [OSCURATO:PERSONA]).Secondo i giudici della riparazione, il ricorrente avrebbe tenutocomportamenti extraprocessuali gravemente negligenti, manifestandoesternamente una contiguità con il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti coinvoltinell'indagine.

In particolare, dalle intercettazioni emergevano contatti sistematicicon [OSCURATO:PERSONA] e con gli altri membri del gruppo, la partecipazione a riunioni nellequali si discuteva apertamente di finanziamenti alla politica, la predisposizione dicontratti volti a mascherare le dazioni di denaro.L'ordinanza impugnata ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era presente a un incontrodel 9 gennaio 2018 nel quale [OSCURATO:PERSONA] descriveva i partecipanti come i suoi"collaboratori più stretti" e illustrava il programma di finanziamento alle elezioni.Dalle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti emergevala consapevolezza della funzione dissimulativa dei contratti predisposti, comequello destinato a giustificare il pagamento di 25.000 euro a [OSCURATO:PERSONA] tramite lasocietà [OSCURATO:PERSONA], di fatto riconducibile a quest’ultimo e formalmenterappresentata da [OSCURATO:PERSONA].Analogamente, in relazione al contratto con [OSCURATO:PERSONA], candidato delMovimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato di aver compreso che l'attivitàoggetto del contratto serviva a coprire il finanziamento elettorale.La Corte ha rilevato che questi comportamenti, valutati ex ante, costituivanoelementi di negligenza grave tali da ingenerare l'intervento dell'autoritàgiudiziaria.La condotta del ricorrente era stata percepita come indicativa di una contiguitàagli autori delle condotte criminose, attraverso frequentazioni ambigue chefacevano sospettare un coinvolgimento diretto nelle attività illecite.

Durante leindagini e durante la detenzione non erano emersi elementi a discarico, comedimostrava il rigetto della richiesta di riesame.Gli elementi che avevano portato all'assoluzione erano emersi solo in sededibattimentale, quando il ricorrente era già in libertà.L'ordinanza ha infine osservato che, anche in sede di interrogatorio digaranzia, [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a dichiararsi estraneo ai fatti senza fornire alcunelemento significativo a proprio discarico.

La scarcerazione era avvenuta per laprossima scadenza dei termini massimi e non per il venir meno degli indizi dicolpevolezza o delle esigenze cautelari, che risultavano solo diminuite.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1 Con la prima censura lamenta l'erronea applicazione dell'art. 314cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenutacolpa grave per comportamenti precedenti all'emissione dell'ordinanza custodiale.La difesa rileva una contraddizione tra le affermazioni della Corte distrettualee gli accertamenti in fatto contenuti nella sentenza di assoluzione.In particolare, quanto al reato associativo, la sentenza ha escluso l'esistenzastessa della struttura criminale contestata, evidenziando che le società del gruppoParnasi non erano asservite alla commissione di reati ma costituivano legittimestrutture imprenditoriali.Le condotte illecite rappresentavano l'espressione di un progetto personale eindividualistico di [OSCURATO:PERSONA], non un programma condiviso con i dipendenti.I soggetti indicati come sodali erano in realtà dipendenti, anche di recenteacquisizione come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], privi di margine di scelta e del potere di opporsialle scelte dell'imprenditore.Quanto al reato di corruzione in relazione al contratto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ilTribunale ha riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva predisposto il contratto seguendo leindicazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale operava secondo i desiderata di [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, secondo la stessa sentenza assolutoria, non è emersa alcuna provache [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della reale funzione del contratto.Analogamente, risulta illogica l'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbesostituito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella redazione dei contratti negli ultimi mesi.

I contrattirelativi ai rapporti illeciti con Lanzalone, Centemero, Manzoni e Mezzacapo eranostati predisposti ben prima dell'assunzione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel giugno 2017, emalgrado ciò l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non era stata neppure iscritta nel registro dellenotizie di reato.La difesa evidenzia inoltre che la Corte distrettuale ha travisato anche specificielementi di prova.

Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] nonaveva mai avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA] o con [OSCURATO:PERSONA], come accertato dalla sentenzadi merito.

Quanto al contratto [OSCURATO:PERSONA], l'ipotesi accusatoria era stata archiviatadurante le indagini preliminari nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso contesta poi l'addebito di aver tenuto "frequentazioni ambigue" conParnasi.

Non può configurarsi colpa grave per il solo fatto di aver prestatoconsulenza legale a un imprenditore incensurato e di averlo frequentatonell'ambito del rapporto professionale.Neppure risulta percorribile la prospettiva della connivenza passiva. [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] potesse integrare una delleipotesi delineate dalla giurisprudenza: venir meno di elementari doveri disolidarietà sociale volti a impedire gravi danni a persone o cose; tollerare laconsumazione di un reato quando l'agente sia in grado di impedirla in ragione diuna posizione di garanzia; rafforzare oggettivamente la volontà criminosadell'agente con la consapevolezza di tale attività.2.2.

Con la seconda censura la difesa denuncia l'erronea applicazione dellalegge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpa grave percomportamenti successivi all'emissione dell'ordinanza custodiale.La Corte ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva offerto alcun contributo aldisvelamento della propria estraneità in fase cautelare, non fornendo elementiidonei a comprovare l'assenza di responsabilità.

Questo addebito risultaimmotivato.Durante le indagini preliminari erano stati acquisiti tutti gli elementi che hannopoi condotto all'assoluzione, senza necessità di ulteriori approfondimenti probatori.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.1.1.

Va premesso che, quando si configura un'ipotesi di ingiustizia sostanziale– quale quella dedotta nel presente procedimento – il giudice della riparazionedeve valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente oimprudente, abbia colposamente indotto in inganno l'autorità giudiziaria inrelazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.La connotazione solidaristica dell'istituto viene così contemperata con il dovere diresponsabilità gravante su tutti i consociati.Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito cheil giudice della riparazione deve procedere a una autonoma valutazione dellerisultanze processuali rispetto al giudice penale.

Il suo compito non consiste nellostabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, bensì nel verificarese quelle stesse condotte si siano poste come fattore condizionante – anche nelconcorso dell'altrui errore – alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez.

U, n.34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263-01; Sez.

U, n. 43 del13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638-01).Inoltre – e questo rappresenta un principio cardine che governa la materia –il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che non sono staticonsiderati tali dal giudice della cognizione, né può ritenere non provatecircostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350-01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017,Quaresima, Rv. 270039-01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015,Patanella, Rv. 262957-01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv.250385-01).L'autonomia dei due giudizi va intesa nel senso che essi hanno un oggettodiverso, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, inchiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, unarivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a undeterminato fatto storico.

La ricostruzione di quel fatto storico resta quella operatadai giudici della cognizione.1.2.

Nel caso di specie, con riferimento al primo ordine di censure riguardantil’associazione a delinquere e il finanziamento in favore del candidato [OSCURATO:PERSONA],l'ordinanza impugnata non si è confrontata in alcun modo con la sentenza diassoluzione.Il vizio logico dell'ordinanza impugnata si manifesta nel suo stessosvolgimento argomentativo.A pagina 7 del provvedimento (par.36) si afferma che "le risultanze che hannoportato alla sua assoluzione sono emerse solo in sede dibattimentale e sono stateaccertate solo all'esito del giudizio di merito affrontato dallo [OSCURATO:PERSONA], quando era giàlibero".Inoltre, si evidenzia che, come puntualmente sottolineato in ricorso, ilTribunale, a pagina 398 della sentenza di assoluzione, ha affermato: " Non vi è,poi, alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente al corrente della realefunzione del contratto.

Non emergono, infatti, contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e NaborZaffiri in merito alla vicenda né vi sono contatti diretti con [OSCURATO:PERSONA](tanto che [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla conversazione con [OSCURATO:PERSONA] sopra riportata,neppure sapeva quale fosse il reale ruolo della [OSCURATO:PERSONA]); infine, [OSCURATO:PERSONA] non partecipaagli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, rimane estraneo ai loro accordi.

Inconclusione, emerge dall'istruttoria dibattimentale un ruolo meramente esecutivo,in linea con i compiti di natura legale assegnati a [OSCURATO:PERSONA] all'interno di [OSCURATO:SOCIETA] edella costituenda Ampersand.

Deve quindi pervenirsi alla assoluzione dell'imputatoin ordine ai reati contestati, quanto al primo per difetto dell'elemento psicologicoe quanto al secondo, per non averlo commesso."Il motivo di ricorso coglie nel segno laddove afferma che questi accertamentiin fatto contraddicono frontalmente la ricostruzione operata dal giudice dellariparazione.Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha valorizzato come elementi dicolpa grave circostanze che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non provate: laconsapevolezza della funzione dissimulativa dei contratti, i contatti con i soggettiagevolati.Anche in ordine alla contestazione che riguardava il contratto con VaglioMauro, candidato del [OSCURATO:PERSONA], difetta il confronto con l’ordinanzadi archiviazione del procedimento.In sintesi, il difetto di confronto emerge con particolare evidenza quando siconsidera che l'ordinanza impugnata si limita a richiamare in toto – e in funzioneantagonista – ciò che era stato utilizzato dal giudice della cautela, senza alcunraffronto con la sentenza assolutoria e con l’ordinanza di archiviazione.1.3 Fondato è il profilo di censura diretto a contestare la rilevanza attribuitaal fatto che lo [OSCURATO:PERSONA], in fase cautelare, non avesse contribuito al disvelamentodella sua estraneità alle condotte contestate.Il tema che viene in rilievo è quello del diritto al silenzio e della sua incidenzaai fini del riconoscimento dell’equa riparazione.L’art. 314, comma 1, cod. proc. pen, così come modificato dal d.lgs. 8novembre 2021, n. 188, ha previsto che “L’esercizio da parte dell’imputato dellafacoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto allariparazione di cui al primo periodo”.Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare lanormativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti dellapresunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimentopenali con specifico riferimento alla emanazione di norme comuni sulla protezionedei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 dellaDirettiva).La giurisprudenza di legittimità, pur dopo la modifica legislativa dell’art. 314cod. proc. pen., ha sottolineato come dal silenzio vada tenuta distinta ladichiarazione menzognera.Si è così stabilito che il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ovecausalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamentodell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazioneanche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4,comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsaprospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile alsilenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma3, lett. b) cod. proc. pen.In tal senso si è sostenuto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire unaversione oggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettarefalsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022,Pacifico, Rv. 282581-01).Si è altresì affermato che “in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, lareticenza del richiedente in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante aifini dell'intervento dell'Autorità e/o del suo mantenimento, è suscettibile di incideresull'accertamento dell'eventuale dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento deldiritto alla riparazione, in quanto condotta volontaria fortemente equivoca eambigua, anche a seguito della modifica dell'art. 314, comma 1, ultimo inciso, cod.proc. pen., a opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d. lgs. n. 188 del 2021, postoche la reticenza con riferimento a situazioni, fatti o comportamenti non è condottaassimilabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive previste dall'art.64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.” (Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, Rv.283453 – 01).Venendo alla ricaduta di tali principi sul caso in esame, è stato fondatamenteeccepito che il giudice della riparazione si è limitato a rilevare che il cautelatonon avrebbe contribuito a disvelare la sua estraneità, senza tuttavia spiegare inqual modo si sia dimostrato reticente o quali informazioni avrebbe potuto fornirecon riferimento ad accuse dalle quali è stato poi assolto.Resta pertanto soltanto il silenzio serbato che, alla luce dei menzionatiprincipi, non può ritenersi elemento sufficiente a pregiudicare il diritto allariparazione.Il giudice della riparazione, nel caso in esame, ha indicato l’assenza dicollaborazione da parte del cautelato nel disvelare la propria estraneità, senzatuttavia fornire elementi concreti circa eventuali condotte reticenti o mendaci cheavrebbero potuto incidere sulla valutazione della sua posizione.2.

Per le ragioni espresse, il ricorso deve essere accolto, con annullamentosenza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte di appellodi Roma perché riesamini l'istanza alla luce dei principi sopra esposti.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Roma.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanzeavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, il quale ha concluso perl’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da NaborMaria [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 13 giugnoal 24 luglio 2018, per complessivi quarantuno giorni, seguita da arresti domiciliaridal 24 luglio all'11 settembre 2018, per ulteriori cinquanta giorni. La misura erastata disposta nell'ambito del procedimento penale n. 25278/2017 R.G.N.R. per ireati di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito ai partitipolitici.Il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 aprile 2024, divenuta irrevocabilel'11 maggio 2025, assolveva lo [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo perché il fatto nonsussiste, dal reato di corruzione per non aver commesso il fatto e dal reato difinanziamento illecito ai partiti perché il fatto non costituisce reato.Le indagini avevano riguardato un gruppo di imprenditori facenti capo a LucaParnasi, accusati di aver instaurato rapporti corruttivi con esponenti politici epubblici funzionari in relazione alla realizzazione di uno stadio.[OSCURATO:PERSONA], avvocato assunto come consulente legale dalla società [OSCURATO:SOCIETA].,sarebbe entrato nel gruppo [OSCURATO:PERSONA] negli ultimi mesi dell'indagine, insieme aTalone Gianluca. La sua funzione consisteva nella predisposizione di contrattidestinati a dissimulare le utilità corrisposte a soggetti candidati a elezioni ( [OSCURATO:PERSONA]).Secondo i giudici della riparazione, il ricorrente avrebbe tenutocomportamenti extraprocessuali gravemente negligenti, manifestandoesternamente una contiguità con il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti coinvoltinell'indagine. In particolare, dalle intercettazioni emergevano contatti sistematicicon [OSCURATO:PERSONA] e con gli altri membri del gruppo, la partecipazione a riunioni nellequali si discuteva apertamente di finanziamenti alla politica, la predisposizione dicontratti volti a mascherare le dazioni di denaro.L'ordinanza impugnata ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era presente a un incontrodel 9 gennaio 2018 nel quale [OSCURATO:PERSONA] descriveva i partecipanti come i suoi"collaboratori più stretti" e illustrava il programma di finanziamento alle elezioni.Dalle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti emergevala consapevolezza della funzione dissimulativa dei contratti predisposti, comequello destinato a giustificare il pagamento di 25.000 euro a [OSCURATO:PERSONA] tramite lasocietà [OSCURATO:PERSONA], di fatto riconducibile a quest’ultimo e formalmenterappresentata da [OSCURATO:PERSONA].Analogamente, in relazione al contratto con [OSCURATO:PERSONA], candidato delMovimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato di aver compreso che l'attivitàoggetto del contratto serviva a coprire il finanziamento elettorale.La Corte ha rilevato che questi comportamenti, valutati ex ante, costituivanoelementi di negligenza grave tali da ingenerare l'intervento dell'autoritàgiudiziaria.La condotta del ricorrente era stata percepita come indicativa di una contiguitàagli autori delle condotte criminose, attraverso frequentazioni ambigue chefacevano sospettare un coinvolgimento diretto nelle attività illecite. Durante leindagini e durante la detenzione non erano emersi elementi a discarico, comedimostrava il rigetto della richiesta di riesame.Gli elementi che avevano portato all'assoluzione erano emersi solo in sededibattimentale, quando il ricorrente era già in libertà.L'ordinanza ha infine osservato che, anche in sede di interrogatorio digaranzia, [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a dichiararsi estraneo ai fatti senza fornire alcunelemento significativo a proprio discarico. La scarcerazione era avvenuta per laprossima scadenza dei termini massimi e non per il venir meno degli indizi dicolpevolezza o delle esigenze cautelari, che risultavano solo diminuite.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1 Con la prima censura lamenta l'erronea applicazione dell'art. 314cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenutacolpa grave per comportamenti precedenti all'emissione dell'ordinanza custodiale.La difesa rileva una contraddizione tra le affermazioni della Corte distrettualee gli accertamenti in fatto contenuti nella sentenza di assoluzione.In particolare, quanto al reato associativo, la sentenza ha escluso l'esistenzastessa della struttura criminale contestata, evidenziando che le società del gruppoParnasi non erano asservite alla commissione di reati ma costituivano legittimestrutture imprenditoriali.Le condotte illecite rappresentavano l'espressione di un progetto personale eindividualistico di [OSCURATO:PERSONA], non un programma condiviso con i dipendenti.I soggetti indicati come sodali erano in realtà dipendenti, anche di recenteacquisizione come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], privi di margine di scelta e del potere di opporsialle scelte dell'imprenditore.Quanto al reato di corruzione in relazione al contratto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ilTribunale ha riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva predisposto il contratto seguendo leindicazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale operava secondo i desiderata di [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, secondo la stessa sentenza assolutoria, non è emersa alcuna provache [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della reale funzione del contratto.Analogamente, risulta illogica l'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbesostituito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nella redazione dei contratti negli ultimi mesi. I contrattirelativi ai rapporti illeciti con Lanzalone, Centemero, Manzoni e Mezzacapo eranostati predisposti ben prima dell'assunzione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel giugno 2017, emalgrado ciò l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non era stata neppure iscritta nel registro dellenotizie di reato.La difesa evidenzia inoltre che la Corte distrettuale ha travisato anche specificielementi di prova. Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] nonaveva mai avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA] o con [OSCURATO:PERSONA], come accertato dalla sentenzadi merito. Quanto al contratto [OSCURATO:PERSONA], l'ipotesi accusatoria era stata archiviatadurante le indagini preliminari nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso contesta poi l'addebito di aver tenuto "frequentazioni ambigue" conParnasi. Non può configurarsi colpa grave per il solo fatto di aver prestatoconsulenza legale a un imprenditore incensurato e di averlo frequentatonell'ambito del rapporto professionale.Neppure risulta percorribile la prospettiva della connivenza passiva. [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] potesse integrare una delleipotesi delineate dalla giurisprudenza: venir meno di elementari doveri disolidarietà sociale volti a impedire gravi danni a persone o cose; tollerare laconsumazione di un reato quando l'agente sia in grado di impedirla in ragione diuna posizione di garanzia; rafforzare oggettivamente la volontà criminosadell'agente con la consapevolezza di tale attività.2.2. Con la seconda censura la difesa denuncia l'erronea applicazione dellalegge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpa grave percomportamenti successivi all'emissione dell'ordinanza custodiale.La Corte ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva offerto alcun contributo aldisvelamento della propria estraneità in fase cautelare, non fornendo elementiidonei a comprovare l'assenza di responsabilità. Questo addebito risultaimmotivato.Durante le indagini preliminari erano stati acquisiti tutti gli elementi che hannopoi condotto all'assoluzione, senza necessità di ulteriori approfondimenti probatori.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Va premesso che, quando si configura un'ipotesi di ingiustizia sostanziale– quale quella dedotta nel presente procedimento – il giudice della riparazionedeve valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente oimprudente, abbia colposamente indotto in inganno l'autorità giudiziaria inrelazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.La connotazione solidaristica dell'istituto viene così contemperata con il dovere diresponsabilità gravante su tutti i consociati.Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito cheil giudice della riparazione deve procedere a una autonoma valutazione dellerisultanze processuali rispetto al giudice penale. Il suo compito non consiste nellostabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, bensì nel verificarese quelle stesse condotte si siano poste come fattore condizionante – anche nelconcorso dell'altrui errore – alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n.34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263-01; Sez. U, n. 43 del13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638-01).Inoltre – e questo rappresenta un principio cardine che governa la materia –il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che non sono staticonsiderati tali dal giudice della cognizione, né può ritenere non provatecircostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350-01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017,Quaresima, Rv. 270039-01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015,Patanella, Rv. 262957-01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv.250385-01).L'autonomia dei due giudizi va intesa nel senso che essi hanno un oggettodiverso, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, inchiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, unarivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a undeterminato fatto storico. La ricostruzione di quel fatto storico resta quella operatadai giudici della cognizione.1.2. Nel caso di specie, con riferimento al primo ordine di censure riguardantil’associazione a delinquere e il finanziamento in favore del candidato [OSCURATO:PERSONA],l'ordinanza impugnata non si è confrontata in alcun modo con la sentenza diassoluzione.Il vizio logico dell'ordinanza impugnata si manifesta nel suo stessosvolgimento argomentativo.A pagina 7 del provvedimento (par.36) si afferma che "le risultanze che hannoportato alla sua assoluzione sono emerse solo in sede dibattimentale e sono stateaccertate solo all'esito del giudizio di merito affrontato dallo [OSCURATO:PERSONA], quando era giàlibero".Inoltre, si evidenzia che, come puntualmente sottolineato in ricorso, ilTribunale, a pagina 398 della sentenza di assoluzione, ha affermato: " Non vi è,poi, alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente al corrente della realefunzione del contratto. Non emergono, infatti, contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e NaborZaffiri in merito alla vicenda né vi sono contatti diretti con [OSCURATO:PERSONA](tanto che [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla conversazione con [OSCURATO:PERSONA] sopra riportata,neppure sapeva quale fosse il reale ruolo della [OSCURATO:PERSONA]); infine, [OSCURATO:PERSONA] non partecipaagli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, rimane estraneo ai loro accordi. Inconclusione, emerge dall'istruttoria dibattimentale un ruolo meramente esecutivo,in linea con i compiti di natura legale assegnati a [OSCURATO:PERSONA] all'interno di [OSCURATO:SOCIETA] edella costituenda Ampersand. Deve quindi pervenirsi alla assoluzione dell'imputatoin ordine ai reati contestati, quanto al primo per difetto dell'elemento psicologicoe quanto al secondo, per non averlo commesso."Il motivo di ricorso coglie nel segno laddove afferma che questi accertamentiin fatto contraddicono frontalmente la ricostruzione operata dal giudice dellariparazione.Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha valorizzato come elementi dicolpa grave circostanze che la sentenza di assoluzione ha ritenuto non provate: laconsapevolezza della funzione dissimulativa dei contratti, i contatti con i soggettiagevolati.Anche in ordine alla contestazione che riguardava il contratto con VaglioMauro, candidato del [OSCURATO:PERSONA], difetta il confronto con l’ordinanzadi archiviazione del procedimento.In sintesi, il difetto di confronto emerge con particolare evidenza quando siconsidera che l'ordinanza impugnata si limita a richiamare in toto – e in funzioneantagonista – ciò che era stato utilizzato dal giudice della cautela, senza alcunraffronto con la sentenza assolutoria e con l’ordinanza di archiviazione.1.3 Fondato è il profilo di censura diretto a contestare la rilevanza attribuitaal fatto che lo [OSCURATO:PERSONA], in fase cautelare, non avesse contribuito al disvelamentodella sua estraneità alle condotte contestate.Il tema che viene in rilievo è quello del diritto al silenzio e della sua incidenzaai fini del riconoscimento dell’equa riparazione.L’art. 314, comma 1, cod. proc. pen, così come modificato dal d.lgs. 8novembre 2021, n. 188, ha previsto che “L’esercizio da parte dell’imputato dellafacoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto allariparazione di cui al primo periodo”.Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare lanormativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti dellapresunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimentopenali con specifico riferimento alla emanazione di norme comuni sulla protezionedei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 dellaDirettiva).La giurisprudenza di legittimità, pur dopo la modifica legislativa dell’art. 314cod. proc. pen., ha sottolineato come dal silenzio vada tenuta distinta ladichiarazione menzognera.Si è così stabilito che il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ovecausalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamentodell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazioneanche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4,comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsaprospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile alsilenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma3, lett. b) cod. proc. pen.In tal senso si è sostenuto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire unaversione oggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettarefalsamente situazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022,Pacifico, Rv. 282581-01).Si è altresì affermato che “in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, lareticenza del richiedente in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante aifini dell'intervento dell'Autorità e/o del suo mantenimento, è suscettibile di incideresull'accertamento dell'eventuale dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento deldiritto alla riparazione, in quanto condotta volontaria fortemente equivoca eambigua, anche a seguito della modifica dell'art. 314, comma 1, ultimo inciso, cod.proc. pen., a opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d. lgs. n. 188 del 2021, postoche la reticenza con riferimento a situazioni, fatti o comportamenti non è condottaassimilabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive previste dall'art.64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.” (Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, Rv.283453 – 01).Venendo alla ricaduta di tali principi sul caso in esame, è stato fondatamenteeccepito che il giudice della riparazione si è limitato a rilevare che il cautelatonon avrebbe contribuito a disvelare la sua estraneità, senza tuttavia spiegare inqual modo si sia dimostrato reticente o quali informazioni avrebbe potuto fornirecon riferimento ad accuse dalle quali è stato poi assolto.Resta pertanto soltanto il silenzio serbato che, alla luce dei menzionatiprincipi, non può ritenersi elemento sufficiente a pregiudicare il diritto allariparazione.Il giudice della riparazione, nel caso in esame, ha indicato l’assenza dicollaborazione da parte del cautelato nel disvelare la propria estraneità, senzatuttavia fornire elementi concreti circa eventuali condotte reticenti o mendaci cheavrebbero potuto incidere sulla valutazione della sua posizione.2. Per le ragioni espresse, il ricorso deve essere accolto, con annullamentosenza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte di appellodi Roma perché riesamini l'istanza alla luce dei principi sopra esposti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Roma.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13628/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris