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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22418/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05U953H) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata; considerato che il primo motivo di ricorso (violazione del diritto di difesa in relazione alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento) è manifestamente infondato in quanto le relative eccezioni processuali sono state definite, con corretti argomenti logici e giuridici, dall'ordinanza del 12 giugno 2023) giacché a dispetto di quanto scritto nel ricorso, non vi è in atti alcuna richiesta di trattazione orale (e, peraltro, la richiesta di rinvio per legittimo impedimento non è corredata da alcun documento dimostrativo dell'assunto); ritenuto che il secondo e il terzo motivo, con i quali si censura l'idoneità della minaccia, sia in punto di prova che in relazione all'art. 49, secondo comma, cod. pen., nonché la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, e son quindi estranee al sindacato del presente giudizio; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente vagliando e disattendo, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 8); osservato che il l'ultimo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (cfr. pagg. 8 e 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05U953H) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GEORGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata; considerato che il primo motivo di ricorso (violazione del diritto di difesa in relazione alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento) è manifestamente infondato in quanto le relative eccezioni processuali sono state definite, con corretti argomenti logici e giuridici, dall'ordinanza del 12 giugno 2023) giacché a dispetto di quanto scritto nel ricorso, non vi è in atti alcuna richiesta di trattazione orale (e, peraltro, la richiesta di rinvio per legittimo impedimento non è corredata da alcun documento dimostrativo dell'assunto); ritenuto che il secondo e il terzo motivo, con i quali si censura l'idoneità della minaccia, sia in punto di prova che in relazione all'art. 49, secondo comma, cod. pen., nonché la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, e son quindi estranee al sindacato del presente giudizio; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente vagliando e disattendo, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 8); osservato che il l'ultimo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (cfr. pagg. 8 e 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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