CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 27256/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; • Ritenuto in fatto e diritto letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che dei quattro motivi di ricorso, il primo, dal chiaro portato assorbente, non può ritenersi manifestamente infondato; ritenuto che anche a considerare la recidiva contestata ex art 99, comma 4, cp e i periodi di sospensione maturati in primo grado (per un anno, 1 mese e 26 giorni), alla luce del dato edittale previsto per il reato contestato e ritenuto ( 348 cp) e del momento di consumazione accertato in atti in termini non doversi dall'imputazione ( 1 settembre 2012), il reato si è estinto per prescrizione maturata ( 27 ottobre 2023) dopo la decisione gravata ( 17 agosto 2023); P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato si è estinto per prescrizione. Così deciso in data 7 giugno 2024.