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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 32893/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arrone (CH), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia emessa in data 11/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla memoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e l'inammissibilità nel resto; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale di Terni, emessa in data 04/02/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, quale amministratore unico della Errebi per creare lo spazio soc. coop. a r.l. per azioni, dichiarata fallita in data 23/12/2014.

2. In data 23/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 mancata assunzione di prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., in riferimento alla omessa assunzione, in grado di appello, del consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA], la cui prova dichiarativa appariva decisiva in quanto il suo incarico presupponeva l'esame delle scritture contabili e la loro tenuta, non potendosi ritenere superato l'esame della prova dichiarativa dall'acquisizione della relazione, alla luce della giurisprudenza di legittimità e della disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.; ciò anche alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che ha riportato in maniera incompleta e fuorviante le conclusioni del consulente di parte; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, 192 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, ai fini della prova del dolo della fattispecie contestata non è sufficiente la semplice confusione nella tenuta della contabilità, nel caso di specie neanche sussistente, essendo emerse delle mere irregolarità; peraltro, a differenza di quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, proprio l'assoluzione dal reato di bancarotta distrattiva fraudolenta avrebbe imposto, secondo la giurisprudenza di legittimità, una motivazione maggiormente rigorosa del dolo richiesto dalla fattispecie, soprattutto considerato che tale assoluzione si fonda sugli accertamenti della Guardia di Finanza e sulla relazione del consulente di parte, che aveva dimostrato l'insussistenza delle condotte distrattive, non potendosi, quindi, inferire la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, alla luce dell'assoluzione dalla fattispecie distrattiva, né dalla circostanza che l'imputato non abbia reso spontanee dichiarazioni; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, 192 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, non è possibile ritenere sussistente la bancarotta fraudolenta documentale quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sia reso possibile attraverso documentazione proveniente dallo stesso soggetto fallito, come verificatosi nel caso in esame, in cui il curatore aveva potuto operare la ricostruzione dalla documentazione acquisita, essendo presenti agli atti della società la documentazione circa la cessione d'azienda, che il curatore aveva rinvenuto ed analizzato senza effettuare osservazioni, nonché la documentazione bancaria relativa alle sopravvenienze passive, nonché i bilanci ed i mastrini alla luce dei quali è stata ricostruita la riduzione delle immobilizzazioni, per cui, al più, le irregolarità delle scritture contabili avrebbero potuto configurare la bancarotta documentale semplice; in tal senso, inoltre, la Corte di merito non ha considerato che il teste di P.G. aveva riferito solo in merito alle condotte distrattive, per le quali è intervenuta assoluzione, e che il curatore non aveva affatto svolto accertamenti sulle sopravvenienze attive e sulle operazioni bancarie della società, chiarite, invece, dalla consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] che - alla luce delle considerazioni sulla contabilità, riportate in ricorso - aveva accertato come le scritture contabili permettessero agevolmente la ricostruzione della movimentazione degli affari della società; 2.4 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito respinto il motivo di gravame con cui ci si doleva della revoca dei testi della difesa da parte del primo giudice, posto che la difesa stessa, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva insistito per l'esame dei propri testi; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 217 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto sulla qualificazione della condotta come bancarotta documentale semplice la sentenza impugnata ha, sostanzialmente, omesso ogni motivazione, con particolare riferimento alla prova dell'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.

Il quarto motivo di ricorso, che va logicamente analizzato per primo, risulta infondato: come risulta dagli atti - a cui il Collegio ha acceso, trattandosi di eccezione di matura processuale -, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano stati escussi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], testi della difesa, quindi la difesa aveva giustificato l'assenza per concomitante impegno professionale del teste [OSCURATO:PERSONA], consulente di parte, e il Tribunale aveva invitato le parti a concludere senza revocare, formalmente, l'ammissione del teste; la difesa, tuttavia, nulla aveva osservato.

Come noto, la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa, in assenza di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, determina una nullità di ordine generale, a regime intermedio, che, nel caso in esame, non risulta tempestivamente eccepita dalla parte interessata, una volta che la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale aveva implicitamente implicato la revoca del teste della difesa non ancora escusso (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], RV. 279166, che ha affermato come tale revoca implicita integri una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti; conformi, tra le altre, Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 16/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284577; Sez. 3, n. 29649 del 27/03/2018, Bulletti, Rv. 273590).

Parimenti infondato risulta il primo motivo, posto che la rinnovazione dell'esame del consulente tecnico di parte è stato ritenuto superflua alla luce del contenuto del suo elaborato, dal quale, evidentemente, era desumibile anche lo specifico oggetto dell'incarico - come peraltro indicato in ricorso -, apparendo altrettanto evidente come lo stesso consulente avesse tratto le proprie conclusioni sulla scorta dell'analisi di documentazione contabile rinvenuta.

In tal senso, quindi, la prova dichiarativa non appariva affatto decisiva, non essendo affatto integrato il vizio di cui all'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., come denunziato, rilevando, peraltro, le deduzioni difensive circa l'omessa considerazione delle conclusioni del consulente di parte, in termini di adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata.

Quanto alle doglianze concernenti il vizio di motivazione circa la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, va ricordato che la sentenza di primo grado aveva affermato che l'irregolare tenuta delle scritture contabili non aveva consentito di ricostruire puntualmente il patrimonio della società ed il movimento degli affari, individuando, evidentemente, una fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico, peraltro in coerenza con la formulazione del capo di imputazione.

A fronte di specifici motivi di gravame, fondati anche sulle risultanze della consulenza di parte, la Corte di merito ha affermato che, a fronte della mancata confessione dell'imputato, i testi nulla avrebbero potuto riferire in merito all'elemento psicologico del reato, laddove il curatore, nella propria relazione, aveva evidenziato la rilevanza delle operazioni rispetto alle quali non era stata possibile la ricostruzione, a causa delle modalità di tenuta delle scritture contabili, tant'è che proprio per tale lacunosità non era stato possibile provare le vicende distrattive, per cui il Tribunale aveva pronunciato l'assoluzione dalla bancarotta fraudolenta per distrazione; peraltro, lo stesso consulente della difesa aveva ammesso la sussistenza di errori contabili, laddove il testimoniale raccolto aveva, invece, consentito di accertare che il valore della cessione del ramo di azienda era stato smentito dall'Agenzia delle Entrate, e, in ogni caso, non era stato possibile accertare quale ne fosse stato l'oggetto; era, inoltre, risultato che alcuni crediti risultanti in contabilità erano stati pagati, mentre non sussistevano documenti né a supporto di operazioni indicate in bilancio come sopravvenienze passive, né a sostegno dell'azzeramento delle immobilizzazioni ed alla svalutazione dei crediti.

Tale motivazione appare connotata da evidenti elementi di contraddittorietà: anzitutto, l'affermazione che il dolo, in quanto appartenente alla sfera psicologica del soggetto agente, può essere compiutamente provato solo attraverso una confessione, risulta evidentemente il frutto di una confusione concettuale tra la sfera del motivo a delinquere, che può determinare il soggetto agente, la quale risulta del tutto ininfluente rispetto alla struttura dell'elemento soggettivo, ossia la consapevolezza e la volontà dell'agente medesimo che - alla stregua degli elementi essenziali del reato - può essere provata attraverso tutte le tipologie di prove, documentali e testimoniali, logiche e storiche, tipiche ed atipiche, senza alcuna scala valoriale che ne privilegi, in termini di rilevanza, alcune piuttosto che altre.

Altrettanto incongruo appare, poi, lo snodo motivazionale secondo cui proprio. . l'assoluzione dalle condotte di bancarotta fraudolenta Qtacut~gcle dimostrerebbe, nel caso in esame, la tenuta irregolare della contabilità.

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare e ribadire che l'affermazione di responsabilità in relazione ala fattispecie di bancarotta documentale a dolo generico "non possa derivare dalla mera constatazione dello stato delle scritture contabili, da cui si faccia derivare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; al contrario, infatti, è necessario, con metodo inferenziale, chiarire dalle modalità della condotta contestata la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare l'oggettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, considerato che, in tal caso, viene integrato l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice, di cui all'art. 217, comma secondo, legge fallimentare.

In particolare, si è rilevato come il dolo generico possa essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta la modalità fenomenica dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283659; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384; Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 09/01/2007, Vianello e altro, Rv. 236032)." (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284677, in motivazione).

La motivazione della sentenza impugnata, quindi, non sembra affatto aver tenuto presente tale orientamento ermeneutico, risolvendosi in una argomentazione tautologica, che, tra l'alto, non chiarisce nemmeno quali sarebbero le scritture contabili in rilievo.

Ribadito, infatti, che oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, laddove nel caso di bancarotta semplice documentale, invece, l'illiceità della condotta è circoscritta alle sole scritture obbligatorie (tra le altre: Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 281875; Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867; Sez. 5, n. 44886 del 23/9/2015, Rossi, Rv. 265508; Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 262198; Sez. 5, n. 22593 del 20/4/2012, Pupillo, Rv. 252973; Sez.

F, n. 33402 del 06/08/2009, Castrogiovanni, Rv. 244842; Sez. 5, n. 7165 del 29/1/1977, Alberi, Rv. 136073), occorre, tuttavia, ricordare che ciò non significa affatto che la condotta di bancarotta fraudolenta documentale debba necessariamente investire la totalità delle scritture contabili, rilevando, in tal senso, la dimostrazione che le concrete modalità di tenuta di quelle scritture che risultino lacunose, incomplete, inattendibili, si rifletta in un'accertata impossibilità o estrema difficoltà ricostruttiva, e, quindi, che non sia possibile addivenire ad una ricostruzione della vita dell'impresa alla luce di altra contabilità, anche se ufficiosa, tenuta dall'imprenditore.

Ciò comporta l'onere di individuare quali siano le scritture di volta in volta rilevanti rispetto alla condotta concretamente contestata e, quindi, accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato - il dolo generico nel caso in esame - senza alcuna scorciatoia argomentativa, posto che se è vero, da un punto di vista logico, che la presenza di accertate condotte distrattive rende più agevole la motivazione in riferimento alla sussistenza della condotta di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta della contabilità, non è affatto vero il contrario, come asserito dalla Corte territoriale.

Le condotte distrattive, infatti, implicano, anzitutto, il rigoroso accertamento della precedente disponibilità, da parte dell'imprenditore fallito, dei beni non rinvenuti, e la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni è desumibile anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (da ultimo, Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279204), non potendosi, al contrario, limitarsi ad affermare che dall'omessa o irregolare tenuta della contabilità sia derivata la mancanza di prova delle distrazioni, a maggior ragione laddove, poi, la stessa sentenza impugnata fa riferimento a condotte aventi ad oggetto beni che pacificamente rientravano nel patrimonio dell'imprenditore, quale, ad esempio, l'azienda compendio di cessione.

Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze, che procederà all'analisi del compendio probatorio in riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, ricostruendone le concrete modalità di manifestazione, nel caso di specie, ed illustrando le prove a sostegno dell'elemento soggettivo della fattispecie, alla luce dei pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arrone (CH), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia emessa in data 11/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla memoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e l'inammissibilità nel resto; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale di Terni, emessa in data 04/02/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, quale amministratore unico della Errebi per creare lo spazio soc. coop. a r.l. per azioni, dichiarata fallita in data 23/12/2014. 2. In data 23/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 mancata assunzione di prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., in riferimento alla omessa assunzione, in grado di appello, del consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA], la cui prova dichiarativa appariva decisiva in quanto il suo incarico presupponeva l'esame delle scritture contabili e la loro tenuta, non potendosi ritenere superato l'esame della prova dichiarativa dall'acquisizione della relazione, alla luce della giurisprudenza di legittimità e della disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.; ciò anche alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che ha riportato in maniera incompleta e fuorviante le conclusioni del consulente di parte; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, 192 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, ai fini della prova del dolo della fattispecie contestata non è sufficiente la semplice confusione nella tenuta della contabilità, nel caso di specie neanche sussistente, essendo emerse delle mere irregolarità; peraltro, a differenza di quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, proprio l'assoluzione dal reato di bancarotta distrattiva fraudolenta avrebbe imposto, secondo la giurisprudenza di legittimità, una motivazione maggiormente rigorosa del dolo richiesto dalla fattispecie, soprattutto considerato che tale assoluzione si fonda sugli accertamenti della Guardia di Finanza e sulla relazione del consulente di parte, che aveva dimostrato l'insussistenza delle condotte distrattive, non potendosi, quindi, inferire la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, alla luce dell'assoluzione dalla fattispecie distrattiva, né dalla circostanza che l'imputato non abbia reso spontanee dichiarazioni; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, 192 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, non è possibile ritenere sussistente la bancarotta fraudolenta documentale quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sia reso possibile attraverso documentazione proveniente dallo stesso soggetto fallito, come verificatosi nel caso in esame, in cui il curatore aveva potuto operare la ricostruzione dalla documentazione acquisita, essendo presenti agli atti della società la documentazione circa la cessione d'azienda, che il curatore aveva rinvenuto ed analizzato senza effettuare osservazioni, nonché la documentazione bancaria relativa alle sopravvenienze passive, nonché i bilanci ed i mastrini alla luce dei quali è stata ricostruita la riduzione delle immobilizzazioni, per cui, al più, le irregolarità delle scritture contabili avrebbero potuto configurare la bancarotta documentale semplice; in tal senso, inoltre, la Corte di merito non ha considerato che il teste di P.G. aveva riferito solo in merito alle condotte distrattive, per le quali è intervenuta assoluzione, e che il curatore non aveva affatto svolto accertamenti sulle sopravvenienze attive e sulle operazioni bancarie della società, chiarite, invece, dalla consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] che - alla luce delle considerazioni sulla contabilità, riportate in ricorso - aveva accertato come le scritture contabili permettessero agevolmente la ricostruzione della movimentazione degli affari della società; 2.4 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito respinto il motivo di gravame con cui ci si doleva della revoca dei testi della difesa da parte del primo giudice, posto che la difesa stessa, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva insistito per l'esame dei propri testi; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 217 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto sulla qualificazione della condotta come bancarotta documentale semplice la sentenza impugnata ha, sostanzialmente, omesso ogni motivazione, con particolare riferimento alla prova dell'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito illustrate. Il quarto motivo di ricorso, che va logicamente analizzato per primo, risulta infondato: come risulta dagli atti - a cui il Collegio ha acceso, trattandosi di eccezione di matura processuale -, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano stati escussi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], testi della difesa, quindi la difesa aveva giustificato l'assenza per concomitante impegno professionale del teste [OSCURATO:PERSONA], consulente di parte, e il Tribunale aveva invitato le parti a concludere senza revocare, formalmente, l'ammissione del teste; la difesa, tuttavia, nulla aveva osservato. Come noto, la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa, in assenza di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, determina una nullità di ordine generale, a regime intermedio, che, nel caso in esame, non risulta tempestivamente eccepita dalla parte interessata, una volta che la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale aveva implicitamente implicato la revoca del teste della difesa non ancora escusso (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], RV. 279166, che ha affermato come tale revoca implicita integri una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti; conformi, tra le altre, Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 16/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284577; Sez. 3, n. 29649 del 27/03/2018, Bulletti, Rv. 273590). Parimenti infondato risulta il primo motivo, posto che la rinnovazione dell'esame del consulente tecnico di parte è stato ritenuto superflua alla luce del contenuto del suo elaborato, dal quale, evidentemente, era desumibile anche lo specifico oggetto dell'incarico - come peraltro indicato in ricorso -, apparendo altrettanto evidente come lo stesso consulente avesse tratto le proprie conclusioni sulla scorta dell'analisi di documentazione contabile rinvenuta. In tal senso, quindi, la prova dichiarativa non appariva affatto decisiva, non essendo affatto integrato il vizio di cui all'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., come denunziato, rilevando, peraltro, le deduzioni difensive circa l'omessa considerazione delle conclusioni del consulente di parte, in termini di adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata. Quanto alle doglianze concernenti il vizio di motivazione circa la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, va ricordato che la sentenza di primo grado aveva affermato che l'irregolare tenuta delle scritture contabili non aveva consentito di ricostruire puntualmente il patrimonio della società ed il movimento degli affari, individuando, evidentemente, una fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico, peraltro in coerenza con la formulazione del capo di imputazione. A fronte di specifici motivi di gravame, fondati anche sulle risultanze della consulenza di parte, la Corte di merito ha affermato che, a fronte della mancata confessione dell'imputato, i testi nulla avrebbero potuto riferire in merito all'elemento psicologico del reato, laddove il curatore, nella propria relazione, aveva evidenziato la rilevanza delle operazioni rispetto alle quali non era stata possibile la ricostruzione, a causa delle modalità di tenuta delle scritture contabili, tant'è che proprio per tale lacunosità non era stato possibile provare le vicende distrattive, per cui il Tribunale aveva pronunciato l'assoluzione dalla bancarotta fraudolenta per distrazione; peraltro, lo stesso consulente della difesa aveva ammesso la sussistenza di errori contabili, laddove il testimoniale raccolto aveva, invece, consentito di accertare che il valore della cessione del ramo di azienda era stato smentito dall'Agenzia delle Entrate, e, in ogni caso, non era stato possibile accertare quale ne fosse stato l'oggetto; era, inoltre, risultato che alcuni crediti risultanti in contabilità erano stati pagati, mentre non sussistevano documenti né a supporto di operazioni indicate in bilancio come sopravvenienze passive, né a sostegno dell'azzeramento delle immobilizzazioni ed alla svalutazione dei crediti. Tale motivazione appare connotata da evidenti elementi di contraddittorietà: anzitutto, l'affermazione che il dolo, in quanto appartenente alla sfera psicologica del soggetto agente, può essere compiutamente provato solo attraverso una confessione, risulta evidentemente il frutto di una confusione concettuale tra la sfera del motivo a delinquere, che può determinare il soggetto agente, la quale risulta del tutto ininfluente rispetto alla struttura dell'elemento soggettivo, ossia la consapevolezza e la volontà dell'agente medesimo che - alla stregua degli elementi essenziali del reato - può essere provata attraverso tutte le tipologie di prove, documentali e testimoniali, logiche e storiche, tipiche ed atipiche, senza alcuna scala valoriale che ne privilegi, in termini di rilevanza, alcune piuttosto che altre. Altrettanto incongruo appare, poi, lo snodo motivazionale secondo cui proprio. . l'assoluzione dalle condotte di bancarotta fraudolenta Qtacut~gcle dimostrerebbe, nel caso in esame, la tenuta irregolare della contabilità. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare e ribadire che l'affermazione di responsabilità in relazione ala fattispecie di bancarotta documentale a dolo generico "non possa derivare dalla mera constatazione dello stato delle scritture contabili, da cui si faccia derivare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; al contrario, infatti, è necessario, con metodo inferenziale, chiarire dalle modalità della condotta contestata la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare l'oggettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, considerato che, in tal caso, viene integrato l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice, di cui all'art. 217, comma secondo, legge fallimentare. In particolare, si è rilevato come il dolo generico possa essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta la modalità fenomenica dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283659; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384; Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 09/01/2007, Vianello e altro, Rv. 236032)." (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284677, in motivazione). La motivazione della sentenza impugnata, quindi, non sembra affatto aver tenuto presente tale orientamento ermeneutico, risolvendosi in una argomentazione tautologica, che, tra l'alto, non chiarisce nemmeno quali sarebbero le scritture contabili in rilievo. Ribadito, infatti, che oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, laddove nel caso di bancarotta semplice documentale, invece, l'illiceità della condotta è circoscritta alle sole scritture obbligatorie (tra le altre: Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 281875; Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867; Sez. 5, n. 44886 del 23/9/2015, Rossi, Rv. 265508; Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 262198; Sez. 5, n. 22593 del 20/4/2012, Pupillo, Rv. 252973; Sez. F, n. 33402 del 06/08/2009, Castrogiovanni, Rv. 244842; Sez. 5, n. 7165 del 29/1/1977, Alberi, Rv. 136073), occorre, tuttavia, ricordare che ciò non significa affatto che la condotta di bancarotta fraudolenta documentale debba necessariamente investire la totalità delle scritture contabili, rilevando, in tal senso, la dimostrazione che le concrete modalità di tenuta di quelle scritture che risultino lacunose, incomplete, inattendibili, si rifletta in un'accertata impossibilità o estrema difficoltà ricostruttiva, e, quindi, che non sia possibile addivenire ad una ricostruzione della vita dell'impresa alla luce di altra contabilità, anche se ufficiosa, tenuta dall'imprenditore. Ciò comporta l'onere di individuare quali siano le scritture di volta in volta rilevanti rispetto alla condotta concretamente contestata e, quindi, accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato - il dolo generico nel caso in esame - senza alcuna scorciatoia argomentativa, posto che se è vero, da un punto di vista logico, che la presenza di accertate condotte distrattive rende più agevole la motivazione in riferimento alla sussistenza della condotta di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta della contabilità, non è affatto vero il contrario, come asserito dalla Corte territoriale. Le condotte distrattive, infatti, implicano, anzitutto, il rigoroso accertamento della precedente disponibilità, da parte dell'imprenditore fallito, dei beni non rinvenuti, e la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni è desumibile anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (da ultimo, Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279204), non potendosi, al contrario, limitarsi ad affermare che dall'omessa o irregolare tenuta della contabilità sia derivata la mancanza di prova delle distrazioni, a maggior ragione laddove, poi, la stessa sentenza impugnata fa riferimento a condotte aventi ad oggetto beni che pacificamente rientravano nel patrimonio dell'imprenditore, quale, ad esempio, l'azienda compendio di cessione. Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze, che procederà all'analisi del compendio probatorio in riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, ricostruendone le concrete modalità di manifestazione, nel caso di specie, ed illustrando le prove a sostegno dell'elemento soggettivo della fattispecie, alla luce dei pr
Sentenza Cassazione n. 32893/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris