Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2023
ECLI:EU:T:2023:53
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0538_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 febbraio 2023 –
PBL e WA / Commissione
(causa T‑538/21) (
1
)
«Aiuti di Stato – Aiuto in favore di una società calcistica – Diniego di registrazione di una denuncia depositata da uno dei membri di una società calcistica – Qualità di parte interessata»
1.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 11)
2.
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Aiuto in favore di una società calcistica – Persona fisica, membro della società calcistica e di un’associazione di tifosi di detta società – Necessità, per tale persona, di dimostrare l’incidenza concreta dell’aiuto sulla sua situazione
[Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)]
(v. punti 22‑35, 39‑49)
3.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punto 36)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]: Plus que des supporters (PBL) e WA sono condannati alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
(
1
)
GU C 431 del 25.10.2021
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