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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2023

ECLI:EU:T:2023:53
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0538_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 febbraio 2023 – PBL e WA / Commissione (causa T‑538/21) ( 1 ) «Aiuti di Stato – Aiuto in favore di una società calcistica – Diniego di registrazione di una denuncia depositata da uno dei membri di una società calcistica – Qualità di parte interessata»

1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 11)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Aiuto in favore di una società calcistica – Persona fisica, membro della società calcistica e di un’associazione di tifosi di detta società – Necessità, per tale persona, di dimostrare l’incidenza concreta dell’aiuto sulla sua situazione [Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)] (v. punti 22‑35, 39‑49)

3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 36) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]: Plus que des supporters (PBL) e WA sono condannati alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. ( 1 ) GU C 431 del 25.10.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0538_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 febbraio 2023 – PBL e WA / Commissione (causa T‑538/21) ( 1 ) «Aiuti di Stato – Aiuto in favore di una società calcistica – Diniego di registrazione di una denuncia depositata da uno dei membri di una società calcistica – Qualità di parte interessata» 1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 11) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Interessato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Aiuto in favore di una società calcistica – Persona fisica, membro della società calcistica e di un’associazione di tifosi di detta società – Necessità, per tale persona, di dimostrare l’incidenza concreta dell’aiuto sulla sua situazione [Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)] (v. punti 22‑35, 39‑49) 3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 36) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]: Plus que des supporters (PBL) e WA sono condannati alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. ( 1 ) GU C 431 del 25.10.2021 .
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