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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 43486/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Genova con ordinanza del 14 aprile 2021 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Savona del 21 luglio 2020 per essere lo stesso tardivo.

La Corte ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata depositata tempestivamente il 26 agosto 2020 entro il termine di 60 gironi scadente il 19 settembre 2020 (giorno non festivo) fissato ex art. 544 comma 3 cod. proc. pen. e che l'impugnazione era stata depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 4 novembre 2020, ovvero oltre il termine di 45 giorni scadente il 3 novembre 2020, giorno non festivo.

2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto ricorso a mezzo del difensore formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha affermato che il termine per appellare la sentenza in realtà sarebbe scaduto il giorno 4 novembre 2020 in quanto nel computo dei 45 giorni non si sarebbe dovuto partire quale dies a quo dal 20 settembre 2020, in quanto festivo, ma dal giorno successivo.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione della sospensione dei termini feriali ai termini per la redazione della sentenza.

Il ricorrente sottolinea che la legge 10 novembre 2014 n. 162 ha ridotto a trenta giorni il congedo feriale dei magistrati e ha previsto la sospensione dei termini processuali dal 10 al 31 agosto: in virtù di tali modifiche dovrebbe ritenersi che nel periodo feriale anche il termine per la redazione della motivazione della sentenza sia sospeso.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

L'art. 172 cod. proc. pen. prevede che i termini si computano secondo il calendario comune (comma 2 ) e che, salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora e il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, ma si computa l'ultima ora e l'ultimo giorno (comma 4); se il termine stabilito a giorni scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (comma 3).In caso di sentenza con riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame ex art. 585, comma 2, lett.c), cod. proc. pen., comincia a decorrere, secondo il prevalente orientamento di legittimità cui il collegio aderisce e che ormai si sta consolidando, dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga il predetto art.585 (Sez. 6 n. 23608 del 27/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283273; sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020 dep 2021, Olmetti, Rv. 280927).

La formulazione letterale dell'art. 172 comma 3 cod. proc. pen. supra richiamato impone di ritenere che la proroga di diritto al giorno non festivo riguarda esclusivamente la scadenza del termine che venga a cadere in giorno festivo e non anche l'inizio della decorrenza, che dunque non è prorogata di diritto nell'ipotesi in cui il primo giorno sia festivo (Sez. 2, n. 24277 del 14/05/2014, Ayeboua, Rv. 259718; Sez. 3, n. 133 del 19/11/2008 dep. 2009, Santoro, Rv. 242261).

Nel caso di specie, dunque, correttamente la Corte di Appello ha calcolato quale dies a quo per il computo del termine di 45 giorni per il deposito della impugnazione, il 20 settembre 2020, ovvero il giorno successivo alla data di scadenza del termine in cui era stata riservata la motivazione, a nulla rilevando che tale giorno fosse festivo.

Il termine per depositare l'impugnazione nel caso in esame scadeva il giorno 3 novembre 2020, sicchè l'appello depositato il 4 novembre 2020 era tardivo.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il principio per cui i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale era già stato espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite n. 7478 del 19/06/1996 Giacomini.

Tale principio è stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni, essendosi riaffermato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento (Sez.

U, n. 42361 del 20/07/2017, D'[OSCURATO:PERSONA]. 270586). 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] il 3 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] ensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Genova con ordinanza del 14 aprile 2021 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Savona del 21 luglio 2020 per essere lo stesso tardivo. La Corte ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata depositata tempestivamente il 26 agosto 2020 entro il termine di 60 gironi scadente il 19 settembre 2020 (giorno non festivo) fissato ex art. 544 comma 3 cod. proc. pen. e che l'impugnazione era stata depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 4 novembre 2020, ovvero oltre il termine di 45 giorni scadente il 3 novembre 2020, giorno non festivo. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto ricorso a mezzo del difensore formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha affermato che il termine per appellare la sentenza in realtà sarebbe scaduto il giorno 4 novembre 2020 in quanto nel computo dei 45 giorni non si sarebbe dovuto partire quale dies a quo dal 20 settembre 2020, in quanto festivo, ma dal giorno successivo. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione della sospensione dei termini feriali ai termini per la redazione della sentenza. Il ricorrente sottolinea che la legge 10 novembre 2014 n. 162 ha ridotto a trenta giorni il congedo feriale dei magistrati e ha previsto la sospensione dei termini processuali dal 10 al 31 agosto: in virtù di tali modifiche dovrebbe ritenersi che nel periodo feriale anche il termine per la redazione della motivazione della sentenza sia sospeso. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 172 cod. proc. pen. prevede che i termini si computano secondo il calendario comune (comma 2 ) e che, salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora e il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, ma si computa l'ultima ora e l'ultimo giorno (comma 4); se il termine stabilito a giorni scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (comma 3).In caso di sentenza con riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame ex art. 585, comma 2, lett.c), cod. proc. pen., comincia a decorrere, secondo il prevalente orientamento di legittimità cui il collegio aderisce e che ormai si sta consolidando, dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga il predetto art.585 (Sez. 6 n. 23608 del 27/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283273; sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020 dep 2021, Olmetti, Rv. 280927). La formulazione letterale dell'art. 172 comma 3 cod. proc. pen. supra richiamato impone di ritenere che la proroga di diritto al giorno non festivo riguarda esclusivamente la scadenza del termine che venga a cadere in giorno festivo e non anche l'inizio della decorrenza, che dunque non è prorogata di diritto nell'ipotesi in cui il primo giorno sia festivo (Sez. 2, n. 24277 del 14/05/2014, Ayeboua, Rv. 259718; Sez. 3, n. 133 del 19/11/2008 dep. 2009, Santoro, Rv. 242261). Nel caso di specie, dunque, correttamente la Corte di Appello ha calcolato quale dies a quo per il computo del termine di 45 giorni per il deposito della impugnazione, il 20 settembre 2020, ovvero il giorno successivo alla data di scadenza del termine in cui era stata riservata la motivazione, a nulla rilevando che tale giorno fosse festivo. Il termine per depositare l'impugnazione nel caso in esame scadeva il giorno 3 novembre 2020, sicchè l'appello depositato il 4 novembre 2020 era tardivo. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il principio per cui i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale era già stato espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite n. 7478 del 19/06/1996 Giacomini. Tale principio è stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni, essendosi riaffermato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'[OSCURATO:PERSONA]. 270586). 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] il 3 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] ensore Il Presidente
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