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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03729/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14041-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 14041 sez.MT -ud. 13 - 12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 913/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 913/04/2020 con cui la CTR per le Marche ha confermato la sentenza resa in primo grado dalla CTP di Ancona, pronunciatasi in favore della società contribuente.

Quest’ultima, società di capitali a ristretta base familiare, era invero stata oggetto di accertamento analitico induttivo per maggiori redditi accertati e di cui si presumeva l’attribuzione ai soci.

Segnatamente la CTR riteneva che la società contribuente avesse adempiuto al suo onere probatorio, fornendo plurime prove contrarie.

In particolare veniva fornita documentazione comprovante l’errata definizione del margine di ricarico per omessa considerazione degli sfridi (materiali di scarto da lavorazioni), la consistente produzione giornaliera di rifiuti (con una percentuale del 6,73%, ben superiore all’1% stimato dall’Ufficio), la dettagliata ricostruzione delle iscrizioni dei beni nell’inventario alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: prove contrarie che, secondo la CTR, meritavano una adeguata controreplica da parte dall’Ufficio, per vero non fornita.

Invoca la cassazione della sentenza il patrono erariale che si affida a due motivi, cui resiste la società contribuente con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO Con la prima doglianza l’Amministrazione finanziaria lamenta la nullità della sentenza per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132, co. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1., co. 2, e 36, co. 4, d.lgs. n. 546/1992 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

Afferma che la CTR avrebbe reso una motivazione carente, non avendo preso posizione sulle varie contestazioni mosse dall’Ufficio.

In materia è stato affermato che «Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita Ric. 2021 n. 14041 sez.MT -ud. 13 - 12-2022 - 3 - confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un 'esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass.

V, 9/3/2011, n. 5583)» (cfr. Cass., V, n. 7662/2020).

Nella fattispecie in esame la CTR ha reso una decisione adeguatamente motivata avendo reso manifesto il ragionamento logico - giuridico seguito, basato sulla preminenza delle prove documentali contrarie offerte dalla contribuente rispetto all’attività accertativa e presuntiva svolta dall’Ufficio.

Con il secondo motivo la parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39, co. 1, lett. d) d.P.R. n. 600/1973 e degli artt.2697 e 2729 c.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c..

Afferma, in sostanza, che l’apporto probatorio, anche presuntivo, fornito dall’Amministrazione finanziaria può essere superato dal contribuente solo a fronte di prove gravi, precise e concordanti, non potendo trattarsi di prove generiche, come invece sarebbe avvenuto nel caso di specie.

Orbene, in tema di accertamento analitico induttivo questa Corte ha più volte ribadito come al contribuente sia data la facoltà di superare le prove fornite dall’Amministrazione finanziaria, ivi fornendo «la prova contraria, anche mediante presunzioni, dirette a far venire meno l'idoneità della prova presuntiva fatta valere dall'amministrazione finanziaria a fondamento della propria pretesa» (cfr. Cass., V, n. 7534/2021).

La CTR, con accertamento di fatto congruamente motivato e come tale insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che le prove, anche documentali, Ric. 2021 n. 14041 sez.MT -ud. 13 - 12-2022 - 4 - offerte dalla contribuente fossero sufficienti a sconfessare l’attività accertativa svolta dall’Ufficio.

Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimbo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14041-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 14041 sez.MT -ud. 13 - 12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 913/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 913/04/2020 con cui la CTR per le Marche ha confermato la sentenza resa in primo grado dalla CTP di Ancona, pronunciatasi in favore della società contribuente. Quest’ultima, società di capitali a ristretta base familiare, era invero stata oggetto di accertamento analitico induttivo per maggiori redditi accertati e di cui si presumeva l’attribuzione ai soci. Segnatamente la CTR riteneva che la società contribuente avesse adempiuto al suo onere probatorio, fornendo plurime prove contrarie. In particolare veniva fornita documentazione comprovante l’errata definizione del margine di ricarico per omessa considerazione degli sfridi (materiali di scarto da lavorazioni), la consistente produzione giornaliera di rifiuti (con una percentuale del 6,73%, ben superiore all’1% stimato dall’Ufficio), la dettagliata ricostruzione delle iscrizioni dei beni nell’inventario alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: prove contrarie che, secondo la CTR, meritavano una adeguata controreplica da parte dall’Ufficio, per vero non fornita. Invoca la cassazione della sentenza il patrono erariale che si affida a due motivi, cui resiste la società contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con la prima doglianza l’Amministrazione finanziaria lamenta la nullità della sentenza per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132, co. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1., co. 2, e 36, co. 4, d.lgs. n. 546/1992 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. Afferma che la CTR avrebbe reso una motivazione carente, non avendo preso posizione sulle varie contestazioni mosse dall’Ufficio. In materia è stato affermato che «Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita Ric. 2021 n. 14041 sez.MT -ud. 13 - 12-2022 - 3 - confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un 'esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, 9/3/2011, n. 5583)» (cfr. Cass., V, n. 7662/2020). Nella fattispecie in esame la CTR ha reso una decisione adeguatamente motivata avendo reso manifesto il ragionamento logico - giuridico seguito, basato sulla preminenza delle prove documentali contrarie offerte dalla contribuente rispetto all’attività accertativa e presuntiva svolta dall’Ufficio. Con il secondo motivo la parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39, co. 1, lett. d) d.P.R. n. 600/1973 e degli artt.2697 e 2729 c.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. Afferma, in sostanza, che l’apporto probatorio, anche presuntivo, fornito dall’Amministrazione finanziaria può essere superato dal contribuente solo a fronte di prove gravi, precise e concordanti, non potendo trattarsi di prove generiche, come invece sarebbe avvenuto nel caso di specie. Orbene, in tema di accertamento analitico induttivo questa Corte ha più volte ribadito come al contribuente sia data la facoltà di superare le prove fornite dall’Amministrazione finanziaria, ivi fornendo «la prova contraria, anche mediante presunzioni, dirette a far venire meno l'idoneità della prova presuntiva fatta valere dall'amministrazione finanziaria a fondamento della propria pretesa» (cfr. Cass., V, n. 7534/2021). La CTR, con accertamento di fatto congruamente motivato e come tale insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che le prove, anche documentali, Ric. 2021 n. 14041 sez.MT -ud. 13 - 12-2022 - 4 - offerte dalla contribuente fossero sufficienti a sconfessare l’attività accertativa svolta dall’Ufficio. Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimbo
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