CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 17302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1392-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 1511/2020 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 05/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1392/2021 Numero sezionale 3607/2022 Numero di raccolta generale 17302/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 Rilevato che: 1. il Tribunale di Monza ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., proposto ai sensi dell’art. 98 l.fall. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], contro l’esclusione del rango prededucibile del proprio credito di euro 5.836,48 – maturato per l’attività di «assistenza rappresentanza consulenza e difesa nella procedura ai sensi degli artt. 6 e 14 l.f.», sostanziatasi nella predisposizione del ricorso per fallimento “in proprio” della società Astro – ammesso al passivo fallimentare in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; 1.1. avverso detta decisione il reclamante ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria; 1.2. gli intimati non hanno svolto difese; 2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2.1 con il primo motivo si deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 111 co. 2 l.f. sulla base dell’errato presupposto della necessità di un’utilità concreta per la massa dei creditori», per avere il tribunale affermato «che il credito vantato dall'odierno opponente non possa qualificarsi come funzionale allo svolgimento della procedura, laddove si consideri che l’istanza di fallimento era stata in precedenza già depositata da due dipendenti della società fallita, come correttamente rilevato dal giudice delegato», in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la prededuzione non è condizionata all’utilità in concreto per la massa dei creditori; 2.2. il secondo mezzo denuncia analogamente «violazione e falsa applicazione dell’art. 111 co. 2 l.f. sulla base dell’errata valutazione dell’interesse tutelato dalla norma», per avere il tribunale escluso la prededucibilità del credito – riconosciuto nell’an e nel quantum – «per la ritenuta assenza di funzionalità», trattandosi di «attività superflua rispetto all'apertura del fallimento, e priva di ulteriore nesso funzionale di utilità per la procedura», senza considerare che l’art. 111, co. 2, l.fall. sarebbe diretto a «non scoraggiare l’intervento del Ric. 2021 n. 01392 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1392/2021 Numero sezionale 3607/2022 Numero di raccolta generale 17302/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 professionista» e che, se questi «fosse stato pagato integralmente prima del deposito della domanda di fallimento, l'esenzione dalla revocabilità del pagamento gli sarebbe stata garantita dall'art. 67 co. 3 lett. a) l.f.»; 2.3. il terzo motivo lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 14 l.f. sulla base dell'errata ritenuta coincidente finalità e presupposti delle due norme», per avere il tribunale erroneamente valorizzato il fatto che «nel momento in cui il difensore ha svolto l'attività la procedura risultava ormai avviata ed era già stato ricevuto dall'imprenditore l'ordine di cui all'art. 15 co. 4 l.f. in virtù del quale il medesimo doveva depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché una situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata» e che, «pur in mancanza del suo ricorso ex art. 14 l.f. l'imprenditore avrebbe ricevuto con la sentenza dichiarativa di fallimento l'ordine previsto dall'art. 16 co.1 n. 3) l.f. di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori entro tre giorni (..) come lo stato analitico ed estimativo dell'attività di impresa che il debitore avrebbe dovuto fornire compilando il questionario ricevuto con il decreto di fissazione di udienza, ovvero di attività che agevolmente sarebbe stata svolta dagli organi fallimentari»; secondo il ricorrente, tale ragionamento presupporrebbe «che gli atti di cui all'art. 14 e quelli di cui all'art. 6 si equivalgono in tutto mentre così non è: attraverso l'art. 6 il creditore deve dimostrare l'insolvenza del debitore, mentre attraverso l'art. 14 quest'ultimo non deve limitarsi ad affermarla ma deve altresì offrire una rappresentazione dello stato dell'impresa assai più diffusa e volta ad agevolare il compito degli organi della procedura che affronteranno l'incarico liquidatorio»; di qui la prededucibilità del credito del professionista «che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio» (Cass.17596/2019); 3. tutte le censure non possono trovare accoglimento, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite in tema di prededuzione dei crediti ex art. 111 co. 2, l.fall. (Cass. Sez. U, 42093/2021); 4. è pur vero che in precedenza questa Corte aveva affermato che «il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per Ric. 2021 n. 01392 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 1392/2021 Numero sezionale 3607/2022 Numero di raccolta generale 17302/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, comma 4, l. fall., ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» (Cass. 18922/2014, 17596/2019); 4.1. tuttavia, le Sezioni Unite citate, componendo un contrasto insorto all’interno della Corte, hanno chiarito, tra l’altro (p.to 39), che un simile riconoscimento non può avvenire “de plano”, bensì sulla base di un accertamento, in concreto, che le prestazioni rese siano state effettivamente strumentali e funzionali alla procedura (cfr. Cass.25313/2021); 4.2. nel caso di specie, tale accertamento nel merito vi è stato e, come tale, è insindacabile in questa sede, in assenza di censure motivazionali; 5. nulla sulle spese, in assenza di difese del Fallimento intimato; 6. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 06/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 01392 sez. M1 - ud. 06-04-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T