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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07101/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di TREVISOdato av/Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per essere stato proposto fuori termine.

2. Il termine di impugnazione di 45 giorni non risulta rispettato; la sentenza è stata depositata il 1 giugno 2022 entro i 60 giorni indicati per il deposito.

Il ricorso in cassazione è stato proposto dopo i 45 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla pronuncia della decisione (vedi art. 585, comma 1 lettera C e 544 comma 3, cod. proc. pen.).

Alla dichiarazione di inammissibilutà consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di TREVISOdato av/Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per essere stato proposto fuori termine. 2. Il termine di impugnazione di 45 giorni non risulta rispettato; la sentenza è stata depositata il 1 giugno 2022 entro i 60 giorni indicati per il deposito. Il ricorso in cassazione è stato proposto dopo i 45 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla pronuncia della decisione (vedi art. 585, comma 1 lettera C e 544 comma 3, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilutà consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/1
Sentenza Cassazione n. 07101/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris