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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 03454/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10925-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. 02581430416, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] 02529200418, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n.

R.G. 347/2020 del TRIBUNALE di URBINO, depositata il 10.3.2021; F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 Numero sezionale 483/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata Numero di raccolta generale 3454/2022Data pubblicazione 03/02/2022 del 18.1.2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che la Corte riunita in camera di consiglio, accolga il regolamento di competenza.

Conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & c., poi [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], ha ottenuto dal Tribunale di Urbino un decreto ingiuntivo per l’importo di € 31.525,62, oltre accessori, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in ragione del mancato pagamento di alcune fatture per la fornitura di basi precotte per pizza.

Ha proposto opposizione al predetto decreto la [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tribunale di Urbino, chiamando in causa anche la Cibodivino di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento della commissione da parte della [OSCURATO:PERSONA] & Cuore e della Cibodivino di atti di concorrenza sleale ex art.2598 cod.civ. in suo danno e il risarcimento dei danni provocati.

In particolare, la [OSCURATO:SOCIETA] ha sostenuto di aver avviato nel 2017 una collaborazione commerciale con [OSCURATO:PERSONA] & Cuore, in regime di esclusiva, volta alla produzione di basi precotte per pizza di pregio speciale, al cui fine essa aveva preventivamente approfondito sia la composizione delle materie prime, sia il processo di lavorazione in atmosfera modificata; ha aggiunto che in questo contesto - in cui [OSCURATO:PERSONA] & Cuore produceva solo per [OSCURATO:SOCIETA] ed essa acquistava solo da [OSCURATO:PERSONA] & Cuore - aveva trasmesso alla controparte le informazioni di carattere tecnico per la preparazione e il confezionamento delle basi e aveva condiviso le schede anagrafiche dei clienti, con l’indicazione F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 Numero sezionale 483/2022 dei prezzi praticati; ha infine assunto che [OSCURATO:PERSONA] & Cuore aveva interrotto il Numero di raccolta generale 3454/2022Data pubblicazione 03/02/2022 rapporto, iniziando a collaborare con la Cibodivino alla quale aveva ceduto le anagrafiche clienti.

2. Dinanzi al Tribunale, mentre la Cibodivino restava contumace, si è costituita la sola convenuta opposta [OSCURATO:PERSONA] & Cuore, che ha eccepito in via preliminare l’incompetenza del Tribunale di Urbino e ha sostenuto la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa di Ancona, poiché la controversia verteva in tema di concorrenza sleale interferente anche indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.

3. Con ordinanza del 10.3.2021, comunicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Urbino ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha rimesso la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale delle Imprese di Ancona, ritenuto competente per materia a fronte di una asserita turbativa dei diritti di proprietà industriale e intellettuale in tema di composizione e processo di produzione del prodotto.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza la [OSCURATO:SOCIETA] con atto notificato il 9.4.2021, sostenendo che la propria domanda di concorrenza sleale non aveva per oggetto segreti aziendali tutelabili ex art.98 e 99 c.p.i., i cui requisiti, non a caso, non erano stati dedotti e pertanto non configurava una fattispecie anche indirettamente interferente con diritti di proprietà industriale.

5. Le parti intimate non si sono costituite.

6. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di Urbino. [OSCURATO:PERSONA]

7. Il ricorso è fondato e va accolto.

8. Il quarto comma dell’art.120 c.p.i. dispone che la competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 indicati a tale scopo dal d.lgs. 27.6.2003, n. 168, che aveva attribuito alle Numero sezionale 483/2022Numero di raccolta generale 3454/2022 sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, Data pubblicazione 03/02/2022 contestualmente istituite, la competenza per materia nelle controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché in tema di fattispecie di concorrenza sleale «interferenti» con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Tale competenza è stata poi stata estesa dal codice di proprietà industriale, con gli artt.120 e 134, a tutti i diritti di proprietà industriale e a tutte le controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie «che non interferiscono neppure indirettamente» con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, così «rovesciando» dal positivo al negativo la definizione normativa.

Il d.l. 2.1.2012 n.1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivitàall’art.2 ha istituito le sezioni specializzate in materia di impresa, sovrapponendole alle preesistenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

9. La distribuzione della competenza per le controversie in materia di concorrenza sleale fra i tribunali ordinari e le sezioni specializzate in materia di impresa richiede pertanto la verifica dell’interferenza, anche solo indiretta, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale: le sezioni specializzate sono competenti se tale interferenza sussiste, mentre nel caso contrario, nel quale la controversia viene definita come di «concorrenza sleale pura», rimane ferma la competenza del tribunale ordinario.

10. La giurisprudenza di questa Corte sul punto è ormai copiosa (Sez.1, n. 14251 del 14.6.2010; Sez.1 n. 12153 del 18.5.2010; n. Sez.1, n.21762 del 23.9.2013; Sez.1 n. 9167 del 9.4.2008) e ribadisce la competenza delle sezioni specializzate per la cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione soltanto delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti titolati.

Tale esclusione deve F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle prospettazioni delle Numero sezionale 483/2022Numero di raccolta generale 3454/2022 parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale Data pubblicazione 03/02/2022 concorrenziale dedotta in causa e l’eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale; resta così affidata al giudice non specializzato solo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale c.d.

«pura», in cui la lesione dei diritti riservati non costituisce, in tutto o in parte, elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale.

È stato altresì precisato che occorre aver riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell’attore a prescindere dalla loro fondatezza (Sez.1, n. 17161 del 26.6.2019 e n. 2680 del 5.2.2018).

11. Vi è ampia consonanza in giurisprudenza e dottrina circa la riconducibilità alla concorrenza sleale interferente delle ipotesi di concorrenza confusoria di cui al n.1 dell’art.2598 cod.civ., compresi i casi di contraffazione di segni distintivi e di imitazione servile dei prodotti altrui.

Possono inoltre essere ricondotte alla competenza delle sezioni specializzate anche le controversie di cui al n.2 dell’art.2598 cod.civ., in tema di atti di denigrazione o di appropriazione di pregi laddove le condotte allegate coinvolgano diritti di proprietà industriale.

La diagnosi dell’interferenza si presenta più incerta e frastagliata in tema di atti contrari alla correttezza professionale di cui all’art.2598, n.3, cod.civ.: per lo più si ritiene che rimangano estranee alla competenza delle sezioni specializzate le figure sintomatiche del boicottaggio, della violazione di norme pubblicistiche, della vendita sottocosto e anche dello storno dei dipendenti e della pubblicità ingannevole o comparativa, sempre che la condotta denunciata non risulti strumentale o agevolatoria rispetto alla violazione dei diritti di proprietà industriale.

12. Non vi è dubbio alcuno circa la competenza delle sezioni specializzate con riferimento alle controversie riguardanti la violazione di «informazioni riservate», ora ridefiniti «segreti commerciali» ex artt.98 e 99 c.p.i. ad opera del d.lgs. 11.5.2018 n. 63, recante attuazione della direttiva F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla Numero sezionale 483/2022Numero di raccolta generale 3454/2022 protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate Data pubblicazione 03/02/2022 (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

Infatti il diritto sulle «informazioni riservate», ora ridefinite «segreti commerciali», è un vero e proprio diritto di proprietà industriale, tale definito dall’art.2 del codice.

L'art.98 c.p.i. in tema di know how aziendale tutela come diritto di proprietà industriale le informazioni aziendali e le esperienze tecnico- industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, purché concorrano tre requisiti.

Tali informazioni devono: a) essere segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) possedere valore economico in quanto segrete; c) essere sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

13. È pur vero che non vi è necessaria coincidenza fra la nozione di informazioni segrete aziendali ex art.98 cod.propr.ind. e le notizie di rilevanza industriale destinate a rimanere segrete ex art.623 cod.pen., come dimostra, del resto l'anteriorità della norma del codice penale rispetto alla tutela del know-how introdotta nel 2005 dal Codice della proprietà industriale.

14. D'altra parte, le informazioni segrete ex art.98 cod.propr.ind. non esauriscono l'ambito di tutela delle informazioni riservate in ambito industriale, pur sempre esperibile anche attraverso la disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art.2598 n.3 cod.civ. nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, ancorché non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione dell'art.98 cod.propr.ind. sopra ricordati (Sez. 1, n. 18772 del 12.7.2019, Rv. 654770 - 03).

F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 Tant'è che questa Corte, in sede di regolazione della competenza civile, Numero sezionale 483/2022Numero di raccolta generale 3454/2022 su questi presupposti, ha affermato che appartiene al tribunale ordinario, e Data pubblicazione 03/02/2022 non alle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 (cui è attribuita la competenza sul diritto di cui agli artt.98 e 99 cod.propr.ind.) la competenza a decidere sulla domanda di accertamento di un'ipotesi di concorrenza sleale in cui la prospettata lesione degli interessi della società danneggiata riguardi l'appropriazione, mediante storno di dirigenti, di informazioni aziendali, di processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. know how aziendale, in senso ampio), ma non sia ipotizzata la sussistenza di privative o altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi, o relativi all'accertamento, dell'illecito concorrenziale (Sez.6, 9.5.2017, n. 11309).

In altri e più chiari termini, un complesso di informazioni aziendali (tecniche o commerciali) non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale come «informazioni riservate» o «segreti commerciali» ex art.2 e 98 cod.propr.ind., perché privo dell'uno o dell'altro dei tre requisiti prescritti ex lege, può comunque essere tutelato contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente.

È comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

Diversamente opinando, attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt.4,35 e 36 Cost. a reperire sul mercato la miglior F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali (così Sez.1, Numero sezionale 483/2022Numero di raccolta generale 3454/2022 18772 del 2019, sopra citata).

Data pubblicazione 03/02/2022 Nello stesso senso, in precedenza era stato affermato che esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione, ad opera di un ex dipendente, di alcuni files contenenti un elenco di clienti e partners corredato dei rispettivi indirizzi postali e telefonici, ma privo di qualsiasi riferimento al reddito o alle condizioni patrimoniali dei soggetti indicati, e di ogni altra notizia utile all'attività economica esercitata dall'attrice: l'assenza di tali elementi impedisce infatti di qualificare tale elenco come informazione aziendale, tutelata dall'art. 98 del d.lgs. n. 30 cit., rendendo la fattispecie riconducibile alla concorrenza sleale c.d. pura, la quale resta affidata alla competenza del giudice ordinario, ove, come nella specie, non possa ravvisarsi un'interferenza neppure indiretta con l'esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d'autore, trattandosi di un documento privo dei caratteri di creatività e novità propri delle opere dell'ingegno e non emergendo né dall'atto di citazione né dalle difese del convenuto alcun riferimento, neppure in chiave di mera delibazione e neppure incidentale, a diritti titolati dal codice della proprietà industriale. (Sez. 1, n. 16744 del 19.6.2008, Rv. 604057 - 01)

15. Così tracciata l’actio finum regundorum tra la controversia di concorrenza sleale interferente, in tema di segreti commerciali, dalla controversia di concorrenza sleale pura con la quale si lamenti una condotta professionalmente scorretta, idonea a danneggiare l’altrui azienda, basata sull’appropriazione di informazioni tecniche o commerciali, non assurgenti alla categoria del segreto tutelato, occorre passare all’esame della fattispecie concreta.

16. Nella presente controversia la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva dedotto né esplicitamente, facendo riferimento alla tutela ex art.98 e 99 c.p.i., né, anche F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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17. Ciò vale sia per le informazioni tecniche sulle modalità di preparazione del prodotto, frutto della esperienza della società attrice e trasmesse semplicemente alla [OSCURATO:PERSONA] & Cuore nel contesto della loro collaborazione commerciale, senza alcuna specifica misura protettiva, sia per le informazioni commerciali, descritte come mere schede anagrafiche della clientela, non corredate da informazioni aggiuntive strutturate e organizzate e comunque anch’esse non circondate da alcuna cautela.

18. Ha errato pertanto il Tribunale urbinate nel negare la propria competenza sulla domanda di concorrenza sleale pura e nel ravvisare, a prescindere dalla deduzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] e comunque dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art.98 c.p.i., di una turbativa di un diritto di proprietà industriale.

19. In accoglimento del ricorso deve quindi essere regolata la competenza dichiarando la competenza del Tribunale di Urbino sulla domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Il governo delle spese va rimesso alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

La Corte9 di 10 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Scotti F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10925-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. 02581430416, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] 02529200418, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 347/2020 del TRIBUNALE di URBINO, depositata il 10.3.2021; F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 Numero sezionale 483/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata Numero di raccolta generale 3454/2022Data pubblicazione 03/02/2022 del 18.1.2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che la Corte riunita in camera di consiglio, accolga il regolamento di competenza. Conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & c., poi [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], ha ottenuto dal Tribunale di Urbino un decreto ingiuntivo per l’importo di € 31.525,62, oltre accessori, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in ragione del mancato pagamento di alcune fatture per la fornitura di basi precotte per pizza. Ha proposto opposizione al predetto decreto la [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tribunale di Urbino, chiamando in causa anche la Cibodivino di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento della commissione da parte della [OSCURATO:PERSONA] & Cuore e della Cibodivino di atti di concorrenza sleale ex art.2598 cod.civ. in suo danno e il risarcimento dei danni provocati. In particolare, la [OSCURATO:SOCIETA] ha sostenuto di aver avviato nel 2017 una collaborazione commerciale con [OSCURATO:PERSONA] & Cuore, in regime di esclusiva, volta alla produzione di basi precotte per pizza di pregio speciale, al cui fine essa aveva preventivamente approfondito sia la composizione delle materie prime, sia il processo di lavorazione in atmosfera modificata; ha aggiunto che in questo contesto - in cui [OSCURATO:PERSONA] & Cuore produceva solo per [OSCURATO:SOCIETA] ed essa acquistava solo da [OSCURATO:PERSONA] & Cuore - aveva trasmesso alla controparte le informazioni di carattere tecnico per la preparazione e il confezionamento delle basi e aveva condiviso le schede anagrafiche dei clienti, con l’indicazione F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 Numero sezionale 483/2022 dei prezzi praticati; ha infine assunto che [OSCURATO:PERSONA] & Cuore aveva interrotto il Numero di raccolta generale 3454/2022Data pubblicazione 03/02/2022 rapporto, iniziando a collaborare con la Cibodivino alla quale aveva ceduto le anagrafiche clienti. 2. Dinanzi al Tribunale, mentre la Cibodivino restava contumace, si è costituita la sola convenuta opposta [OSCURATO:PERSONA] & Cuore, che ha eccepito in via preliminare l’incompetenza del Tribunale di Urbino e ha sostenuto la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa di Ancona, poiché la controversia verteva in tema di concorrenza sleale interferente anche indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale. 3. Con ordinanza del 10.3.2021, comunicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Urbino ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha rimesso la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale delle Imprese di Ancona, ritenuto competente per materia a fronte di una asserita turbativa dei diritti di proprietà industriale e intellettuale in tema di composizione e processo di produzione del prodotto. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto regolamento di competenza la [OSCURATO:SOCIETA] con atto notificato il 9.4.2021, sostenendo che la propria domanda di concorrenza sleale non aveva per oggetto segreti aziendali tutelabili ex art.98 e 99 c.p.i., i cui requisiti, non a caso, non erano stati dedotti e pertanto non configurava una fattispecie anche indirettamente interferente con diritti di proprietà industriale. 5. Le parti intimate non si sono costituite. 6. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di Urbino. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso è fondato e va accolto. 8. Il quarto comma dell’art.120 c.p.i. dispone che la competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 indicati a tale scopo dal d.lgs. 27.6.2003, n. 168, che aveva attribuito alle Numero sezionale 483/2022Numero di raccolta generale 3454/2022 sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, Data pubblicazione 03/02/2022 contestualmente istituite, la competenza per materia nelle controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché in tema di fattispecie di concorrenza sleale «interferenti» con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale. Tale competenza è stata poi stata estesa dal codice di proprietà industriale, con gli artt.120 e 134, a tutti i diritti di proprietà industriale e a tutte le controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie «che non interferiscono neppure indirettamente» con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, così «rovesciando» dal positivo al negativo la definizione normativa. Il d.l. 2.1.2012 n.1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivitàall’art.2 ha istituito le sezioni specializzate in materia di impresa, sovrapponendole alle preesistenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. 9. La distribuzione della competenza per le controversie in materia di concorrenza sleale fra i tribunali ordinari e le sezioni specializzate in materia di impresa richiede pertanto la verifica dell’interferenza, anche solo indiretta, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale: le sezioni specializzate sono competenti se tale interferenza sussiste, mentre nel caso contrario, nel quale la controversia viene definita come di «concorrenza sleale pura», rimane ferma la competenza del tribunale ordinario. 10. La giurisprudenza di questa Corte sul punto è ormai copiosa (Sez.1, n. 14251 del 14.6.2010; Sez.1 n. 12153 del 18.5.2010; n. Sez.1, n.21762 del 23.9.2013; Sez.1 n. 9167 del 9.4.2008) e ribadisce la competenza delle sezioni specializzate per la cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione soltanto delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti titolati. Tale esclusione deve F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle prospettazioni delle Numero sezionale 483/2022Numero di raccolta generale 3454/2022 parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale Data pubblicazione 03/02/2022 concorrenziale dedotta in causa e l’eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale; resta così affidata al giudice non specializzato solo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale c.d. «pura», in cui la lesione dei diritti riservati non costituisce, in tutto o in parte, elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale. È stato altresì precisato che occorre aver riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell’attore a prescindere dalla loro fondatezza (Sez.1, n. 17161 del 26.6.2019 e n. 2680 del 5.2.2018). 11. Vi è ampia consonanza in giurisprudenza e dottrina circa la riconducibilità alla concorrenza sleale interferente delle ipotesi di concorrenza confusoria di cui al n.1 dell’art.2598 cod.civ., compresi i casi di contraffazione di segni distintivi e di imitazione servile dei prodotti altrui. Possono inoltre essere ricondotte alla competenza delle sezioni specializzate anche le controversie di cui al n.2 dell’art.2598 cod.civ., in tema di atti di denigrazione o di appropriazione di pregi laddove le condotte allegate coinvolgano diritti di proprietà industriale. La diagnosi dell’interferenza si presenta più incerta e frastagliata in tema di atti contrari alla correttezza professionale di cui all’art.2598, n.3, cod.civ.: per lo più si ritiene che rimangano estranee alla competenza delle sezioni specializzate le figure sintomatiche del boicottaggio, della violazione di norme pubblicistiche, della vendita sottocosto e anche dello storno dei dipendenti e della pubblicità ingannevole o comparativa, sempre che la condotta denunciata non risulti strumentale o agevolatoria rispetto alla violazione dei diritti di proprietà industriale. 12. Non vi è dubbio alcuno circa la competenza delle sezioni specializzate con riferimento alle controversie riguardanti la violazione di «informazioni riservate», ora ridefiniti «segreti commerciali» ex artt.98 e 99 c.p.i. ad opera del d.lgs. 11.5.2018 n. 63, recante attuazione della direttiva F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla Numero sezionale 483/2022Numero di raccolta generale 3454/2022 protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate Data pubblicazione 03/02/2022 (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. Infatti il diritto sulle «informazioni riservate», ora ridefinite «segreti commerciali», è un vero e proprio diritto di proprietà industriale, tale definito dall’art.2 del codice. L'art.98 c.p.i. in tema di know how aziendale tutela come diritto di proprietà industriale le informazioni aziendali e le esperienze tecnico- industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, purché concorrano tre requisiti. Tali informazioni devono: a) essere segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) possedere valore economico in quanto segrete; c) essere sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 13. È pur vero che non vi è necessaria coincidenza fra la nozione di informazioni segrete aziendali ex art.98 cod.propr.ind. e le notizie di rilevanza industriale destinate a rimanere segrete ex art.623 cod.pen., come dimostra, del resto l'anteriorità della norma del codice penale rispetto alla tutela del know-how introdotta nel 2005 dal Codice della proprietà industriale. 14. D'altra parte, le informazioni segrete ex art.98 cod.propr.ind. non esauriscono l'ambito di tutela delle informazioni riservate in ambito industriale, pur sempre esperibile anche attraverso la disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art.2598 n.3 cod.civ. nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, ancorché non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione dell'art.98 cod.propr.ind. sopra ricordati (Sez. 1, n. 18772 del 12.7.2019, Rv. 654770 - 03). F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 Tant'è che questa Corte, in sede di regolazione della competenza civile, Numero sezionale 483/2022Numero di raccolta generale 3454/2022 su questi presupposti, ha affermato che appartiene al tribunale ordinario, e Data pubblicazione 03/02/2022 non alle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 (cui è attribuita la competenza sul diritto di cui agli artt.98 e 99 cod.propr.ind.) la competenza a decidere sulla domanda di accertamento di un'ipotesi di concorrenza sleale in cui la prospettata lesione degli interessi della società danneggiata riguardi l'appropriazione, mediante storno di dirigenti, di informazioni aziendali, di processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. know how aziendale, in senso ampio), ma non sia ipotizzata la sussistenza di privative o altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi, o relativi all'accertamento, dell'illecito concorrenziale (Sez.6, 9.5.2017, n. 11309). In altri e più chiari termini, un complesso di informazioni aziendali (tecniche o commerciali) non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale come «informazioni riservate» o «segreti commerciali» ex art.2 e 98 cod.propr.ind., perché privo dell'uno o dell'altro dei tre requisiti prescritti ex lege, può comunque essere tutelato contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente. È comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. Diversamente opinando, attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt.4,35 e 36 Cost. a reperire sul mercato la miglior F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali (così Sez.1, Numero sezionale 483/2022Numero di raccolta generale 3454/2022 18772 del 2019, sopra citata). Data pubblicazione 03/02/2022 Nello stesso senso, in precedenza era stato affermato che esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione, ad opera di un ex dipendente, di alcuni files contenenti un elenco di clienti e partners corredato dei rispettivi indirizzi postali e telefonici, ma privo di qualsiasi riferimento al reddito o alle condizioni patrimoniali dei soggetti indicati, e di ogni altra notizia utile all'attività economica esercitata dall'attrice: l'assenza di tali elementi impedisce infatti di qualificare tale elenco come informazione aziendale, tutelata dall'art. 98 del d.lgs. n. 30 cit., rendendo la fattispecie riconducibile alla concorrenza sleale c.d. pura, la quale resta affidata alla competenza del giudice ordinario, ove, come nella specie, non possa ravvisarsi un'interferenza neppure indiretta con l'esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d'autore, trattandosi di un documento privo dei caratteri di creatività e novità propri delle opere dell'ingegno e non emergendo né dall'atto di citazione né dalle difese del convenuto alcun riferimento, neppure in chiave di mera delibazione e neppure incidentale, a diritti titolati dal codice della proprietà industriale. (Sez. 1, n. 16744 del 19.6.2008, Rv. 604057 - 01) 15. Così tracciata l’actio finum regundorum tra la controversia di concorrenza sleale interferente, in tema di segreti commerciali, dalla controversia di concorrenza sleale pura con la quale si lamenti una condotta professionalmente scorretta, idonea a danneggiare l’altrui azienda, basata sull’appropriazione di informazioni tecniche o commerciali, non assurgenti alla categoria del segreto tutelato, occorre passare all’esame della fattispecie concreta. 16. Nella presente controversia la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva dedotto né esplicitamente, facendo riferimento alla tutela ex art.98 e 99 c.p.i., né, anche F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 Numero sezionale 483/2022 solo implicitamente, l’esistenza di un segreto commerciali quale diritto di Numero di raccolta generale 3454/2022Data pubblicazione 03/02/2022 proprietà industriale; né aveva fatto alcun riferimento ai ricordati presupposti, necessariamente concorrenti, della speciale tutela e cioè (a) alla natura segreta delle informazioni segrete (che non devono essere nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore), (b) al loro valore economico in quanto segrete e (c) alla predisposizione di misure ragionevolmente adeguate di segretazione. 17. Ciò vale sia per le informazioni tecniche sulle modalità di preparazione del prodotto, frutto della esperienza della società attrice e trasmesse semplicemente alla [OSCURATO:PERSONA] & Cuore nel contesto della loro collaborazione commerciale, senza alcuna specifica misura protettiva, sia per le informazioni commerciali, descritte come mere schede anagrafiche della clientela, non corredate da informazioni aggiuntive strutturate e organizzate e comunque anch’esse non circondate da alcuna cautela. 18. Ha errato pertanto il Tribunale urbinate nel negare la propria competenza sulla domanda di concorrenza sleale pura e nel ravvisare, a prescindere dalla deduzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] e comunque dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art.98 c.p.i., di una turbativa di un diritto di proprietà industriale. 19. In accoglimento del ricorso deve quindi essere regolata la competenza dichiarando la competenza del Tribunale di Urbino sulla domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Il governo delle spese va rimesso alla pronuncia definitiva. P.Q.M. La Corte9 di 10 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10925/2021 Numero sezionale 483/2022 accoglie il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la Numero di raccolta generale 3454/2022Data pubblicazione 03/02/2022 competenza del Tribunale di Urbino sulla domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile- sottosezione prima il 18 gennaio 2022 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. Scotti F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7
Sentenza Cassazione n. 03454/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris