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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20855/2026

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svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9640/2025Numero sezionale 1390/2026Numero di raccolta generale 20855/2026Data pubblicazione 19/06/20261.

Con ricorso depositato il 20 gennaio 2010 [OSCURATO:PERSONA], deducendodi essere possessore e proprietario di terreno e beni annessi in Pico,località Farnese, di cui si era illegittimamente impossessata SaraAbatecola dal 2009, chiedeva di essere reintegrato nel relativo possesso,con ordine alla Abatecola di rilasciarlo e di astenersi per il futuro dacomportamenti lesivi della posizione del Conti.[OSCURATO:PERSONA] ed intervenuto volontariamente, qualelitisconsorte necessario, [OSCURATO:PERSONA], gli stessi contestavano ladomanda del Conti.

Instaurato poi da quest’ultimo altro giudizio relativoad altre particelle distinte da quelle oggetto del primo ricorso e riuniti idue giudizi, con ordinanza del 19 febbraio 2014, al termine della fasecautelare, il Giudice monocratico del Tribunale di Cassino rigettava ilricorso possessorio.Avverso tale ordinanza Conti proponeva reclamo al Collegio che, conordinanza depositata l’11 giugno 2014, in accoglimento del reclamo,ordinava agli Abatecola di reintegrare il ricorrente nel possesso dei terreni.Con ricorso ex art. 703 comma 4 c.p.c., depositato il 4 agosto 2014, [OSCURATO:PERSONA] instauravano il giudizio di merito e, all’esito, ilTribunale di Cassino così provvedeva: “Rigetta le domande formulate daAbatecola Sara e [OSCURATO:PERSONA] e conferma l’ordinanza collegialedepositata il giorno 11 giugno 2014 n. 1580 rep.

Rigetta tutte le altrerichieste.

Condanna gli odierni attori al pagamento delle spese di questogiudizio che si liquidano in complessivi euro 4835,00 oltre accessori.”2.

Avverso la predetta pronuncia Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto gravame, con atto di citazione del 07.09.2018.Nel corso del giudizio di secondo grado – in data 12.2.2019 e in data6.3.2019 – [OSCURATO:PERSONA] ha posto in esecuzione il provvedimento direintegra.Con sentenza n. 1678/2025, pubblicata il 15.3.2025, la Corte d’appello diRoma così ha deciso: “Rigetta l’appello; condanna gli appellanti allaNumero registro generale 9640/2025Numero sezionale 1390/2026Numero di raccolta generale 20855/2026Data pubblicazione 19/06/2026rifusione delle spese di giudizio del grado, liquidate in € 3.966,00 oltrespese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore delprocuratore della parte appellata che si è dichiarato antistatario”.

Inmotivazione la Corte precisava che “Le spese del presente grado digiudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, vengono poste a carico dellaparte appellante e distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi antistatario”.E’ stata poi disattesa l’istanza di correzione materiale proposta il24.3.2025 dal Conti al fine di ottenere che la sentenza n. 1678/2025venisse emendata con riferimento alla mancata previsione della condannaalle spese relative alla fase esecutiva.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 91 c.p.c. e 669 duodecies c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per la omessa regolamentazione dellespese della fase esecutiva del provvedimento possessorio.

A tal riguardoevidenzia di aver depositato prontamente in giudizio, in data 15.3.2019,tutti gli atti di esecuzione, e di aver richiesto nelle conclusioni depositateper l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la liquidazione delle spese della faseesecutiva, richiamando poi la suddetta richiesta a pagina 21 dellacomparsa conclusionale.2.

Il motivo posto a base del ricorso, proposto in termini ammissibili, èfondato, facendosi applicazione del principio secondo il quale a integraregli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di unaespressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissionedella pronuncia indispensabile alla soluzione nel merito del puntocontroverso (Sez. 3, n. 2151 del 29/1/2021; Cass. Sez. 1, n. 10636 del9/5/2007, per tutte).Numero registro generale 9640/2025Numero sezionale 1390/2026Numero di raccolta generale 20855/2026Data pubblicazione 19/06/2026Con riferimento al caso di specie, essendo intervenuta nel corso delgiudizio di secondo grado l’attuazione del provvedimento di reintegra (cfr.allegato 7 del ricorso, relativo alla produzione nel giudizio di appello degliquestione nelle conclusioni scritte per l’udienza del 22 maggio 2024 (cfr.allegato 8), reiterando la richiesta nella propria comparsa conclusionale(cfr. allegato 9).Dalla diretta verifica del contenuto degli atti di cui sopra, compiuta inragione del carattere processuale della censura, risulta che effettivamenteil ricorrente aveva chiesto il pagamento delle spese dell’esecuzione delprovvedimento di reintegra posta in essere nel corso del giudizio disecondo grado.

La sentenza impugnata, tuttavia, non ha in alcun modopreso in esame questa richiesta, neppure per rigettarla implicitamente,così incorrendo nell’omessa pronuncia lamentata.In base all’orientamento della S.C. (cfr. Sez. 3, n. 8339 del 26/05/2003),la parte che per ottenere la esecuzione in proprio favore di unaobbligazione di fare ha dovuto iniziare un processo di esecuzione ha dirittoal rimborso, delle spese anticipate per far compiere le operazioni materialidi esecuzione dell'obbligo e di quelle di rappresentanza tecnica.

Al fine diconseguire tale rimborso, egli può ottenere dal giudice dell'esecuzione ildecreto di ingiunzione previsto dall'art. 614 c.p.c. e, qualora, l’intimatoproponga opposizione e la relativa controversia debba essere decisa consentenza, la liquidazione delle spese relative alla fase che inizia con talecontestazione va invece operata con il provvedimento che definisce lacontroversia.

Qualora il giudice non vi provveda, la sentenza può essereimpugnata in parte qua, non potendo più il giudice dell’esecuzioneprovvedere alla liquidazione delle predette spese con il richiamato decretoex art. 614 c.p.c.Va peraltro rilevato che, non emergendo dal dispositivo e dalla stessamotivazione della richiamata sentenza di appello alcun riferimento allaNumero registro generale 9640/2025Numero sezionale 1390/2026Numero di raccolta generale 20855/2026Data pubblicazione 19/06/2026richiesta di rimborso delle spese di esecuzione da parte del Conti, nonpoteva ovviarsi a tale omissione mediante il procedimento di correzione dierrore materiale, atteso che il mancato regolamento delle spese di unprocedimento contenzioso da parte del giudice che, a norma dell'art. 91c.p.c., avrebbe dovuto avere soluzione con la sentenza od altroprovvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso,integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto conl'impugnazione.3.

In conclusione, è accolto il ricorso, la sentenza impugnata è cassata,con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che faràapplicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto.Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per lastatuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 21 maggio 2026IL [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9640/2025Numero sezionale 1390/2026Numero di raccolta generale 20855/2026Data pubblicazione 19/06/20261. Con ricorso depositato il 20 gennaio 2010 [OSCURATO:PERSONA], deducendodi essere possessore e proprietario di terreno e beni annessi in Pico,località Farnese, di cui si era illegittimamente impossessata SaraAbatecola dal 2009, chiedeva di essere reintegrato nel relativo possesso,con ordine alla Abatecola di rilasciarlo e di astenersi per il futuro dacomportamenti lesivi della posizione del Conti.[OSCURATO:PERSONA] ed intervenuto volontariamente, qualelitisconsorte necessario, [OSCURATO:PERSONA], gli stessi contestavano ladomanda del Conti. Instaurato poi da quest’ultimo altro giudizio relativoad altre particelle distinte da quelle oggetto del primo ricorso e riuniti idue giudizi, con ordinanza del 19 febbraio 2014, al termine della fasecautelare, il Giudice monocratico del Tribunale di Cassino rigettava ilricorso possessorio.Avverso tale ordinanza Conti proponeva reclamo al Collegio che, conordinanza depositata l’11 giugno 2014, in accoglimento del reclamo,ordinava agli Abatecola di reintegrare il ricorrente nel possesso dei terreni.Con ricorso ex art. 703 comma 4 c.p.c., depositato il 4 agosto 2014, [OSCURATO:PERSONA] instauravano il giudizio di merito e, all’esito, ilTribunale di Cassino così provvedeva: “Rigetta le domande formulate daAbatecola Sara e [OSCURATO:PERSONA] e conferma l’ordinanza collegialedepositata il giorno 11 giugno 2014 n. 1580 rep. Rigetta tutte le altrerichieste. Condanna gli odierni attori al pagamento delle spese di questogiudizio che si liquidano in complessivi euro 4835,00 oltre accessori.”2. Avverso la predetta pronuncia Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto gravame, con atto di citazione del 07.09.2018.Nel corso del giudizio di secondo grado – in data 12.2.2019 e in data6.3.2019 – [OSCURATO:PERSONA] ha posto in esecuzione il provvedimento direintegra.Con sentenza n. 1678/2025, pubblicata il 15.3.2025, la Corte d’appello diRoma così ha deciso: “Rigetta l’appello; condanna gli appellanti allaNumero registro generale 9640/2025Numero sezionale 1390/2026Numero di raccolta generale 20855/2026Data pubblicazione 19/06/2026rifusione delle spese di giudizio del grado, liquidate in € 3.966,00 oltrespese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore delprocuratore della parte appellata che si è dichiarato antistatario”. Inmotivazione la Corte precisava che “Le spese del presente grado digiudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, vengono poste a carico dellaparte appellante e distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi antistatario”.E’ stata poi disattesa l’istanza di correzione materiale proposta il24.3.2025 dal Conti al fine di ottenere che la sentenza n. 1678/2025venisse emendata con riferimento alla mancata previsione della condannaalle spese relative alla fase esecutiva.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 91 c.p.c. e 669 duodecies c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per la omessa regolamentazione dellespese della fase esecutiva del provvedimento possessorio. A tal riguardoevidenzia di aver depositato prontamente in giudizio, in data 15.3.2019,tutti gli atti di esecuzione, e di aver richiesto nelle conclusioni depositateper l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la liquidazione delle spese della faseesecutiva, richiamando poi la suddetta richiesta a pagina 21 dellacomparsa conclusionale.2. Il motivo posto a base del ricorso, proposto in termini ammissibili, èfondato, facendosi applicazione del principio secondo il quale a integraregli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di unaespressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissionedella pronuncia indispensabile alla soluzione nel merito del puntocontroverso (Sez. 3, n. 2151 del 29/1/2021; Cass. Sez. 1, n. 10636 del9/5/2007, per tutte).Numero registro generale 9640/2025Numero sezionale 1390/2026Numero di raccolta generale 20855/2026Data pubblicazione 19/06/2026Con riferimento al caso di specie, essendo intervenuta nel corso delgiudizio di secondo grado l’attuazione del provvedimento di reintegra (cfr.allegato 7 del ricorso, relativo alla produzione nel giudizio di appello degliquestione nelle conclusioni scritte per l’udienza del 22 maggio 2024 (cfr.allegato 8), reiterando la richiesta nella propria comparsa conclusionale(cfr. allegato 9).Dalla diretta verifica del contenuto degli atti di cui sopra, compiuta inragione del carattere processuale della censura, risulta che effettivamenteil ricorrente aveva chiesto il pagamento delle spese dell’esecuzione delprovvedimento di reintegra posta in essere nel corso del giudizio disecondo grado. La sentenza impugnata, tuttavia, non ha in alcun modopreso in esame questa richiesta, neppure per rigettarla implicitamente,così incorrendo nell’omessa pronuncia lamentata.In base all’orientamento della S.C. (cfr. Sez. 3, n. 8339 del 26/05/2003),la parte che per ottenere la esecuzione in proprio favore di unaobbligazione di fare ha dovuto iniziare un processo di esecuzione ha dirittoal rimborso, delle spese anticipate per far compiere le operazioni materialidi esecuzione dell'obbligo e di quelle di rappresentanza tecnica. Al fine diconseguire tale rimborso, egli può ottenere dal giudice dell'esecuzione ildecreto di ingiunzione previsto dall'art. 614 c.p.c. e, qualora, l’intimatoproponga opposizione e la relativa controversia debba essere decisa consentenza, la liquidazione delle spese relative alla fase che inizia con talecontestazione va invece operata con il provvedimento che definisce lacontroversia. Qualora il giudice non vi provveda, la sentenza può essereimpugnata in parte qua, non potendo più il giudice dell’esecuzioneprovvedere alla liquidazione delle predette spese con il richiamato decretoex art. 614 c.p.c.Va peraltro rilevato che, non emergendo dal dispositivo e dalla stessamotivazione della richiamata sentenza di appello alcun riferimento allaNumero registro generale 9640/2025Numero sezionale 1390/2026Numero di raccolta generale 20855/2026Data pubblicazione 19/06/2026richiesta di rimborso delle spese di esecuzione da parte del Conti, nonpoteva ovviarsi a tale omissione mediante il procedimento di correzione dierrore materiale, atteso che il mancato regolamento delle spese di unprocedimento contenzioso da parte del giudice che, a norma dell'art. 91c.p.c., avrebbe dovuto avere soluzione con la sentenza od altroprovvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso,integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto conl'impugnazione.3. In conclusione, è accolto il ricorso, la sentenza impugnata è cassata,con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che faràapplicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto.Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per lastatuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 21 maggio 2026IL [OSCURATO:PERSONA]
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