CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e unico motivo del ricorso Pinna ed il primo e secondo motivo del ricorso Bajric con i quali si deduce la carenza di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, e l'illogicità della motivazione sono manifestamente infondati avuto riguardo alle puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale in merito alle doglianze difensive ( cfr., in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata in cui si richiamano intercettazioni telefoniche e dichiarazioni testimoniali delle quali i ricorrenti sollecitano, inammissibilmente, una diversa ed a sé favorevole lettura); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 202