CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 33492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; dato atto della memoria difensiva depositata tardivamente (18/06/2026); ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 531 del codice di rito in punto di mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato; che il reato in contestazione si è consumato in data 28/08/2017 per come ricostruito dai giudici di merito, sicchè al momento della pronuncia della sentenza impugnata il termine massimo di prescrizione non era decorso operando, nel caso di specie, la disciplina della sospensione di cui all'art. 159 nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (SU, n. 20989 del 12/12/2024-dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con giudizio discrezionale immune da vizi logici, ha escluso la particolare tenuità poiché la condotta appropriativa aveva avuto ad oggetto sei semirimorchi di rilevante valore economico; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge relativamente al diniego della sospensione condizionale, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità; che invero il ricorrente, pur lamentando l'assenza di precedenti condanne in capo all'imputato che la Corte di appello aveva ritenuto ostative al beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., non ha allegato al ricorso il certificato del casellario giudiziale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.Mo osi deciso, il giorno 30 giugno 2026. ¢ [OSCURATO:PERSONA] cjlire ensor. [OSCURATO:PERSONA] idente M. ol B • • [OSCURATO:PERSONA]A stini