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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07874/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2970/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 64A05 F158T) rappresentato edifeso da sé stesso.-ricorrente-control’Agenzia Delle Entrate-Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), Comune DiMessina ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])-intimati-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 10666/2023 depositata il 22/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.,impugna sulla scorta di un unico motivo (proposto in relazione all’art. 360,nn° 3 e 4, c.p.c.) la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia – Sez. dist. di Palermo.Numero registro generale 2970/2025Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 7874/2026Data pubblicazione 31/03/2026La decisione impugnata ha accolto il ricorso dell’odierno ricorrente conil quale chiedeva la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecariaeffettuata su un immobile di sua proprietà (ubicato nel Comune di Messinaalla via [OSCURATO:PERSONA] is. 101, adibito ad abitazione di tipo civile ed iscritto alN.C.E.U. al Foglio n° 231, Part. 54, Sub. 59 Cat.

A2) ed ha confermato ladecisione di prime cure nella parte in cui ha compensato le spese delgiudizio di primo grado.Il giudice di prime cure, in particolare, aveva compensato le spesereputando non potersi muoversi a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alcuna responsabilità.Avverso la predetta statuizione veniva proposto appello, come innanzievidenziato, osservando essere del tutto irrilevante la dedotta circostanzasecondo cui l'iscrizione ipotecaria era stata effettuata in data antecedenterispetto alle pronunce di annullamento del titolo posto a fondamento dellastessa, dal momento che chiunque attivi un procedimento preordinatoall'esecuzione coattiva sulla base di un titolo non ancora definitivo devesopportare gli oneri correlati al rischio del suo venir meno in pendenzadella medesima attività esecutiva.La C.T.R., nel confermare la statuizione di prime cure, ha specificatoche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. potesse solo in parte muoversi ungiudizio di responsabilità per aver iscritto ipoteca sugli immobili delcontribuente.Per un verso, infatti, nulla poteva opporsi all’ente perché l’iscrizioneera stata effettuata prima che intervenisse la sentenza di annullamentodella pretesa in sede giudiziale.Per altro verso, era intervenuta sentenza di questa Corte che avevadichiarato illegittima l’iscrizione quando l’importo iscritto non supera gli8.000,00 euro.Queste le ragioni poste a fondamento della pronuncia dicompensazione delle spese.Numero registro generale 2970/2025Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 7874/2026Data pubblicazione 31/03/2026E’ stato proposto ricorso ed il consigliere delegato ha formulatoproposta di definizione anticipata per essere il ricorso improcedibile inquanto tardivo.In prossimità dell’udienza il ricorrente, dopo aver insistito per ladecisione della causa, ha quindi depositato memoria illustrativaevidenziando che il giudizio è stato introdotto prima del luglio 2009 e chepertanto non opera nella specie la riduzione del termine lungo diimpugnazione e ciò tenuto conto che il ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado, come risulterebbe da tutti gli atti di causa - venne depositatopresso la [OSCURATO:PERSONA] di Messina in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],e quindi in data anteriore alla modifica del primo comma dell'art. 327c.p.c. introdotta dalla legge n. 60 del 2009.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va osservato che il ricorso è ammissibile.

Dagli attirisulta che il giudizio è stato introdotto nel marzo 2009.Il termine per impugnare la sentenza era dunque quello di un anno,previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. nel testo previgente.In proposito, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamentodi questa Corte, secondo cui il termine di impugnazione semestrale siapplica ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n.69/2009 che lo ha introdotto, restando irrilevante il momento di unasuccessiva fase o di un successivo grado del giudizio (cfr. Cass. n.6784/2012).2.

Premesso quanto innanzi, il ricorso non è fondato.Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione del combinato disposto degliartt. 15 del d.Lgs. n. 546 del 1992 e 92 c.p.c. (nel rispettivo testoapplicabile ratione temporis).

Motivazione radicalmente illogica ed erronea(e quindi sostanzialmente omessa o "apparente") per giustificare ilNumero registro generale 2970/2025Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 7874/2026Data pubblicazione 31/03/2026regolamento di integrale compensazione tra le parti delle speseprocessuali del giudizio di primo grado pur in assenza dell'esplicitazionespecifica dei necessari "giusti motivi".Il motivo, al di là della indicazione in rubrica, è essenzialmentearticolato in termini di motivazione omessa ed apparente ed è pertantoinfondato.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4,c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs.546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazionemanchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidererisultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione delladecisione senza alcuna argomentazione - ovvero essa formalmente esistacome parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte inmodo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè diriconoscerla come giustificazione del decisum.

Tale anomalia si esauriscenella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata(Cass., Sez.

U., n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n.22598/2018; Cass. n. 6626/2022).

In particolare si è in presenza di unamotivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente(e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cuiconsiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili leragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delladecisione, di talché essa non consente alcun effettivo controlloNumero registro generale 2970/2025Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 7874/2026Data pubblicazione 31/03/2026sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture.Nel caso di specie il giudice di merito ha chiarito, con motivazionelogica e non irragionevole, le (due) ragioni per le quali ha ritenutosussistere i presupposti per la compensazione delle spese, determinatedalla anteriorità dell’iscrizione rispetto alla sentenza di annullamento deltitolo ed alla pronuncia della Corte di cassazione n. 4077/2010.Il giudice d’appello non si è, quindi, trincerato dietro una insondabileformula di stile, ma, proprio come richiede l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, haesplicitamente indicato quelle che ha ritenuto costituire le ragioni dellacompensazione, riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto.

Il “peso”della “gravità” e della “eccezionalità” non può essere sindacato in questasede al di fuori dell’ipotesi della motivazione apparente o manifestamenteillogica od erronea, siccome delineata dalla giurisprudenza di questa Corte(cfr. ex multis, Sez. 6, n. 13977/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n.22232/2016; S.U., n. 8053/2014; Sez. 6, n. 21257/2014).La censura, calibrata sulla motivazione apparente, illogica o criptica,non è, quindi, fondata, avendo il Giudice regionale ben rappresentato leragioni in forza delle quali ha ritenuto corretta la decisione del primogiudice di compensare le spese, in termini ampiamente sopra la sogliaminima costituzionalmente esigibile e, per quanto sopra detto, nonaltrimenti sindacabile nel merito.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.Numero registro generale 2970/2025Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 7874/2026Data pubblicazione 31/03/2026 P.Q.MRigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nellamisura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, il 12.2.2026Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2970/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 64A05 F158T) rappresentato edifeso da sé stesso.-ricorrente-control’Agenzia Delle Entrate-Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), Comune DiMessina ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])-intimati-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 10666/2023 depositata il 22/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.,impugna sulla scorta di un unico motivo (proposto in relazione all’art. 360,nn° 3 e 4, c.p.c.) la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Sicilia – Sez. dist. di Palermo.Numero registro generale 2970/2025Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 7874/2026Data pubblicazione 31/03/2026La decisione impugnata ha accolto il ricorso dell’odierno ricorrente conil quale chiedeva la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecariaeffettuata su un immobile di sua proprietà (ubicato nel Comune di Messinaalla via [OSCURATO:PERSONA] is. 101, adibito ad abitazione di tipo civile ed iscritto alN.C.E.U. al Foglio n° 231, Part. 54, Sub. 59 Cat. A2) ed ha confermato ladecisione di prime cure nella parte in cui ha compensato le spese delgiudizio di primo grado.Il giudice di prime cure, in particolare, aveva compensato le spesereputando non potersi muoversi a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alcuna responsabilità.Avverso la predetta statuizione veniva proposto appello, come innanzievidenziato, osservando essere del tutto irrilevante la dedotta circostanzasecondo cui l'iscrizione ipotecaria era stata effettuata in data antecedenterispetto alle pronunce di annullamento del titolo posto a fondamento dellastessa, dal momento che chiunque attivi un procedimento preordinatoall'esecuzione coattiva sulla base di un titolo non ancora definitivo devesopportare gli oneri correlati al rischio del suo venir meno in pendenzadella medesima attività esecutiva.La C.T.R., nel confermare la statuizione di prime cure, ha specificatoche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. potesse solo in parte muoversi ungiudizio di responsabilità per aver iscritto ipoteca sugli immobili delcontribuente.Per un verso, infatti, nulla poteva opporsi all’ente perché l’iscrizioneera stata effettuata prima che intervenisse la sentenza di annullamentodella pretesa in sede giudiziale.Per altro verso, era intervenuta sentenza di questa Corte che avevadichiarato illegittima l’iscrizione quando l’importo iscritto non supera gli8.000,00 euro.Queste le ragioni poste a fondamento della pronuncia dicompensazione delle spese.Numero registro generale 2970/2025Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 7874/2026Data pubblicazione 31/03/2026E’ stato proposto ricorso ed il consigliere delegato ha formulatoproposta di definizione anticipata per essere il ricorso improcedibile inquanto tardivo.In prossimità dell’udienza il ricorrente, dopo aver insistito per ladecisione della causa, ha quindi depositato memoria illustrativaevidenziando che il giudizio è stato introdotto prima del luglio 2009 e chepertanto non opera nella specie la riduzione del termine lungo diimpugnazione e ciò tenuto conto che il ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado, come risulterebbe da tutti gli atti di causa - venne depositatopresso la [OSCURATO:PERSONA] di Messina in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],e quindi in data anteriore alla modifica del primo comma dell'art. 327c.p.c. introdotta dalla legge n. 60 del 2009.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che il ricorso è ammissibile. Dagli attirisulta che il giudizio è stato introdotto nel marzo 2009.Il termine per impugnare la sentenza era dunque quello di un anno,previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. nel testo previgente.In proposito, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamentodi questa Corte, secondo cui il termine di impugnazione semestrale siapplica ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n.69/2009 che lo ha introdotto, restando irrilevante il momento di unasuccessiva fase o di un successivo grado del giudizio (cfr. Cass. n.6784/2012).2. Premesso quanto innanzi, il ricorso non è fondato.Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione del combinato disposto degliartt. 15 del d.Lgs. n. 546 del 1992 e 92 c.p.c. (nel rispettivo testoapplicabile ratione temporis). Motivazione radicalmente illogica ed erronea(e quindi sostanzialmente omessa o "apparente") per giustificare ilNumero registro generale 2970/2025Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 7874/2026Data pubblicazione 31/03/2026regolamento di integrale compensazione tra le parti delle speseprocessuali del giudizio di primo grado pur in assenza dell'esplicitazionespecifica dei necessari "giusti motivi".Il motivo, al di là della indicazione in rubrica, è essenzialmentearticolato in termini di motivazione omessa ed apparente ed è pertantoinfondato.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4,c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs.546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazionemanchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidererisultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione delladecisione senza alcuna argomentazione - ovvero essa formalmente esistacome parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte inmodo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè diriconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esauriscenella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata(Cass., Sez. U., n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n.22598/2018; Cass. n. 6626/2022). In particolare si è in presenza di unamotivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente(e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cuiconsiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili leragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delladecisione, di talché essa non consente alcun effettivo controlloNumero registro generale 2970/2025Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 7874/2026Data pubblicazione 31/03/2026sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture.Nel caso di specie il giudice di merito ha chiarito, con motivazionelogica e non irragionevole, le (due) ragioni per le quali ha ritenutosussistere i presupposti per la compensazione delle spese, determinatedalla anteriorità dell’iscrizione rispetto alla sentenza di annullamento deltitolo ed alla pronuncia della Corte di cassazione n. 4077/2010.Il giudice d’appello non si è, quindi, trincerato dietro una insondabileformula di stile, ma, proprio come richiede l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, haesplicitamente indicato quelle che ha ritenuto costituire le ragioni dellacompensazione, riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto. Il “peso”della “gravità” e della “eccezionalità” non può essere sindacato in questasede al di fuori dell’ipotesi della motivazione apparente o manifestamenteillogica od erronea, siccome delineata dalla giurisprudenza di questa Corte(cfr. ex multis, Sez. 6, n. 13977/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n.22232/2016; S.U., n. 8053/2014; Sez. 6, n. 21257/2014).La censura, calibrata sulla motivazione apparente, illogica o criptica,non è, quindi, fondata, avendo il Giudice regionale ben rappresentato leragioni in forza delle quali ha ritenuto corretta la decisione del primogiudice di compensare le spese, in termini ampiamente sopra la sogliaminima costituzionalmente esigibile e, per quanto sopra detto, nonaltrimenti sindacabile nel merito.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.Numero registro generale 2970/2025Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 7874/2026Data pubblicazione 31/03/2026 P.Q.MRigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nellamisura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, il 12.2.2026Il PresidenteUgo Candia
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