CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 37113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8975/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 50285/2021depositata il 01/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. /------------------------------------/ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n. 1439/2021 della Corte d’appello di Roma, depositata in data 1° ottobre 2021. Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Corte d’appello, in sede di opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001, ha confermato il provvedimento del magistrato designato ed ha respinto la domanda di equa riparazione del ricorrente,per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi innanzi al TAR Lazio, stante il mancato esperimento del rimedio preventivo della istanza di prelievo ex art. 1, comma 777, lettere a), b) ed m), della leggen. 208 del 2015. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1 e 1-ter, comma 3, legge n. 89/2001, sollevando questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU. Il secondo morivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis, comma 2, lett. b, legge n. 89 del 2001. Su proposta del relatore, che riteneva che potesse essere dichiarata non manifestamente infondatae rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata con il primo motivo di ricorso, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria. Il primo motivo di ricorso impone di esaminare la questione se sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nonché all’art. 6 comma 2-bis della stessa legge n. 89 del 2001, per contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione E uropea dei D iritti d e ll' U omo (CEDU), in quanto subordina il diritto all’equa riparazione in favore della parte di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo e l’ammissibilità della correlata domanda alla presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001, senza che l’esperimento del rimedio preventivo riveli alcuna efficacia effettivamente acceleratoria del processo. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375, comma 1, numero5, c.p.c. La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa anuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Seconda Sezione civile, tabellarmente competente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della