CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 05721/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge per avere erroneamente qualificato il fatto ai sensi dell’art. 640, secondo comma, cod. pen., anziché ai sensi dell’art. 641 cod. pen., risulta oltre che manifestamente infondato, anche riproduttivo di profili di censura già esaminati e respinti dalla Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01; Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), cosicché gli stessi devono considerarsi privi di specificità e solamente apparenti, omettendo un effettivo confronto con le corrette argomentazioni poste dai giudici di merito a base del giudizio di responsabilità (si veda, in particolare, pag. 7, ove si è confermata la qualificazione giuridica del fatto ascritto all’odierno ricorrente, a fronte dei diversi elementi da cui è stato inequivocabilmente dedotto il suo contegno truffaldino); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all’applicazione della circostanza aggravante ex art. 640, secondo comma, n. 2 bis, cod. pen., in relazione al capo 2) di imputazione, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026