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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22299/2022

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‘,2,/2(3- SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 822/2016 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Firenze, elettivamente domiciliati presso il Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 4 giugno 2015 n. 1031/31/2015;dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma :3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 giugno 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 4 giugno 2015 n. 1031/31/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura "DOCFA" in relazione ad un fabbricato sito in Prato e denominato "[OSCURATO:PERSONA] - Fattoria di Canneto", essendone ciascuno comproprietario per la quota di 1/4, ha rigettato l'appello proposto dai medesimi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Prato 1'8 maggio 2012 n. 33/05/2012, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che l'attribuzione della classe 4^ nell'ambito della categoria A/8 fosse giustificata dall'accertamento di caratteristiche di pregio, secondo la comparazione col classamento riservato a fabbricati limitrofi della stessa categoria.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per la risoluzione della controversia, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto il giudice di appello della commistione e della promiscuità fra l'appartamento ad uso abitativo ed i locali ad uso agricolo (in particolare: frantoio, rimessa, cantina, officina e falegnameria) nell'ambito del medesimo fabbricato (sulla scorta dei documenti annessi alla memoria depositata dai contribuenti nel giudizio di appello), nonostante l'incidenza negativa sulla relativa valutazione.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver accettato il giudice di appello che la comparazione, ai fini della valutazione, •fosse operata rispetto ad immobili non assimilabili né omologabili a quelli classati.

3. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per la risoluzione della controversia, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto il giudice di appello dell'insussistenza di modifiche sostanziali tra la situazione dell'anno 1940 e la situazione dell'anno 1991, non essendo giustificata l'attribuzione della classe 4^ - in iuogo della classe 1^ - nell'ambito della categoria A/8.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell'art. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver accettato il giudice di appello che, ai fini della valutazione, si facesse riferimento ad elementi e modificazioni intervenuti in anni successivi rispetto a quello del classamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ragioni di priorità logica consigliano di disattendere l'ordine di prospettazione nell'esame dei motivi. 1.1 Ciò detto, il secondo motivo è infondato. 1.2 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n.17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6'- 5, 15 marzo 2021, n. 7210). 1.3 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi.

Difatti, i dati forniti dai contribuenti non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della maggior classe dell'immobile (classe 4^, anziché classe 1^) nell'ambito della medesima categoria (categoria A/8).

Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dai contribuenti e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura "DOCFA" derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale.

Il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta dei contribuenti (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104). 1.4 In linea generale, il classamento (art. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142) consiste nell'attribuire alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie "A", "B" e "C") la categoria e la classe di competenza (art. 7 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142) e a quelle a destinazione speciale (categorie "D" e "E") la sola categoria (art. 8 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142).

La categoria è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali (art. 6 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142).

La classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare nell'ambito del mercato edilizio della zona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della zona in cui l'unità stessa è ubicata, nonché dalle caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che la comprende (art. 7 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142).

Per qualità urbana si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi; per qualità ambientale si intende il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorché determinati dall'attività umana. 1.5 Peraltro, l'unitarietà del classamento non è preclusa né alterata dall'eventualità di una destinazione promiscua o mista dell'unità immobiliare [come nel caso di specie, in cui il fabbricato è composto da un appartamento ad uso abitativo e da locali ad uso agricolo (in particolare: frantoio, rimessa, cantina, officina e falegnameria)].

A tal proposito, infatti, l'art. 63 del D.P.R. i dicembre 1949 n. 1142 chiarisce che: «Ad una unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito».

Ne discende che, nell'ambito di un'unità immobiliare, è possibile la coesistenza di distinte e separate porzioni con diversa destinazione, fermo restando che la classificazione in catasto è determinata dalla destinazione principale sul piano funzionale.

Pertanto, posto che, come è stato riconosciuto dagli stessi contribuenti nella memoria depositata nel corso del giudizio di appello (che è stata riprodotta in ricorso - per la parte rilevante - in ossequio al canone dell'autosufficienza), i locali ad uso agricolo avevano natura pertinenziale, essendo destinati a servizio dell'appartamento ad uso abitativo nel contesto unitario di un fabbricato rurale, che era stato poi censito nel catasto urbano ai sensi dell'art. 3, comma 3„ del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, l'attribuzione della classe nell'ambito della categoria A/8 prescinde dalla vocazione delle singole porzioni e riflette le caratteristiche intrinseche (livello delle finiture, stato di conservazione, servizi in dotazione, dimensioni dei vani, luminosità degli ambienti) ed estrinseche (collocazione centrale o periferica, usufruibilità di servizi pubblici) dell'unità immobiliare nel suo complesso. 1.6 Nella specie, in conformità al principio enunciato, condividendo il ragionamento del giudice di prime cure, secondo il quale il classamento disposto dall'amministrazione finanziaria era corretto «sia in ragione del confronto operato con altri similari unità immobiliari sia in considerazione del notevole livello qualitativo raggiunto de/r(recte: dall') immobile rispetto all'epoca del precedente classamento (1991)», il giudice di appello ha valutato che: «L'incremento di tre classi di merito appare difatti ampiamente giustificato, tanto più che l'ufficio, pur in presenza di elementi e caratteri tipologici di livello superiore, ha ritenuto di non attribuire la classe massima confermando il medesimo classamento riservato ad altri (im)mobili limitrofi della stessa categoria.

Quanto poi precisa l'ufficio in sede di con trodeduzioni (e cioè la destinazione di parte dell'immobile a Bed and Breakfast) conferma ulteriormente circa la fondatezza della classe attribuita dal momento che la particolare destinazione residenziale di natura turistica comporta oggettivamente l'adeguamento strutturale e tecnologico dell'immobile in questione, non a caso presente, come precisa sempre l'ufficio, in qualificati siti della rete».Tali considerazioni confermano che si versava in un caso in cui, fermi gli elementi di fatto indicati dal contribuente e non disattesi dall'amministrazione finanziaria, la determinazione di quest'ultima è dipesa solo da una diversa valutazione di quegli stessi elementi, onde la motivazione dell'atto di classamento doveva essere considerata sufficiente a giustificare la variazione della classe ascritta all'immobile.

2. Il primo motivo ed il terzo motivo - la cui stretta ed intima connessione suggerisce la trattazione congiunta - sono inammissibili per la preclusione derivante dalla c.d.

"doppia conforme". 2.1 Difatti, nell'ipotesi di c.d.

"doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 ed applicabile alle sentenze pubblicate dall'il. settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, :22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez.

Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; C:ass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cas., Sez. 5", 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6"-5, 28 aprile 2022, n. 13260).

Nella specie, però, i ricorrenti non hanno indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio. 2.3 In ogni caso, le doglianze devono essere disattese.

I mezzi censurano la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della destinazione promiscua delle distinte porzioni del fabbricato e della situazione inalterata del fabbricato nel periodo compreso tra l'anno 1940 e l'anno 1991.

Tuttavia, a ben vedere, tali circostanze sono state implicitamente apprezzate nei giudizi di primo grado e secondo grado, come si evince da un'attenta lettura della sentenza impugnata, dandosi atto di aver valutato le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fabbricato, che sono le uniche rilevanti in relazione alla redditività del fabbricato.

Per cui, si deve presupporre che ogni altro elemento di fatto sia stato sottaciuto per l'assoluta ininfluenza sulla formazione del reddito.

Ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.).

3. Da ultimo, anche il quarto motivo è infondato. 3.1 II mezzo censura la sentenza impugnata per aver considerato ai fini del classamento circostanze successive all'anno 1991 (anno di risalenza della denuncia di variazione: 17 maggio 1991), con particolare riguardo alla postuma destinazione a bed and breakfast di una porzione del fabbricato, assumendo la violazione dell'art.. 61, comma 2, del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142.

Tuttavia, il tenore della norma richiamata contraddice l'assunto dei ricorrenti, avendo disposto che: «Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento».

Per cui, è evidente che la sopravvenienza di eventuali mutamenti nella situazione di fatto dell'unità immobiliare dopo la presentazione della denuncia di variazione da parte del contribuente può assumere rilevanza ai fini del classamento, dovendo tenerne conto l'amministrazione finanziaria in sede di accertamento.

In tal senso, peraltro, questa Corte ha espressamente precisato che il decorso di un intervallo di lunga durata impone all'amministrazione finanziaria di verificare l'attualità e la conservazione della situazione prospettata al momento della denuncia di variazione e di apprezzare l'incidenza dei mutamenti verificatisi nelle more dell'accertamento (C:ass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2248). 3.2 Nella specie, il giudice di appello si è uniformato a tale principio, avendo valutato che «la particolare destinazione residenziale di natura turistica comporta oggettivamente l'adeguamento strutturale e tecnologico dell'immobile in questione» (sulla base, cioè, della situazione esistente al momento del classamento: 14 aprile 2011).

4. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi l'infondatezza del secondo motivo e del quarto motivo, nonché l'inammissibilità del primo motivo e del terzo motivo, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 2.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
‘,2,/2(3- SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 822/2016 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Firenze, elettivamente domiciliati presso il Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 4 giugno 2015 n. 1031/31/2015;dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma :3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 giugno 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 4 giugno 2015 n. 1031/31/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura "DOCFA" in relazione ad un fabbricato sito in Prato e denominato "[OSCURATO:PERSONA] - Fattoria di Canneto", essendone ciascuno comproprietario per la quota di 1/4, ha rigettato l'appello proposto dai medesimi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Prato 1'8 maggio 2012 n. 33/05/2012, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che l'attribuzione della classe 4^ nell'ambito della categoria A/8 fosse giustificata dall'accertamento di caratteristiche di pregio, secondo la comparazione col classamento riservato a fabbricati limitrofi della stessa categoria. Il ricorso è affidato a quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per la risoluzione della controversia, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto il giudice di appello della commistione e della promiscuità fra l'appartamento ad uso abitativo ed i locali ad uso agricolo (in particolare: frantoio, rimessa, cantina, officina e falegnameria) nell'ambito del medesimo fabbricato (sulla scorta dei documenti annessi alla memoria depositata dai contribuenti nel giudizio di appello), nonostante l'incidenza negativa sulla relativa valutazione. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver accettato il giudice di appello che la comparazione, ai fini della valutazione, •fosse operata rispetto ad immobili non assimilabili né omologabili a quelli classati. 3. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per la risoluzione della controversia, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto il giudice di appello dell'insussistenza di modifiche sostanziali tra la situazione dell'anno 1940 e la situazione dell'anno 1991, non essendo giustificata l'attribuzione della classe 4^ - in iuogo della classe 1^ - nell'ambito della categoria A/8. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell'art. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver accettato il giudice di appello che, ai fini della valutazione, si facesse riferimento ad elementi e modificazioni intervenuti in anni successivi rispetto a quello del classamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ragioni di priorità logica consigliano di disattendere l'ordine di prospettazione nell'esame dei motivi. 1.1 Ciò detto, il secondo motivo è infondato. 1.2 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n.17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6'- 5, 15 marzo 2021, n. 7210). 1.3 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi. Difatti, i dati forniti dai contribuenti non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della maggior classe dell'immobile (classe 4^, anziché classe 1^) nell'ambito della medesima categoria (categoria A/8). Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dai contribuenti e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura "DOCFA" derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. Il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta dei contribuenti (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104). 1.4 In linea generale, il classamento (art. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142) consiste nell'attribuire alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie "A", "B" e "C") la categoria e la classe di competenza (art. 7 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142) e a quelle a destinazione speciale (categorie "D" e "E") la sola categoria (art. 8 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142). La categoria è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali (art. 6 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142). La classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall'unità immobiliare nell'ambito del mercato edilizio della zona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della zona in cui l'unità stessa è ubicata, nonché dalle caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che la comprende (art. 7 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142). Per qualità urbana si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi; per qualità ambientale si intende il livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorché determinati dall'attività umana. 1.5 Peraltro, l'unitarietà del classamento non è preclusa né alterata dall'eventualità di una destinazione promiscua o mista dell'unità immobiliare [come nel caso di specie, in cui il fabbricato è composto da un appartamento ad uso abitativo e da locali ad uso agricolo (in particolare: frantoio, rimessa, cantina, officina e falegnameria)]. A tal proposito, infatti, l'art. 63 del D.P.R. i dicembre 1949 n. 1142 chiarisce che: «Ad una unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito». Ne discende che, nell'ambito di un'unità immobiliare, è possibile la coesistenza di distinte e separate porzioni con diversa destinazione, fermo restando che la classificazione in catasto è determinata dalla destinazione principale sul piano funzionale. Pertanto, posto che, come è stato riconosciuto dagli stessi contribuenti nella memoria depositata nel corso del giudizio di appello (che è stata riprodotta in ricorso - per la parte rilevante - in ossequio al canone dell'autosufficienza), i locali ad uso agricolo avevano natura pertinenziale, essendo destinati a servizio dell'appartamento ad uso abitativo nel contesto unitario di un fabbricato rurale, che era stato poi censito nel catasto urbano ai sensi dell'art. 3, comma 3„ del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, l'attribuzione della classe nell'ambito della categoria A/8 prescinde dalla vocazione delle singole porzioni e riflette le caratteristiche intrinseche (livello delle finiture, stato di conservazione, servizi in dotazione, dimensioni dei vani, luminosità degli ambienti) ed estrinseche (collocazione centrale o periferica, usufruibilità di servizi pubblici) dell'unità immobiliare nel suo complesso. 1.6 Nella specie, in conformità al principio enunciato, condividendo il ragionamento del giudice di prime cure, secondo il quale il classamento disposto dall'amministrazione finanziaria era corretto «sia in ragione del confronto operato con altri similari unità immobiliari sia in considerazione del notevole livello qualitativo raggiunto de/r(recte: dall') immobile rispetto all'epoca del precedente classamento (1991)», il giudice di appello ha valutato che: «L'incremento di tre classi di merito appare difatti ampiamente giustificato, tanto più che l'ufficio, pur in presenza di elementi e caratteri tipologici di livello superiore, ha ritenuto di non attribuire la classe massima confermando il medesimo classamento riservato ad altri (im)mobili limitrofi della stessa categoria. Quanto poi precisa l'ufficio in sede di con trodeduzioni (e cioè la destinazione di parte dell'immobile a Bed and Breakfast) conferma ulteriormente circa la fondatezza della classe attribuita dal momento che la particolare destinazione residenziale di natura turistica comporta oggettivamente l'adeguamento strutturale e tecnologico dell'immobile in questione, non a caso presente, come precisa sempre l'ufficio, in qualificati siti della rete».Tali considerazioni confermano che si versava in un caso in cui, fermi gli elementi di fatto indicati dal contribuente e non disattesi dall'amministrazione finanziaria, la determinazione di quest'ultima è dipesa solo da una diversa valutazione di quegli stessi elementi, onde la motivazione dell'atto di classamento doveva essere considerata sufficiente a giustificare la variazione della classe ascritta all'immobile. 2. Il primo motivo ed il terzo motivo - la cui stretta ed intima connessione suggerisce la trattazione congiunta - sono inammissibili per la preclusione derivante dalla c.d. "doppia conforme". 2.1 Difatti, nell'ipotesi di c.d. "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 ed applicabile alle sentenze pubblicate dall'il. settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, :22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; C:ass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cas., Sez. 5", 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6"-5, 28 aprile 2022, n. 13260). Nella specie, però, i ricorrenti non hanno indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio. 2.3 In ogni caso, le doglianze devono essere disattese. I mezzi censurano la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della destinazione promiscua delle distinte porzioni del fabbricato e della situazione inalterata del fabbricato nel periodo compreso tra l'anno 1940 e l'anno 1991. Tuttavia, a ben vedere, tali circostanze sono state implicitamente apprezzate nei giudizi di primo grado e secondo grado, come si evince da un'attenta lettura della sentenza impugnata, dandosi atto di aver valutato le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fabbricato, che sono le uniche rilevanti in relazione alla redditività del fabbricato. Per cui, si deve presupporre che ogni altro elemento di fatto sia stato sottaciuto per l'assoluta ininfluenza sulla formazione del reddito. Ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.). 3. Da ultimo, anche il quarto motivo è infondato. 3.1 II mezzo censura la sentenza impugnata per aver considerato ai fini del classamento circostanze successive all'anno 1991 (anno di risalenza della denuncia di variazione: 17 maggio 1991), con particolare riguardo alla postuma destinazione a bed and breakfast di una porzione del fabbricato, assumendo la violazione dell'art.. 61, comma 2, del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142. Tuttavia, il tenore della norma richiamata contraddice l'assunto dei ricorrenti, avendo disposto che: «Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento». Per cui, è evidente che la sopravvenienza di eventuali mutamenti nella situazione di fatto dell'unità immobiliare dopo la presentazione della denuncia di variazione da parte del contribuente può assumere rilevanza ai fini del classamento, dovendo tenerne conto l'amministrazione finanziaria in sede di accertamento. In tal senso, peraltro, questa Corte ha espressamente precisato che il decorso di un intervallo di lunga durata impone all'amministrazione finanziaria di verificare l'attualità e la conservazione della situazione prospettata al momento della denuncia di variazione e di apprezzare l'incidenza dei mutamenti verificatisi nelle more dell'accertamento (C:ass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2248). 3.2 Nella specie, il giudice di appello si è uniformato a tale principio, avendo valutato che «la particolare destinazione residenziale di natura turistica comporta oggettivamente l'adeguamento strutturale e tecnologico dell'immobile in questione» (sulla base, cioè, della situazione esistente al momento del classamento: 14 aprile 2011). 4. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi l'infondatezza del secondo motivo e del quarto motivo, nonché l'inammissibilità del primo motivo e del terzo motivo, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 2.000,00
Sentenza Cassazione n. 22299/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris