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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 626/2020

ECLI:EU:C:2020:174
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0100 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 5 marzo 2020 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Utilizzazione armonizzata dello spettro radio nelle bande di frequenze di 2 GHz ai fini della realizzazione di sistemi volti a fornire servizi mobili via satellite – Decisione n. 626/2008/CE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), articolo 7, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1 – Componenti terrestri complementari – Autorizzazioni rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri – Obbligo per l’operatore di coprire una determinata percentuale della popolazione e del territorio – Inosservanza – Rilevanza» Nella causa C‑100/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 23 gennaio 2019, pervenuta in cancelleria l’8 febbraio 2019, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd,

[OSCURATO:PERSONA].

contro [OSCURATO:PERSONA] belge des services postaux et des télécomunications (IBPT), con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] c.o., Eutelsat SA, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz e A. Kumin (relatore), giudici, avvocato generale: H. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd e la [OSCURATO:PERSONA]., da P. de Bandt, M.R.

Gherghinaru e L. Panepinto, avocats, nonché da J. [OSCURATO:PERSONA], abogado; – per la [OSCURATO:PERSONA] c.o., da C. Spontoni, avvocato, nonché da A. Verheyden, avocat; – per la Eutelsat SA, da L. de la Brosse e C. Barraco-David, avocats; – per il governo belga, da C. Pochet, P. Cottin e J.-C.

Halleux, in qualità di agenti, assistiti da S. Depré, E. de Lophem e F. Humblet, avocats; – per il governo francese, da A.-L.

Desjonquères e R. Coesme, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da G. Braun, É. [OSCURATO:PERSONA] e L. Nicolae, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) ( GU 2008, L 172, pag. 15 , in prosieguo la «decisione MSS»). 2 La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta tra la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd e la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»), da un lato, e, dall’altro, l’[OSCURATO:PERSONA] belge des services postaux et des télécomunications (IBPT) (Ente belga per i servizi di posta e telecomunicazioni, Belgio) in merito alla decisione di quest’ultimo con cui sono stati concessi alla [OSCURATO:PERSONA] c.o. (in prosieguo la «[OSCURATO:PERSONA]») i diritti d’utilizzazione di componenti terrestri complementari (in prosieguo: «CTC») di sistemi mobili via satellite.

Contesto normativo Diritto dell’Unione La decisione MSS 3 A termini dei considerando 18 e 25 della decisione MSS: «(18) I [CTC ] costituiscono parte integrante di un sistema mobile via satellite e sono utilizzati tipicamente per migliorare la disponibilità dei servizi offerti via satellite nelle zone in cui può non essere possibile mantenere una linea ottica continua con il satellite a causa di ostruzioni dell’orizzonte dovute agli edifici e al profilo del terreno. (...) L’autorizzazione di questi [CTC ] sarà quindi subordinata principalmente a condizioni inerenti a circostanze locali.

Essi dovrebbero pertanto essere selezionati e autorizzati a livello nazionale, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto comunitario. (...) (...) (25) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’istituzione di un quadro per i provvedimenti volti a ridurre i rischi di danni provocati dalle alluvioni, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. (...)» 4 L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione medesima dispone quanto segue: «La presente decisione ha la finalità di favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale dei servizi mobili via satellite (MSS) nella Comunità e di garantire la copertura graduale in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

La presente decisione crea una procedura comunitaria per la selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite che utilizzano la banda di frequenze 2 GHz conformemente alla decisione 2007/98/CE, [della [OSCURATO:PERSONA], del 14 febbraio 2007, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite ( GU 2007, L 43, pag. 32 )] che comprende lo spettro radio da 1980 a 2010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2170 a 2200 MHz per le comunicazioni spazio-terra Essa stabilisce altresì le disposizioni relative all’autorizzazione coordinata, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, degli operatori selezionati per utilizzare lo spettro radio assegnato all’interno di tale banda per la gestione dei sistemi mobili via satellite.» 5 Il successivo articolo 5, paragrafo 2, così recita: «(...) si applicano le [seguenti] definizioni (...): a) “sistemi mobili via satellite”: le reti di comunicazioni elettroniche e le risorse correlate che permettono di fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione terrestre mobile e uno o più [CTC] utilizzati presso postazioni fisse.

I sistemi di che sto tipo comprendono almeno una stazione spaziale; b) “[CTC]” di sistemi mobili via satellite: stazioni di terra utilizzate presso postazioni fisse per migliorare la disponibilità di MSS nelle aree geografiche coperte dall’impronta del satellite o dei satelliti del sistema in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali.» 6 Il titolo II della decisione MSS, intitolato «Procedura di selezione», contiene, segnatamente, gli articoli 3 e

4. L’articolo 3, paragrafo 1, così recita: «Per la selezione degli operatori di sistemi mobili via satellite, la [OSCURATO:PERSONA] organizza una procedura di selezione comparativa. (...)» 7 A termini del paragrafo 1 del successivo articolo 4: «Si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti: (...) c) nelle domande il richiedente deve impegnarsi a che: (...) ii) l’MSS sia disponibile in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e almeno al 50% della popolazione e su almeno il 60% della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro nel momento definito dal richiedente, ma in ogni caso non oltre sette anni dalla data di pubblicazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] [relativa alla selezione dei richiedenti].» 8 Il titolo III della decisione medesima MSS, rubricato «Autorizzazione», contiene gli articoli da 7 a

9. A termini dell’articolo 7: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che i richiedenti selezionati, conformemente al calendario e all’area di servizio per i quali si sono impegnati, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria, abbiano il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] [relativa alla selezione dei richiedenti], e il diritto di gestire un sistema mobile via satellite. [OSCURATO:PERSONA] membri informano i richiedenti selezionati di tali diritti.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono soggetti alle condizioni comuni seguenti: a) i richiedenti selezionati devono utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di MSS; (...) c) i richiedenti selezionati devono rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande e nel corso della procedura di selezione comparativa, indipendentemente dal fatto che la quantità complessiva di spettro radio richiesta superi il quantitativo disponibile; (...)». 9 Ai sensi del successivo articolo 8: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri, in conformità con il diritto nazionale e comunitario, assicurano che le loro autorità competenti concedano ai richiedenti selezionati conformemente al titolo II e autorizzati ad utilizzare lo spettro conformemente all’articolo 7 le autorizzazioni necessarie alla fornitura di [CTC] di sistemi mobili via satellite sul loro territorio.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri non selezionano o autorizzano operatori di [CTC] di sistemi mobili via satellite prima che la procedura di selezione di cui al titolo II sia completata con una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo

3. Ciò non pregiudica l’utilizzo della banda di frequenza 2 GHz con sistemi diversi da che lli che forniscono MSS in conformità della decisione 2007/98/CE.

3. Qualsiasi autorizzazione nazionale rilasciata per la gestione di [CTC] di sistemi mobili via satellite nella banda di frequenze 2 GHz è soggetta alle condizioni comuni seguenti: a) gli operatori devono utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di [CTC] di sistemi mobili via satellite; b) i [CTC] devono costituire parte integrante di un sistema mobile via satellite e devono essere controllati dal meccanismo satellitare di gestione delle risorse e delle reti; devono utilizzare la stessa direzione di trasmissione del segnale e le stesse porzioni delle bande di frequenza utilizzate dai componenti satellitari correlati e non devono aumentare le esigenze in materia di spettro del sistema mobile via satellite correlato; c) il funzionamento autonomo dei [CTC], in caso di guasto del componente satellitare del sistema mobile via satellite correlato, non deve protrarsi oltre diciotto mesi; d) i diritti di uso e le autorizzazioni devono essere concessi per un periodo che non può protrarsi oltre la scadenza dell’autorizzazione del sistema mobile via satellite associato». 10 Il successivo articolo 9 prevede quanto segue: «1.

Gli operatori selezionati sono responsabili del rispetto di tutte le condizioni annesse alle loro autorizzazioni (...)

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le norme intese a garantire il rispetto della legge, comprese le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle condizioni comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, siano conformi al diritto comunitario, (...) Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono il controllo del rispetto di tali condizioni comuni e adottano opportune misure per trattare i casi di inosservanza. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano i risultati di che sto controllo alla [OSCURATO:PERSONA] annualmente, nel caso in cui non siano state rispettate delle condizioni comuni e nel caso in cui siano state prese misure per farle rispettare. [OSCURATO:PERSONA], con l’assistenza del comitato per le comunicazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, può esaminare qualsiasi presunta specifica violazione delle condizioni comuni.

Quando uno Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] di un caso particolare di inosservanza, la [OSCURATO:PERSONA] esamina la presunta violazione con l’assistenza del comitato per le comunicazioni.

3. Le misure che definiscono le modalità adeguate per un’applicazione coordinata delle norme volte a far rispettare la normativa di cui al paragrafo 2, comprese le norme relative alla sospensione o al ritiro coordinato delle autorizzazioni per inosservanza delle condizioni comuni previste all’articolo 7, paragrafo 2, intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 4».

La decisione di selezione 11 A termini dell’articolo 2 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 13 maggio 2009, 2009/449/CE, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) ( GU 2009, L 149, pag. 65 , in prosieguo: la «decisione di selezione»): «In esito alla prima fase di selezione della procedura di selezione comparativa di cui al titolo II della decisione [MSS], [OSCURATO:PERSONA] (...) e [OSCURATO:PERSONA] sono richiedenti ammissibili.

Poiché la quantità complessiva di spettro radio richiesto dai richiedenti ammissibili prescelti in esito alla prima fase di selezione della procedura di selezione comparativa di cui al titolo II della decisione [MSS] non supera la quantità di spettro radio disponibile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione [MSS], [OSCURATO:PERSONA] (...) e [OSCURATO:PERSONA] sono selezionati». 12 Il successivo articolo 3 così recita: «Le frequenze che ciascuno dei richiedenti selezionati è autorizzato a utilizzare in ogni Stato membro, conformemente al titolo III della decisione [MSS], sono le seguenti: a) [OSCURATO:PERSONA](...): da 1980 a 1995 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2170 a 2185 MHz per le comunicazioni spazio-terra; (...)». 13 La decisione di selezione veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 12 giugno 2009.

La decisione d’esecuzione 14 A termini del considerando 8 della decisione 2011/667/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 10 ottobre 2011, sulle modalità relative all’applicazione coordinata delle misure necessarie per garantire il rispetto delle norme relative ai servizi mobili via satellite (MSS) conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione n. 626/2008 ( GU 2011, L 265, pag. 25 , in prosieguo la «decisione d’esecuzione»): «La natura transfrontaliera delle condizioni comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione [MSS] rende necessario coordinare a livello di Unione le procedure nazionali adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per farle rispettare.

Eventuali incoerenze nell’applicazione delle misure di esecuzione nazionali, in particolare per quanto riguarda le indagini, la tempistica e la natura dei provvedimenti adottati, darebbe luogo a una molteplicità di misure che sarebbe in contraddizione con la natura paneuropea dei servizi MSS.» 15 A termini dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione medesima: «Si applicano (...) le seguenti definizioni: – “operatore autorizzato”, un operatore selezionato ai sensi della decisione [di selezione], cui è stato accordato il diritto, in virtù di un’autorizzazione generale o di diritti di uso individuali, di utilizzare le specifiche radiofrequenze determinate dalla decisione [medesima] e/o il diritto di gestire un sistema mobile via satellite, – “condizioni comuni”, le condizioni comuni cui sono soggetti i diritti di un operatore autorizzato conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione [MMS], (...). 16 Il successivo articolo 3 così dispone: «1.

Lo Stato membro che ha concesso l’autorizzazione, quando accerta che un operatore autorizzato non rispetta una o più delle condizioni comuni e informa l’operatore delle proprie conclusioni, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE [ GU 2002, L 108, pag. 21 ], ne informa contestualmente la [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri

2. In seguito alla trasmissione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] membri, delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno concesso l’autorizzazione svolgono indagini per accertare se le pertinenti condizioni comuni sono state violate nella loro giurisdizione e danno all’operatore autorizzato la possibilità di esprimere la propria opinione.

3. Entro cinque mesi dalla trasmissione da parte della [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] membri delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno concesso l’autorizzazione comunicano in forma sintetica le proprie conclusioni e l’opinione dell’operatore autorizzato alla [OSCURATO:PERSONA], che ne informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] ne informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

Entro otto mesi dalla trasmissione da parte della [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] membri delle informazioni di cui al paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA] convoca una riunione del comitato per le comunicazioni per esaminare la presunta violazione e, se del caso, per discutere eventuali misure idonee a garantire l’osservanza, come previsto dagli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

4. [OSCURATO:PERSONA] membri si astengono dall’adottare decisioni definitive in merito alla presunta violazione prima della riunione del comitato per le comunicazioni di cui al paragrafo 3.

5. Dopo la riunione del comitato per le comunicazioni di cui al paragrafo 3, ogni Stato membro che ha concesso l’autorizzazione e ha informato l’operatore autorizzato in merito alle proprie conclusioni, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE, e che conclude che una o più delle condizioni comuni siano state violate, adotta misure adeguate e proporzionate, anche sotto forma di sanzioni pecuniarie, per garantire l’osservanza delle condizioni comuni da parte dell’operatore autorizzato, ad eccezione del ritiro, o della sospensione se prevista dal diritto nazionale, di qualsiasi autorizzazione o diritto di uso di cui l’operatore autorizzato è titolare.

6. Qualora le violazioni delle condizioni comuni siano gravi e ripetute, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno concesso l’autorizzazione e che, dopo avere adottato le misure di cui al paragrafo 5, intendano adottare una decisione per revocare l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2002/20/CE, ne informano la [OSCURATO:PERSONA] e le trasmettono una sintesi dei provvedimenti adottati dall’operatore autorizzato al fine di conformarsi alle misure di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] comunica tali informazioni agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

7. Entro tre mesi dalla trasmissione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] membri, delle informazioni di cui al paragrafo 6, è convocata una riunione del comitato per le comunicazioni al fine di coordinare l’eventuale revoca di un’autorizzazione, conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2 Nel frattempo tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno concesso l’autorizzazione si astengono dall’adottare decisioni che portino alla revoca, o alla sospensione se prevista dal diritto nazionale, di qualsiasi autorizzazione o diritto di uso di cui l’operatore interessato è titolare..

8. In seguito alla riunione del comitato per le comunicazioni di cui al paragrafo 7, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno concesso l’autorizzazione possono adottare decisioni adeguate per la revoca dell’autorizzazione concessa all’operatore.

9. Le decisioni di esecuzione di cui ai paragrafi 5 e 8 e le relative motivazioni sono comunicate, entro una settimana dalla loro adozione, all’operatore autorizzato nonché alla [OSCURATO:PERSONA] che ne informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.» Diritto belga 17 L’articolo 2 del regio decreto dell’11 febbraio 2013 relativo ai sistemi che forniscono servizi mobili via satellite ( Moniteur belge dell’8 marzo 2013, pag. 14068, in prosieguo il «regio decreto MSS») così dispone: «Gli operatori selezionati che hanno provveduto alla notifica di una fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche [...] sono autorizzati a gestire un sistema mobile via satellite nelle seguenti bande di frequenze: 1 o [OSCURATO:PERSONA] [...]: non oltre 15 MHz nella banda 1.980 - 1.995 MHz per la comunicazione terra/spazio ( uplink ) e non oltre 15 MHz nella banda 2.170 - 2.185 MHz per la comunicazione spazio/terra ( downlink ); (...). 18 Il successivo articolo 3 prevede quanto segue: «Entro il 13 giugno 2016, saranno coperti almeno il 50% della popolazione e il 60% del territorio in Belgio». 19 Ai sensi del successivo articolo 8: «Gli operatori selezionati sono autorizzati ad installare uno o più [CTC ] in Belgio subordinatamente alle condizioni seguenti: 1 o notificazione della fornitura di reti di comunicazioni elettroniche [...]; 2° approvazione di ogni singolo componente terrestre complementare da parte del’[IBPT] anteriormente alla loro messa in servizio; 3° comunicazione all’[IBPT] delle caratteristiche tecniche e del luogo d’installazione dei singoli [CTC ] non meno di un mese prima della data prevista di messa in servizio».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 20 In esito alla procedura di selezione di cui al titolo II della decisione MSS, l’[OSCURATO:PERSONA] veniva selezionata dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, della decisione di selezione, quale operatore di sistemi mobili via satellite.

A seguito di tale decisione veniva adottato il regio decreto MSS. 21 In data 17 giugno 2014, l’impresa medesima notificava all’IBPT la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, consistenti in servizi di connessione in volo per aeromobili in transito nell’Unione per mezzo di un sistema comprensivo tanto di un satellite quanto di una rete di CTC di sistemi mobili via satellite, complessivamente chiamato «[OSCURATO:PERSONA]» (rete d’aviazione europea, in prosieguo: l’«EAN»).

Come risulta dall’articolo 2 del regio decreto MSS, tale notificazione implicava, per l’[OSCURATO:PERSONA], l’autorizzazione alla gestione di un sistema mobile via satellite nelle bande di frequenze indicate nel paragrafo 1 dello stesso articolo. 22 A seguito dell’annullamento in appello di una prima decisione, l’IBPT adottava, in data 7 agosto 2018, una seconda decisione, con cui venivano concessi all’[OSCURATO:PERSONA] i diritti occorrenti per la fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite come dalla medesima richiesto. 23 [OSCURATO:PERSONA], fornitore di servizi di telecomunicazioni che offre, in particolare, servizi di connessione in volo impugnava la decisione con ricorso d’annullamento dinanzi alla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), deducendo, in particolare, che tanto dall’articolo 4, paragrafo l, lettera c), ii), della decisione MSS, quanto dall’articolo 3 del regio decreto MSS risulterebbe l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] era di coprire, con i propri servizi entro il 13 giugno 2016, quantomeno il 50% della popolazione ed il 60% del territorio belga.

Orbene, l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ottemperato a tale condizione, ragion per cui, scaduto tale termine, l’IBPT non avrebbe potuto autorizzare la fornitura dei CTC di sistemi mobili via satellite contestati nella specie. 24 L’operatore satellitare Eutelsat SA, partner della [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di servizi di connessione in volo, interveniva nel procedimento di annullamento a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. 25 L’IBPT osserva, dal canto suo, che, al fine di autorizzare la fornitura dei CTC di sistemi mobili via satellite di cui trattasi, esso non poteva che fondarsi sulle sole condizioni previste all’articolo 8 del regio decreto MSS, considerato che l’obbligo di copertura risultante dall’articolo 4, paragrafo l, lettera c), della decisione MSS, cui la [OSCURATO:PERSONA] si richiama, riguarda unicamente l’impegno che l’operatore deve assumere nella propria domanda.

A parere dell’IBPT, l’obbligo di copertura ed il relativo termine non restano tuttavia privi di effetti, considerato che spetta all’ente medesimo, nell’ambito dei propri poteri di controllo successivamente all’approvazione della fornitura dei CTC di sistemi mobili via satellite, sanzionare eventualmente le omissioni dell’[OSCURATO:PERSONA]. 26 L’[OSCURATO:PERSONA], aderendo alla tesi dell’IBPT, fa presente di aver realizzato una stazione satellitare al suolo in Grecia e di aver lanciato, il 28 giugno 2017, il proprio satellite destinato all’EAN, messo in funzione il 29 agosto seguente.

Essa avrebbe peraltro chiesto ed ottenuto le autorizzazioni necessarie ai fini della collocazione dei CTC di sistemi mobili via satellite in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ad eccezione della Romania, nonché in Norvegia ed in Svizzera. 27 Secondo la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), è pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia assunto, con la propria domanda al fine di essere selezionata come operatore di servizi mobili via satellite, l’impegno previsto dall’articolo 4, paragrafo l, lettera c), della decisione MSS.

Risulterebbe, inoltre, acclarato che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia rispettato l’obbligo di copertura del 50% della popolazione e del 60% del territorio belga al 13 giugno 2016, date alla quale il servizio d’EAN da essa fornito non era ancora operativo, non essendo stato ancora lanciato il satellite de quo. 28 Ciò detto, a parere del giudice medesimo, l’articolo 3 del regio decreto MSS dovrebbe essere interpretato, a priori, per poter essere provvisto di effetto utile, nel senso che il rispetto dall’obbligo di copertura ivi sancito costituisca una condizione necessaria e preliminare all’esercizio dei diritti attribuiti agli operatori selezionati, e, segnatamente, del diritto d’installare uno o più CTC di sistemi mobili via satellite in Belgio.

Occorrerebbe, tuttavia, interpretare la portata da riconoscere a tale disposizione conformemente alla decisione MSS cui detto giudice intende dare attuazione. 29 A tal riguardo, il giudice medesimo precisa che l’articolo 3 del regio decreto MSS differisce dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione MSS, nella parte in cui quest’ultima disposizione riguarda un impegno che l’operatore candidato alla selezione deve assumere preliminarmente.

L’articolo 7, paragrafo 2, della decisione MSS prevede nondimeno che i diritti concessi ai richiedenti selezionati siano soggetti a diverse condizioni, fra cui quella secondo cui i richiedenti selezionati «devono rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande e nel corso della procedura di selezione comparativa».

Inoltre, a termini dell’articolo 8 della decisione MSS, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero garantire che le proprie autorità competenti «concedano ai richiedenti selezionati conformemente al titolo II e autorizzati ad utilizzare lo spettro [radio] conformemente all’articolo 7» le autorizzazioni necessarie alla fornitura dei CTC di sistemi mobili via satellite sul rispettivo territorio. 30 In una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui il mancato rispetto dell’obbligo di copertura alla data risulta pacificamente, la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ritiene a priori preferibile, in un’ottica di economia procedurale, che l’autorità nazionale competente debba o possa negare l’autorizzazione della fornitura dei CTC di sistemi mobili via satellite, invece di concedere l’autorizzazione per poi sanzionarne successivamente la mancata osservanza, potendosi sostenere, a tal riguardo, che il richiedente selezionato il quale, alla data del 13 giugno 2016, non risulti in regola con l’obbligo di copertura previsto all’articolo 4, paragrafo l, lettera c), ii), della decisione MSS sia decaduto, in realtà, dal diritto di utilizzare le radiofrequenze in questione nonché di gestire un sistema mobile via satellite. 31 Il giudice medesimo aggiunge che il mancato sanzionamento dell’omesso rispetto del calendario da parte del richiedente selezionato renderebbe privo di effetti l’impegno di copertura assunto dagli operatori candidati nella fase di selezione. 32 Ciò premesso, la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti: «1.

Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, della [decisione MSS], debbano essere interpretati nel senso che, laddove risulti che il richiedente selezionato ai sensi del titolo II della decisione medesima non abbia fornito i servizi mobili via satellite per mezzo di un sistema mobile via satellite entro il termine ultimo previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della decisione medesima, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione stessa debbano negare a tale operatore, per mancato rispetto dell’impegno assunto nella sua domanda, la concessione delle autorizzazioni ai fini dell’installazione di [CTC di sistemi mobili via satellite].

2. In caso di risposta negativa alla prima questione, se le stesse disposizioni debbano essere interpretate nel senso che, nel medesimo contesto, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della menzionata decisione possano negare all’operatore medesimo, per mancato rispetto dell’impegno di copertura al 13 giugno 2016, la concessione delle autorizzazioni all’installazione di [CTC di sistemi mobili via satellite]».

Sulle questioni pregiudiziali 33 Con le questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS, nel combinato disposto con il precedente articolo 7, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui risulti che un operatore selezionato conformemente al titolo II della decisione medesima ed autorizzato ad utilizzare lo spettro radio ai sensi dello stesso articolo 7 non abbia fornito servizi mobili via satellite per mezzo d’un sistema mobile via satellite entro la scadenza dettata dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione MSS, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano o, quantomeno, possano negare la concessione delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite all’operatore stesso per mancato rispetto dell’impegno da questi assunto nella propria domanda. 34 Al fine di rispondere a tali questioni, si deve ricordare, in limine, che la decisione MSS, a termini del suo articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, da un lato istituisce, a livello dell’Unione, una procedura di selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite che utilizzano la banda di frequenze di 2 GHz e, dall’altro, fisa le disposizioni relative all’autorizzazione coordinata, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, degli operatori selezionati ai fini dell’utilizzazione delle radiofrequenze assegnate all’interno di tale banda per la gestione dei sistemi mobili via satellite. 35 Par quanto attiene, in primo luogo, alla selezione degli operatori, l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione MSS, collocata nel titolo II della medesima, prevede che la [OSCURATO:PERSONA] organizzi, a tal fine, una procedura di selezione comparativa. 36 A tal riguardo, il successivo articolo 4, paragrafo 1, indica i relativi criteri di ammissibilità, tra i quali figura, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), quello secondo cui il richiedente s’impegna a che il servizio mobile via satellite sia disponibile in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri quantomeno al 50% della popolazione e su almeno il 60% della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro nel momento definito dal richiedente, ma in ogni caso non oltre sette anni dalla data di pubblicazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla selezione dei richiedenti stessi. 37 Per quanto attiene, in secondo luogo, all’autorizzazione coordinata, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, degli operatori selezionati per l’utilizzazione delle radiofrequenze specifiche ai fini della gestione dei sistemi mobili via satellite, il titolo III della decisione MSS, intitolato «Autorizzazione», contiene gli articoli da 7 a

9. L’articolo 7, rubricato «Autorizzazione dei richiedenti selezionati», dispone, al paragrafo 1, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che i richiedenti selezionati, conformemente al calendario e all’area di servizio per i quali si sono impegnati, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria, abbiano il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla selezione dei richiedenti nonché il diritto di gestire un sistema mobile via satellite. 38 In tale contesto, l’articolo 7, paragrafo 2, della decisione MSS assoggetta i diritti di cui al precedente paragrafo 1 a talune condizioni comuni.

A tal riguardo, l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della decisione medesima prevede la condizione secondo cui i richiedenti selezionati sono tenuti a rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande ovvero nel corso della procedura di selezione comparativa. 39 Peraltro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS, articolo intitolato «Componenti terrestri complementari», gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano, conformemente al proprio diritto nazionale e al diritto dell’Unione, che le proprie autorità competenti concedano ai richiedenti selezionati ai sensi del titolo II di tale decisione e autorizzati ad utilizzare lo spettro conformemente al precedente articolo 7 le autorizzazioni necessarie alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite sul proprio territorio.

A termini del paragrafo 3 del menzionato articolo 8, tutte le autorizzazioni nazionali rilasciate ai fini della gestione di CTC di sistemi mobili via satellite nella banda di frequenze di 2 GHz sono soggette alle condizioni comuni indicate alle lettere da a) a d) del paragrafo medesimo. 40 L’articolo 9 della decisione MSS è intitolato, dal canto suo, «Controllo e rispetto della normativa» e precisa, segnatamente, al paragrafo 2, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, da un lato, devono provvedere a che le norme intese a garantire il rispetto della legge, comprese le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle condizioni comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di tale decisione siano conformi al diritto comunitario e che, dall’altro, devono garantire il controllo del rispetto di tali condizioni comuni adottando opportune misure in caso di loro inosservanza. [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione d’esecuzione relativa alle modalità d’applicazione coordinate di tali norme sulla base del paragrafo 3 dello stesso articolo

9. 41 Premesse tali considerazioni preliminari, si deve rilevare che, a termini dell’articolo 2, secondo comma, della decisione di selezione, l’[OSCURATO:PERSONA] è una delle due imprese selezionate quali operatori di sistemi fornitori di servizi mobili via satellite. 42 Nella specie, dagli atti di cui dispone la Corte emerge che, a seguito della sua selezione, l’[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto in Belgio il riconoscimento dei diritti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione MSS. 43 Per quanto riguarda l’autorizzazione necessaria alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS, l’IBPT ha concesso all’[OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione relativa al territorio belga con la decisione del 7 agosto 2018. 44 Orbene, è pacifico che detta impresa sia venuta meno all’impegno di copertura da essa assunto nella propria domanda, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione MSS, vale a dire la disponibilità dei propri servizi in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri coprendo quantomeno il 50% della popolazione oltre a quantomeno il 60% della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro entro il settimo anno a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di selezione, avvenuta il 12 giugno 2009.

Infatti, al 12 giugno 2016, il lancio del suo satellite non era ancora avvenuto ed il servizio che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto di offrire non era ancora operativo. 45 Ciò premesso, il giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della decisione dell’IBPT del 7 agosto 2018, s’interroga sulle conseguenze derivanti da tale inadempimento nell’ambito dell’autorizzazione necessaria alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite.

Più in particolare, si chiede se tale inadempimento debba essere considerato quale motivo che giustifichi, obbligatoriamente o, eventualmente, facoltativamente il diniego dell’autorizzazione. 46 A tal riguardo, si deve rilevare, per quanto attiene al tenore dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS, che, ai termini di detta disposizione, la concessione dell’autorizzazione necessaria alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite è soggetta a due condizioni, vale a dire che l’operatore richiedente autorizzazione sia un richiedente selezionato ai sensi del titolo II della decisione MSS e che sia autorizzato ad utilizzare le spettro radio ai sensi dell’articolo 7 della decisione medesima. 47 Nella specie, la prima delle due condizioni menzionate al punto precedente è soddisfatta, considerato che l’[OSCURATO:PERSONA] possiede lo status di «richiedente selezionato» ai sensi dall’articolo 2 della decisione di selezione, decisione che non è stata né emendata né abrogata. 48 Quanto alla seconda condizione, dagli atti di cui dispone la Corte risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto, in Belgio, il riconoscimento dei diritti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione MSS, tra cui il diritto d’utilizzare le radiofrequenze specifiche stabilite nella decisione di selezione.

La Corte non dispone di alcun elemento da cui emerga che quest’ultimo diritto le sia stato medio tempore revocato. 49 Un operatore quale l’[OSCURATO:PERSONA] soddisfa, pertanto, le due condizioni cui è subordinata la concessione dell’autorizzazione necessaria alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite, indicate supra al punto

46. Ne consegue che, secondo l’interpretazione letterale dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS, tale autorizzazione non può essere negata in base al rilievo che l’operatore medesimo non avrebbe rispettato l’impegno di copertura assunto nella propria domanda entro la scadenza prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione medesima. 50 Il contesto in cui detta disposizione si colloca conferma tale interpretazione. 51 Si deve, infatti, rilevare che l’articolo 8, paragrafo 3, della decisione MSS, secondo cui le autorizzazioni nazionali per la gestione di CTC di sistemi mobili via satellite vengono rilasciate subordinatamente alle condizioni comuni ivi indicate alle lettere da a) a d), non contiene alcun riferimento al rispetto degli impegni assunti da un richiedente selezionato nella propria domanda, tra cui l’impegno di copertura di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione medesima.

D’altro canto, come risulta dal punto 38 supra, il rispetto di tali impegni costituisce una delle condizioni comuni indicate all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione stessa, cui è soggetto il riconoscimento dei diritti di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo

7. 52 Orbene, dall’articolo 9, paragrafo 2, della decisione MSS emerge che le conseguenze derivanti in caso di inosservanza delle condizioni comuni indicate al precedente articolo 7, paragrafo 2, devono essere oggetto di applicazione coordinata.

Tali conseguenze sono peraltro precisate nella decisione d’esecuzione, adottata sulla base del successivo paragrafo 3 dello stesso articolo

9. 53 Più in particolare, la procedura da seguire in tale contesto è specificata all’articolo 3 della decisione d’esecuzione. 54 A tal riguardo, dal paragrafo 5 dello stesso articolo 3, nel combinato disposto con i precedenti paragrafi da 1 a 4, risulta che, in un primo momento, uno Stato membro che accerti l’inadempimento ad una o più condizioni comuni, previa informazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri convocando il comitato per le comunicazioni al fine di esaminare il preteso inadempimento, adotta misure adeguate e proporzionate, ad eccezione del ritiro o della sospensione di qualsiasi autorizzazione o diritto di uso di cui l’operatore autorizzato de quo sia titolare. 55 Dai paragrafi da 6 a 8 del medesimo articolo 3 risulta che, in caso di inadempimenti gravi o reiterati alle condizioni comuni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che abbiano rilasciato un’autorizzazione possono emanare, in un secondo momento, previa adozione delle misure previste al precedente paragrafo 5 e previa informazione della [OSCURATO:PERSONA], e successivamente alla riunione del comitato per le comunicazioni, le decisioni adeguate per la revoca dell’autorizzazione concessa all’operatore autorizzato in questione. 56 Ne consegue che il mancato rispetto di una delle condizioni comuni menzionate all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione MSS, quale l’inosservanza dell’impegno di copertura previsto al precedente articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii),, da parte di un operatore selezionato non implica ipso facto la revoca delle autorizzazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione medesima, ove la revoca presuppone il rispetto della procedura articolata in due fasi specificamente indicata all’articolo 3 della decisione d’esecuzione.

La tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’Eutelsat, secondo cui un operatore selezionato, quale l’[OSCURATO:PERSONA], che sia venuto meno all’impegno di copertura, non disporrebbe più, per effetto di tale inadempimento, del diritto d’utilizzare la banda di frequenze di 2 GHz e, conseguentemente, non potrebbe più essere considerato autorizzato, ai sensi dall’articolo 7, paragrafo 1, della decisione MSS, a gestire un sistema mobile via satellite in tale fascia dello spettro radio, non può quindi essere accolta. 57 Al contrario, fintantoché tale procedura non abbia condotto ad una decisione di revoca, l’operatore selezionato continua a disporre delle autorizzazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione MSS, cosicché rimane soddisfatta la seconda condizione per la concessione dell’autorizzazione necessaria alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite, indicata supra al punto

46. 58 Infine, gli obiettivi perseguiti dalla decisione MSS, vale a dire la realizzazione di una normativa comune per l’autorizzazione degli operatori di sistemi mobili via satellite ed il miglioramento dei servizi mobili via satellite per mezzo dei CTC, quali risultanti, in particolare, dai considerando 18 e 25 della decisione medesima, avvalorano l’interpretazione secondo cui uno Stato membro non può negare ad un operatore, che risponda alle due condizioni indicate all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione de qua, le autorizzazioni necessarie alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite a motivo del mancato rispetto, da parte dell’operatore medesimo, dell’impegno di copertura assunto nella propria domanda, potendo peraltro eventualmente determinare l’avvio della procedura specificamente indicata all’articolo 3 della decisione d’esecuzione. 59 Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui l’inadempimento all’impegno di copertura di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione MSS è definitivamente acclarato, sarebbe preferibile, per ragioni di economia procedurale, che l’autorità nazionale competente sia tenuta o abbia quantomeno la facoltà di negare l’autorizzazione necessaria alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite, invece di concederla per poi sanzionare successivamente il mancato rispetto di tale impegno. 60 A tal riguardo, si deve nuovamente rilevare che tale approccio non trova fondamento né nella decisione MSS né nella decisione d’esecuzione e priverebbe di effetto utile quest’ultima, in quanto la procedura coordinata ivi espressamente prevista in caso di violazione delle condizioni comuni indicate all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione MSS risulterebbe elusa. 61 Orbene, come emerge dal considerando 8 della decisione d’esecuzione, tale procedura è appunto volta ad evitare incoerenze nell’applicazione delle procedure d’esecuzione nazionali, che condurrebbero ad una molteplicità di misure d’esecuzione in contraddizione con il carattere paneuropeo dei servizi mobili via satellite. 62 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS, nel combinato disposto con il precedente articolo 7, paragrafo 1, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui risulti che un operatore selezionato conformemente al titolo II della decisione medesima ed autorizzato ad utilizzare lo spettro radio ai sensi dello stesso articolo 7 non abbia fornito servizi mobili via satellite per mezzo d’un sistema mobile via satellite entro la scadenza dettata dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione MSS, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono legittimate a negare la concessione delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite all’operatore stesso per mancato rispetto dell’impegno da questi assunto nella propria domanda.

Sulle spese 63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per che sti motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), nel combinato disposto con il precedente articolo 7, paragrafo 1, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui risulti che un operatore selezionato conformemente al titolo II della decisione medesima ed autorizzato ad utilizzare lo spettro radio ai sensi dello stesso articolo 7 non abbia fornito servizi mobili via satellite per mezzo d’un sistema mobile via satellite entro la scadenza dettata dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione n. 626/2008, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono legittimate a negare la concessione delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite all’operatore stesso per mancato rispetto dell’impegno da questi assunto nella propria domanda.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0100 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 5 marzo 2020 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Utilizzazione armonizzata dello spettro radio nelle bande di frequenze di 2 GHz ai fini della realizzazione di sistemi volti a fornire servizi mobili via satellite – Decisione n. 626/2008/CE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), articolo 7, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1 – Componenti terrestri complementari – Autorizzazioni rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri – Obbligo per l’operatore di coprire una determinata percentuale della popolazione e del territorio – Inosservanza – Rilevanza» Nella causa C‑100/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 23 gennaio 2019, pervenuta in cancelleria l’8 febbraio 2019, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. contro [OSCURATO:PERSONA] belge des services postaux et des télécomunications (IBPT), con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] c.o., Eutelsat SA, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz e A. Kumin (relatore), giudici, avvocato generale: H. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd e la [OSCURATO:PERSONA]., da P. de Bandt, M.R. Gherghinaru e L. Panepinto, avocats, nonché da J. [OSCURATO:PERSONA], abogado; – per la [OSCURATO:PERSONA] c.o., da C. Spontoni, avvocato, nonché da A. Verheyden, avocat; – per la Eutelsat SA, da L. de la Brosse e C. Barraco-David, avocats; – per il governo belga, da C. Pochet, P. Cottin e J.-C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da S. Depré, E. de Lophem e F. Humblet, avocats; – per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e R. Coesme, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da G. Braun, É. [OSCURATO:PERSONA] e L. Nicolae, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) ( GU 2008, L 172, pag. 15 , in prosieguo la «decisione MSS»). 2 La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta tra la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd e la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»), da un lato, e, dall’altro, l’[OSCURATO:PERSONA] belge des services postaux et des télécomunications (IBPT) (Ente belga per i servizi di posta e telecomunicazioni, Belgio) in merito alla decisione di quest’ultimo con cui sono stati concessi alla [OSCURATO:PERSONA] c.o. (in prosieguo la «[OSCURATO:PERSONA]») i diritti d’utilizzazione di componenti terrestri complementari (in prosieguo: «CTC») di sistemi mobili via satellite. Contesto normativo Diritto dell’Unione La decisione MSS 3 A termini dei considerando 18 e 25 della decisione MSS: «(18) I [CTC ] costituiscono parte integrante di un sistema mobile via satellite e sono utilizzati tipicamente per migliorare la disponibilità dei servizi offerti via satellite nelle zone in cui può non essere possibile mantenere una linea ottica continua con il satellite a causa di ostruzioni dell’orizzonte dovute agli edifici e al profilo del terreno. (...) L’autorizzazione di questi [CTC ] sarà quindi subordinata principalmente a condizioni inerenti a circostanze locali. Essi dovrebbero pertanto essere selezionati e autorizzati a livello nazionale, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto comunitario. (...) (...) (25) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’istituzione di un quadro per i provvedimenti volti a ridurre i rischi di danni provocati dalle alluvioni, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. (...)» 4 L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione medesima dispone quanto segue: «La presente decisione ha la finalità di favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale dei servizi mobili via satellite (MSS) nella Comunità e di garantire la copertura graduale in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. La presente decisione crea una procedura comunitaria per la selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite che utilizzano la banda di frequenze 2 GHz conformemente alla decisione 2007/98/CE, [della [OSCURATO:PERSONA], del 14 febbraio 2007, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite ( GU 2007, L 43, pag. 32 )] che comprende lo spettro radio da 1980 a 2010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2170 a 2200 MHz per le comunicazioni spazio-terra Essa stabilisce altresì le disposizioni relative all’autorizzazione coordinata, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, degli operatori selezionati per utilizzare lo spettro radio assegnato all’interno di tale banda per la gestione dei sistemi mobili via satellite.» 5 Il successivo articolo 5, paragrafo 2, così recita: «(...) si applicano le [seguenti] definizioni (...): a) “sistemi mobili via satellite”: le reti di comunicazioni elettroniche e le risorse correlate che permettono di fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione terrestre mobile e uno o più [CTC] utilizzati presso postazioni fisse. I sistemi di che sto tipo comprendono almeno una stazione spaziale; b) “[CTC]” di sistemi mobili via satellite: stazioni di terra utilizzate presso postazioni fisse per migliorare la disponibilità di MSS nelle aree geografiche coperte dall’impronta del satellite o dei satelliti del sistema in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali.» 6 Il titolo II della decisione MSS, intitolato «Procedura di selezione», contiene, segnatamente, gli articoli 3 e 4. L’articolo 3, paragrafo 1, così recita: «Per la selezione degli operatori di sistemi mobili via satellite, la [OSCURATO:PERSONA] organizza una procedura di selezione comparativa. (...)» 7 A termini del paragrafo 1 del successivo articolo 4: «Si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti: (...) c) nelle domande il richiedente deve impegnarsi a che: (...) ii) l’MSS sia disponibile in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e almeno al 50% della popolazione e su almeno il 60% della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro nel momento definito dal richiedente, ma in ogni caso non oltre sette anni dalla data di pubblicazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] [relativa alla selezione dei richiedenti].» 8 Il titolo III della decisione medesima MSS, rubricato «Autorizzazione», contiene gli articoli da 7 a 9. A termini dell’articolo 7: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che i richiedenti selezionati, conformemente al calendario e all’area di servizio per i quali si sono impegnati, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria, abbiano il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] [relativa alla selezione dei richiedenti], e il diritto di gestire un sistema mobile via satellite. [OSCURATO:PERSONA] membri informano i richiedenti selezionati di tali diritti. 2.   I diritti di cui al paragrafo 1 sono soggetti alle condizioni comuni seguenti: a) i richiedenti selezionati devono utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di MSS; (...) c) i richiedenti selezionati devono rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande e nel corso della procedura di selezione comparativa, indipendentemente dal fatto che la quantità complessiva di spettro radio richiesta superi il quantitativo disponibile; (...)». 9 Ai sensi del successivo articolo 8: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri, in conformità con il diritto nazionale e comunitario, assicurano che le loro autorità competenti concedano ai richiedenti selezionati conformemente al titolo II e autorizzati ad utilizzare lo spettro conformemente all’articolo 7 le autorizzazioni necessarie alla fornitura di [CTC] di sistemi mobili via satellite sul loro territorio. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri non selezionano o autorizzano operatori di [CTC] di sistemi mobili via satellite prima che la procedura di selezione di cui al titolo II sia completata con una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 6, paragrafo 3. Ciò non pregiudica l’utilizzo della banda di frequenza 2 GHz con sistemi diversi da che lli che forniscono MSS in conformità della decisione 2007/98/CE. 3.   Qualsiasi autorizzazione nazionale rilasciata per la gestione di [CTC] di sistemi mobili via satellite nella banda di frequenze 2 GHz è soggetta alle condizioni comuni seguenti: a) gli operatori devono utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di [CTC] di sistemi mobili via satellite; b) i [CTC] devono costituire parte integrante di un sistema mobile via satellite e devono essere controllati dal meccanismo satellitare di gestione delle risorse e delle reti; devono utilizzare la stessa direzione di trasmissione del segnale e le stesse porzioni delle bande di frequenza utilizzate dai componenti satellitari correlati e non devono aumentare le esigenze in materia di spettro del sistema mobile via satellite correlato; c) il funzionamento autonomo dei [CTC], in caso di guasto del componente satellitare del sistema mobile via satellite correlato, non deve protrarsi oltre diciotto mesi; d) i diritti di uso e le autorizzazioni devono essere concessi per un periodo che non può protrarsi oltre la scadenza dell’autorizzazione del sistema mobile via satellite associato». 10 Il successivo articolo 9 prevede quanto segue: «1.   Gli operatori selezionati sono responsabili del rispetto di tutte le condizioni annesse alle loro autorizzazioni (...) 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le norme intese a garantire il rispetto della legge, comprese le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle condizioni comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, siano conformi al diritto comunitario, (...) Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono il controllo del rispetto di tali condizioni comuni e adottano opportune misure per trattare i casi di inosservanza. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano i risultati di che sto controllo alla [OSCURATO:PERSONA] annualmente, nel caso in cui non siano state rispettate delle condizioni comuni e nel caso in cui siano state prese misure per farle rispettare. [OSCURATO:PERSONA], con l’assistenza del comitato per le comunicazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, può esaminare qualsiasi presunta specifica violazione delle condizioni comuni. Quando uno Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] di un caso particolare di inosservanza, la [OSCURATO:PERSONA] esamina la presunta violazione con l’assistenza del comitato per le comunicazioni. 3.   Le misure che definiscono le modalità adeguate per un’applicazione coordinata delle norme volte a far rispettare la normativa di cui al paragrafo 2, comprese le norme relative alla sospensione o al ritiro coordinato delle autorizzazioni per inosservanza delle condizioni comuni previste all’articolo 7, paragrafo 2, intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 4». La decisione di selezione 11 A termini dell’articolo 2 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 13 maggio 2009, 2009/449/CE, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) ( GU 2009, L 149, pag. 65 , in prosieguo: la «decisione di selezione»): «In esito alla prima fase di selezione della procedura di selezione comparativa di cui al titolo II della decisione [MSS], [OSCURATO:PERSONA] (...) e [OSCURATO:PERSONA] sono richiedenti ammissibili. Poiché la quantità complessiva di spettro radio richiesto dai richiedenti ammissibili prescelti in esito alla prima fase di selezione della procedura di selezione comparativa di cui al titolo II della decisione [MSS] non supera la quantità di spettro radio disponibile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione [MSS], [OSCURATO:PERSONA] (...) e [OSCURATO:PERSONA] sono selezionati». 12 Il successivo articolo 3 così recita: «Le frequenze che ciascuno dei richiedenti selezionati è autorizzato a utilizzare in ogni Stato membro, conformemente al titolo III della decisione [MSS], sono le seguenti: a) [OSCURATO:PERSONA](...): da 1980 a 1995 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2170 a 2185 MHz per le comunicazioni spazio-terra; (...)». 13 La decisione di selezione veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 12 giugno 2009. La decisione d’esecuzione 14 A termini del considerando 8 della decisione 2011/667/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 10 ottobre 2011, sulle modalità relative all’applicazione coordinata delle misure necessarie per garantire il rispetto delle norme relative ai servizi mobili via satellite (MSS) conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione n. 626/2008 ( GU 2011, L 265, pag. 25 , in prosieguo la «decisione d’esecuzione»): «La natura transfrontaliera delle condizioni comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione [MSS] rende necessario coordinare a livello di Unione le procedure nazionali adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per farle rispettare. Eventuali incoerenze nell’applicazione delle misure di esecuzione nazionali, in particolare per quanto riguarda le indagini, la tempistica e la natura dei provvedimenti adottati, darebbe luogo a una molteplicità di misure che sarebbe in contraddizione con la natura paneuropea dei servizi MSS.» 15 A termini dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione medesima: «Si applicano (...) le seguenti definizioni: – “operatore autorizzato”, un operatore selezionato ai sensi della decisione [di selezione], cui è stato accordato il diritto, in virtù di un’autorizzazione generale o di diritti di uso individuali, di utilizzare le specifiche radiofrequenze determinate dalla decisione [medesima] e/o il diritto di gestire un sistema mobile via satellite, – “condizioni comuni”, le condizioni comuni cui sono soggetti i diritti di un operatore autorizzato conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione [MMS], (...). 16 Il successivo articolo 3 così dispone: «1.   Lo Stato membro che ha concesso l’autorizzazione, quando accerta che un operatore autorizzato non rispetta una o più delle condizioni comuni e informa l’operatore delle proprie conclusioni, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE [ GU 2002, L 108, pag. 21 ], ne informa contestualmente la [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri 2.   In seguito alla trasmissione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] membri, delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno concesso l’autorizzazione svolgono indagini per accertare se le pertinenti condizioni comuni sono state violate nella loro giurisdizione e danno all’operatore autorizzato la possibilità di esprimere la propria opinione. 3.   Entro cinque mesi dalla trasmissione da parte della [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] membri delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno concesso l’autorizzazione comunicano in forma sintetica le proprie conclusioni e l’opinione dell’operatore autorizzato alla [OSCURATO:PERSONA], che ne informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] ne informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Entro otto mesi dalla trasmissione da parte della [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] membri delle informazioni di cui al paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA] convoca una riunione del comitato per le comunicazioni per esaminare la presunta violazione e, se del caso, per discutere eventuali misure idonee a garantire l’osservanza, come previsto dagli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri si astengono dall’adottare decisioni definitive in merito alla presunta violazione prima della riunione del comitato per le comunicazioni di cui al paragrafo 3. 5.   Dopo la riunione del comitato per le comunicazioni di cui al paragrafo 3, ogni Stato membro che ha concesso l’autorizzazione e ha informato l’operatore autorizzato in merito alle proprie conclusioni, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE, e che conclude che una o più delle condizioni comuni siano state violate, adotta misure adeguate e proporzionate, anche sotto forma di sanzioni pecuniarie, per garantire l’osservanza delle condizioni comuni da parte dell’operatore autorizzato, ad eccezione del ritiro, o della sospensione se prevista dal diritto nazionale, di qualsiasi autorizzazione o diritto di uso di cui l’operatore autorizzato è titolare. 6.   Qualora le violazioni delle condizioni comuni siano gravi e ripetute, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno concesso l’autorizzazione e che, dopo avere adottato le misure di cui al paragrafo 5, intendano adottare una decisione per revocare l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2002/20/CE, ne informano la [OSCURATO:PERSONA] e le trasmettono una sintesi dei provvedimenti adottati dall’operatore autorizzato al fine di conformarsi alle misure di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] comunica tali informazioni agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. 7.   Entro tre mesi dalla trasmissione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] membri, delle informazioni di cui al paragrafo 6, è convocata una riunione del comitato per le comunicazioni al fine di coordinare l’eventuale revoca di un’autorizzazione, conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2 Nel frattempo tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno concesso l’autorizzazione si astengono dall’adottare decisioni che portino alla revoca, o alla sospensione se prevista dal diritto nazionale, di qualsiasi autorizzazione o diritto di uso di cui l’operatore interessato è titolare.. 8.   In seguito alla riunione del comitato per le comunicazioni di cui al paragrafo 7, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno concesso l’autorizzazione possono adottare decisioni adeguate per la revoca dell’autorizzazione concessa all’operatore. 9.   Le decisioni di esecuzione di cui ai paragrafi 5 e 8 e le relative motivazioni sono comunicate, entro una settimana dalla loro adozione, all’operatore autorizzato nonché alla [OSCURATO:PERSONA] che ne informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.» Diritto belga 17 L’articolo 2 del regio decreto dell’11 febbraio 2013 relativo ai sistemi che forniscono servizi mobili via satellite ( Moniteur belge dell’8 marzo 2013, pag. 14068, in prosieguo il «regio decreto MSS») così dispone: «Gli operatori selezionati che hanno provveduto alla notifica di una fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche [...] sono autorizzati a gestire un sistema mobile via satellite nelle seguenti bande di frequenze: 1 o [OSCURATO:PERSONA] [...]: non oltre 15 MHz nella banda 1.980 - 1.995 MHz per la comunicazione terra/spazio ( uplink ) e non oltre 15 MHz nella banda 2.170 - 2.185 MHz per la comunicazione spazio/terra ( downlink ); (...). 18 Il successivo articolo 3 prevede quanto segue: «Entro il 13 giugno 2016, saranno coperti almeno il 50% della popolazione e il 60% del territorio in Belgio». 19 Ai sensi del successivo articolo 8: «Gli operatori selezionati sono autorizzati ad installare uno o più [CTC ] in Belgio subordinatamente alle condizioni seguenti: 1 o notificazione della fornitura di reti di comunicazioni elettroniche [...]; 2°   approvazione di ogni singolo componente terrestre complementare da parte del’[IBPT] anteriormente alla loro messa in servizio; 3°   comunicazione all’[IBPT] delle caratteristiche tecniche e del luogo d’installazione dei singoli [CTC ] non meno di un mese prima della data prevista di messa in servizio». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 20 In esito alla procedura di selezione di cui al titolo II della decisione MSS, l’[OSCURATO:PERSONA] veniva selezionata dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, della decisione di selezione, quale operatore di sistemi mobili via satellite. A seguito di tale decisione veniva adottato il regio decreto MSS. 21 In data 17 giugno 2014, l’impresa medesima notificava all’IBPT la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, consistenti in servizi di connessione in volo per aeromobili in transito nell’Unione per mezzo di un sistema comprensivo tanto di un satellite quanto di una rete di CTC di sistemi mobili via satellite, complessivamente chiamato «[OSCURATO:PERSONA]» (rete d’aviazione europea, in prosieguo: l’«EAN»). Come risulta dall’articolo 2 del regio decreto MSS, tale notificazione implicava, per l’[OSCURATO:PERSONA], l’autorizzazione alla gestione di un sistema mobile via satellite nelle bande di frequenze indicate nel paragrafo 1 dello stesso articolo. 22 A seguito dell’annullamento in appello di una prima decisione, l’IBPT adottava, in data 7 agosto 2018, una seconda decisione, con cui venivano concessi all’[OSCURATO:PERSONA] i diritti occorrenti per la fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite come dalla medesima richiesto. 23 [OSCURATO:PERSONA], fornitore di servizi di telecomunicazioni che offre, in particolare, servizi di connessione in volo impugnava la decisione con ricorso d’annullamento dinanzi alla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), deducendo, in particolare, che tanto dall’articolo 4, paragrafo l, lettera c), ii), della decisione MSS, quanto dall’articolo 3 del regio decreto MSS risulterebbe l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] era di coprire, con i propri servizi entro il 13 giugno 2016, quantomeno il 50% della popolazione ed il 60% del territorio belga. Orbene, l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ottemperato a tale condizione, ragion per cui, scaduto tale termine, l’IBPT non avrebbe potuto autorizzare la fornitura dei CTC di sistemi mobili via satellite contestati nella specie. 24 L’operatore satellitare Eutelsat SA, partner della [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di servizi di connessione in volo, interveniva nel procedimento di annullamento a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. 25 L’IBPT osserva, dal canto suo, che, al fine di autorizzare la fornitura dei CTC di sistemi mobili via satellite di cui trattasi, esso non poteva che fondarsi sulle sole condizioni previste all’articolo 8 del regio decreto MSS, considerato che l’obbligo di copertura risultante dall’articolo 4, paragrafo l, lettera c), della decisione MSS, cui la [OSCURATO:PERSONA] si richiama, riguarda unicamente l’impegno che l’operatore deve assumere nella propria domanda. A parere dell’IBPT, l’obbligo di copertura ed il relativo termine non restano tuttavia privi di effetti, considerato che spetta all’ente medesimo, nell’ambito dei propri poteri di controllo successivamente all’approvazione della fornitura dei CTC di sistemi mobili via satellite, sanzionare eventualmente le omissioni dell’[OSCURATO:PERSONA]. 26 L’[OSCURATO:PERSONA], aderendo alla tesi dell’IBPT, fa presente di aver realizzato una stazione satellitare al suolo in Grecia e di aver lanciato, il 28 giugno 2017, il proprio satellite destinato all’EAN, messo in funzione il 29 agosto seguente. Essa avrebbe peraltro chiesto ed ottenuto le autorizzazioni necessarie ai fini della collocazione dei CTC di sistemi mobili via satellite in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ad eccezione della Romania, nonché in Norvegia ed in Svizzera. 27 Secondo la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), è pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia assunto, con la propria domanda al fine di essere selezionata come operatore di servizi mobili via satellite, l’impegno previsto dall’articolo 4, paragrafo l, lettera c), della decisione MSS. Risulterebbe, inoltre, acclarato che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia rispettato l’obbligo di copertura del 50% della popolazione e del 60% del territorio belga al 13 giugno 2016, date alla quale il servizio d’EAN da essa fornito non era ancora operativo, non essendo stato ancora lanciato il satellite de quo. 28 Ciò detto, a parere del giudice medesimo, l’articolo 3 del regio decreto MSS dovrebbe essere interpretato, a priori, per poter essere provvisto di effetto utile, nel senso che il rispetto dall’obbligo di copertura ivi sancito costituisca una condizione necessaria e preliminare all’esercizio dei diritti attribuiti agli operatori selezionati, e, segnatamente, del diritto d’installare uno o più CTC di sistemi mobili via satellite in Belgio. Occorrerebbe, tuttavia, interpretare la portata da riconoscere a tale disposizione conformemente alla decisione MSS cui detto giudice intende dare attuazione. 29 A tal riguardo, il giudice medesimo precisa che l’articolo 3 del regio decreto MSS differisce dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione MSS, nella parte in cui quest’ultima disposizione riguarda un impegno che l’operatore candidato alla selezione deve assumere preliminarmente. L’articolo 7, paragrafo 2, della decisione MSS prevede nondimeno che i diritti concessi ai richiedenti selezionati siano soggetti a diverse condizioni, fra cui quella secondo cui i richiedenti selezionati «devono rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande e nel corso della procedura di selezione comparativa». Inoltre, a termini dell’articolo 8 della decisione MSS, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero garantire che le proprie autorità competenti «concedano ai richiedenti selezionati conformemente al titolo II e autorizzati ad utilizzare lo spettro [radio] conformemente all’articolo 7» le autorizzazioni necessarie alla fornitura dei CTC di sistemi mobili via satellite sul rispettivo territorio. 30 In una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui il mancato rispetto dell’obbligo di copertura alla data risulta pacificamente, la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ritiene a priori preferibile, in un’ottica di economia procedurale, che l’autorità nazionale competente debba o possa negare l’autorizzazione della fornitura dei CTC di sistemi mobili via satellite, invece di concedere l’autorizzazione per poi sanzionarne successivamente la mancata osservanza, potendosi sostenere, a tal riguardo, che il richiedente selezionato il quale, alla data del 13 giugno 2016, non risulti in regola con l’obbligo di copertura previsto all’articolo 4, paragrafo l, lettera c), ii), della decisione MSS sia decaduto, in realtà, dal diritto di utilizzare le radiofrequenze in questione nonché di gestire un sistema mobile via satellite. 31 Il giudice medesimo aggiunge che il mancato sanzionamento dell’omesso rispetto del calendario da parte del richiedente selezionato renderebbe privo di effetti l’impegno di copertura assunto dagli operatori candidati nella fase di selezione. 32 Ciò premesso, la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti: «1. Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, della [decisione MSS], debbano essere interpretati nel senso che, laddove risulti che il richiedente selezionato ai sensi del titolo II della decisione medesima non abbia fornito i servizi mobili via satellite per mezzo di un sistema mobile via satellite entro il termine ultimo previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della decisione medesima, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione stessa debbano negare a tale operatore, per mancato rispetto dell’impegno assunto nella sua domanda, la concessione delle autorizzazioni ai fini dell’installazione di [CTC di sistemi mobili via satellite]. 2. In caso di risposta negativa alla prima questione, se le stesse disposizioni debbano essere interpretate nel senso che, nel medesimo contesto, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della menzionata decisione possano negare all’operatore medesimo, per mancato rispetto dell’impegno di copertura al 13 giugno 2016, la concessione delle autorizzazioni all’installazione di [CTC di sistemi mobili via satellite]». Sulle questioni pregiudiziali 33 Con le questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS, nel combinato disposto con il precedente articolo 7, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui risulti che un operatore selezionato conformemente al titolo II della decisione medesima ed autorizzato ad utilizzare lo spettro radio ai sensi dello stesso articolo 7 non abbia fornito servizi mobili via satellite per mezzo d’un sistema mobile via satellite entro la scadenza dettata dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione MSS, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano o, quantomeno, possano negare la concessione delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite all’operatore stesso per mancato rispetto dell’impegno da questi assunto nella propria domanda. 34 Al fine di rispondere a tali questioni, si deve ricordare, in limine, che la decisione MSS, a termini del suo articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, da un lato istituisce, a livello dell’Unione, una procedura di selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite che utilizzano la banda di frequenze di 2 GHz e, dall’altro, fisa le disposizioni relative all’autorizzazione coordinata, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, degli operatori selezionati ai fini dell’utilizzazione delle radiofrequenze assegnate all’interno di tale banda per la gestione dei sistemi mobili via satellite. 35 Par quanto attiene, in primo luogo, alla selezione degli operatori, l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione MSS, collocata nel titolo II della medesima, prevede che la [OSCURATO:PERSONA] organizzi, a tal fine, una procedura di selezione comparativa. 36 A tal riguardo, il successivo articolo 4, paragrafo 1, indica i relativi criteri di ammissibilità, tra i quali figura, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), quello secondo cui il richiedente s’impegna a che il servizio mobile via satellite sia disponibile in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri quantomeno al 50% della popolazione e su almeno il 60% della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro nel momento definito dal richiedente, ma in ogni caso non oltre sette anni dalla data di pubblicazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla selezione dei richiedenti stessi. 37 Per quanto attiene, in secondo luogo, all’autorizzazione coordinata, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, degli operatori selezionati per l’utilizzazione delle radiofrequenze specifiche ai fini della gestione dei sistemi mobili via satellite, il titolo III della decisione MSS, intitolato «Autorizzazione», contiene gli articoli da 7 a 9. L’articolo 7, rubricato «Autorizzazione dei richiedenti selezionati», dispone, al paragrafo 1, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che i richiedenti selezionati, conformemente al calendario e all’area di servizio per i quali si sono impegnati, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria, abbiano il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla selezione dei richiedenti nonché il diritto di gestire un sistema mobile via satellite. 38 In tale contesto, l’articolo 7, paragrafo 2, della decisione MSS assoggetta i diritti di cui al precedente paragrafo 1 a talune condizioni comuni. A tal riguardo, l’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della decisione medesima prevede la condizione secondo cui i richiedenti selezionati sono tenuti a rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande ovvero nel corso della procedura di selezione comparativa. 39 Peraltro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS, articolo intitolato «Componenti terrestri complementari», gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano, conformemente al proprio diritto nazionale e al diritto dell’Unione, che le proprie autorità competenti concedano ai richiedenti selezionati ai sensi del titolo II di tale decisione e autorizzati ad utilizzare lo spettro conformemente al precedente articolo 7 le autorizzazioni necessarie alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite sul proprio territorio. A termini del paragrafo 3 del menzionato articolo 8, tutte le autorizzazioni nazionali rilasciate ai fini della gestione di CTC di sistemi mobili via satellite nella banda di frequenze di 2 GHz sono soggette alle condizioni comuni indicate alle lettere da a) a d) del paragrafo medesimo. 40 L’articolo 9 della decisione MSS è intitolato, dal canto suo, «Controllo e rispetto della normativa» e precisa, segnatamente, al paragrafo 2, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, da un lato, devono provvedere a che le norme intese a garantire il rispetto della legge, comprese le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle condizioni comuni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di tale decisione siano conformi al diritto comunitario e che, dall’altro, devono garantire il controllo del rispetto di tali condizioni comuni adottando opportune misure in caso di loro inosservanza. [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione d’esecuzione relativa alle modalità d’applicazione coordinate di tali norme sulla base del paragrafo 3 dello stesso articolo 9. 41 Premesse tali considerazioni preliminari, si deve rilevare che, a termini dell’articolo 2, secondo comma, della decisione di selezione, l’[OSCURATO:PERSONA] è una delle due imprese selezionate quali operatori di sistemi fornitori di servizi mobili via satellite. 42 Nella specie, dagli atti di cui dispone la Corte emerge che, a seguito della sua selezione, l’[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto in Belgio il riconoscimento dei diritti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione MSS. 43 Per quanto riguarda l’autorizzazione necessaria alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS, l’IBPT ha concesso all’[OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione relativa al territorio belga con la decisione del 7 agosto 2018. 44 Orbene, è pacifico che detta impresa sia venuta meno all’impegno di copertura da essa assunto nella propria domanda, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione MSS, vale a dire la disponibilità dei propri servizi in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri coprendo quantomeno il 50% della popolazione oltre a quantomeno il 60% della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro entro il settimo anno a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di selezione, avvenuta il 12 giugno 2009. Infatti, al 12 giugno 2016, il lancio del suo satellite non era ancora avvenuto ed il servizio che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto di offrire non era ancora operativo. 45 Ciò premesso, il giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della decisione dell’IBPT del 7 agosto 2018, s’interroga sulle conseguenze derivanti da tale inadempimento nell’ambito dell’autorizzazione necessaria alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite. Più in particolare, si chiede se tale inadempimento debba essere considerato quale motivo che giustifichi, obbligatoriamente o, eventualmente, facoltativamente il diniego dell’autorizzazione. 46 A tal riguardo, si deve rilevare, per quanto attiene al tenore dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS, che, ai termini di detta disposizione, la concessione dell’autorizzazione necessaria alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite è soggetta a due condizioni, vale a dire che l’operatore richiedente autorizzazione sia un richiedente selezionato ai sensi del titolo II della decisione MSS e che sia autorizzato ad utilizzare le spettro radio ai sensi dell’articolo 7 della decisione medesima. 47 Nella specie, la prima delle due condizioni menzionate al punto precedente è soddisfatta, considerato che l’[OSCURATO:PERSONA] possiede lo status di «richiedente selezionato» ai sensi dall’articolo 2 della decisione di selezione, decisione che non è stata né emendata né abrogata. 48 Quanto alla seconda condizione, dagli atti di cui dispone la Corte risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto, in Belgio, il riconoscimento dei diritti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione MSS, tra cui il diritto d’utilizzare le radiofrequenze specifiche stabilite nella decisione di selezione. La Corte non dispone di alcun elemento da cui emerga che quest’ultimo diritto le sia stato medio tempore revocato. 49 Un operatore quale l’[OSCURATO:PERSONA] soddisfa, pertanto, le due condizioni cui è subordinata la concessione dell’autorizzazione necessaria alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite, indicate supra al punto 46. Ne consegue che, secondo l’interpretazione letterale dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS, tale autorizzazione non può essere negata in base al rilievo che l’operatore medesimo non avrebbe rispettato l’impegno di copertura assunto nella propria domanda entro la scadenza prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione medesima. 50 Il contesto in cui detta disposizione si colloca conferma tale interpretazione. 51 Si deve, infatti, rilevare che l’articolo 8, paragrafo 3, della decisione MSS, secondo cui le autorizzazioni nazionali per la gestione di CTC di sistemi mobili via satellite vengono rilasciate subordinatamente alle condizioni comuni ivi indicate alle lettere da a) a d), non contiene alcun riferimento al rispetto degli impegni assunti da un richiedente selezionato nella propria domanda, tra cui l’impegno di copertura di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione medesima. D’altro canto, come risulta dal punto 38 supra, il rispetto di tali impegni costituisce una delle condizioni comuni indicate all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione stessa, cui è soggetto il riconoscimento dei diritti di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo 7. 52 Orbene, dall’articolo 9, paragrafo 2, della decisione MSS emerge che le conseguenze derivanti in caso di inosservanza delle condizioni comuni indicate al precedente articolo 7, paragrafo 2, devono essere oggetto di applicazione coordinata. Tali conseguenze sono peraltro precisate nella decisione d’esecuzione, adottata sulla base del successivo paragrafo 3 dello stesso articolo 9. 53 Più in particolare, la procedura da seguire in tale contesto è specificata all’articolo 3 della decisione d’esecuzione. 54 A tal riguardo, dal paragrafo 5 dello stesso articolo 3, nel combinato disposto con i precedenti paragrafi da 1 a 4, risulta che, in un primo momento, uno Stato membro che accerti l’inadempimento ad una o più condizioni comuni, previa informazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri convocando il comitato per le comunicazioni al fine di esaminare il preteso inadempimento, adotta misure adeguate e proporzionate, ad eccezione del ritiro o della sospensione di qualsiasi autorizzazione o diritto di uso di cui l’operatore autorizzato de quo sia titolare. 55 Dai paragrafi da 6 a 8 del medesimo articolo 3 risulta che, in caso di inadempimenti gravi o reiterati alle condizioni comuni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che abbiano rilasciato un’autorizzazione possono emanare, in un secondo momento, previa adozione delle misure previste al precedente paragrafo 5 e previa informazione della [OSCURATO:PERSONA], e successivamente alla riunione del comitato per le comunicazioni, le decisioni adeguate per la revoca dell’autorizzazione concessa all’operatore autorizzato in questione. 56 Ne consegue che il mancato rispetto di una delle condizioni comuni menzionate all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione MSS, quale l’inosservanza dell’impegno di copertura previsto al precedente articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii),, da parte di un operatore selezionato non implica ipso facto la revoca delle autorizzazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione medesima, ove la revoca presuppone il rispetto della procedura articolata in due fasi specificamente indicata all’articolo 3 della decisione d’esecuzione. La tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’Eutelsat, secondo cui un operatore selezionato, quale l’[OSCURATO:PERSONA], che sia venuto meno all’impegno di copertura, non disporrebbe più, per effetto di tale inadempimento, del diritto d’utilizzare la banda di frequenze di 2 GHz e, conseguentemente, non potrebbe più essere considerato autorizzato, ai sensi dall’articolo 7, paragrafo 1, della decisione MSS, a gestire un sistema mobile via satellite in tale fascia dello spettro radio, non può quindi essere accolta. 57 Al contrario, fintantoché tale procedura non abbia condotto ad una decisione di revoca, l’operatore selezionato continua a disporre delle autorizzazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione MSS, cosicché rimane soddisfatta la seconda condizione per la concessione dell’autorizzazione necessaria alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite, indicata supra al punto 46. 58 Infine, gli obiettivi perseguiti dalla decisione MSS, vale a dire la realizzazione di una normativa comune per l’autorizzazione degli operatori di sistemi mobili via satellite ed il miglioramento dei servizi mobili via satellite per mezzo dei CTC, quali risultanti, in particolare, dai considerando 18 e 25 della decisione medesima, avvalorano l’interpretazione secondo cui uno Stato membro non può negare ad un operatore, che risponda alle due condizioni indicate all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione de qua, le autorizzazioni necessarie alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite a motivo del mancato rispetto, da parte dell’operatore medesimo, dell’impegno di copertura assunto nella propria domanda, potendo peraltro eventualmente determinare l’avvio della procedura specificamente indicata all’articolo 3 della decisione d’esecuzione. 59 Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui l’inadempimento all’impegno di copertura di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione MSS è definitivamente acclarato, sarebbe preferibile, per ragioni di economia procedurale, che l’autorità nazionale competente sia tenuta o abbia quantomeno la facoltà di negare l’autorizzazione necessaria alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite, invece di concederla per poi sanzionare successivamente il mancato rispetto di tale impegno. 60 A tal riguardo, si deve nuovamente rilevare che tale approccio non trova fondamento né nella decisione MSS né nella decisione d’esecuzione e priverebbe di effetto utile quest’ultima, in quanto la procedura coordinata ivi espressamente prevista in caso di violazione delle condizioni comuni indicate all’articolo 7, paragrafo 2, della decisione MSS risulterebbe elusa. 61 Orbene, come emerge dal considerando 8 della decisione d’esecuzione, tale procedura è appunto volta ad evitare incoerenze nell’applicazione delle procedure d’esecuzione nazionali, che condurrebbero ad una molteplicità di misure d’esecuzione in contraddizione con il carattere paneuropeo dei servizi mobili via satellite. 62 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS, nel combinato disposto con il precedente articolo 7, paragrafo 1, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui risulti che un operatore selezionato conformemente al titolo II della decisione medesima ed autorizzato ad utilizzare lo spettro radio ai sensi dello stesso articolo 7 non abbia fornito servizi mobili via satellite per mezzo d’un sistema mobile via satellite entro la scadenza dettata dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione MSS, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono legittimate a negare la concessione delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite all’operatore stesso per mancato rispetto dell’impegno da questi assunto nella propria domanda. Sulle spese 63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per che sti motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), nel combinato disposto con il precedente articolo 7, paragrafo 1, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui risulti che un operatore selezionato conformemente al titolo II della decisione medesima ed autorizzato ad utilizzare lo spettro radio ai sensi dello stesso articolo 7 non abbia fornito servizi mobili via satellite per mezzo d’un sistema mobile via satellite entro la scadenza dettata dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione n. 626/2008, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono legittimate a negare la concessione delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite all’operatore stesso per mancato rispetto dell’impegno da questi assunto nella propria domanda. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 626/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris