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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 20251/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17334/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA dellaCORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4928/2019 depositata il10/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il Tribunale di Napoli, su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], intimò all'[OSCURATO:PERSONA] 2 Nord il pagamento della somma di euro 32.800,34, oltre interessi, per le prestazioni specialistiche erogate nell’ottobre 2011.

2. ― L'opposizione proposta dall'ASL, fondata sulla non debenza delle somme ingiunte, è stata respinta sia in primo che in secondo grado.

3. ― In particolare, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza del 10 ottobre 2019, dopo avere osservato che la ASL aveva contestato la mancata decurtazione dell'importo indicato come relativo alla regressione tariffaria e di quello indicato come sconto, ha respinto i relativi motivi di gravame.

Per quanto ancora di interesse, la questione relativa allo sconto è stata respinta perché la Corte di merito ha ritenuto inapplicabile l'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, in quanto recante una disciplina temporanea destinata ad operare per il triennio 2007-2009, ed ha escluso che l'obbligo di praticare lo sconto potesse trovare fondamento nel contratto, perché questo richiamava la predetta disposizione al solo scopo di determinare l'ammontare massimo delle prestazioni erogabili.

4. ― ASL Napoli 2 Nord ricorre per cassazione con due mezzi.

5. ― [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

6. ― Con il primo motivo la ASL ricorrente denuncia: error in procedendo ed error in iudicando per vio lazione e mancata applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006, dell'art.1, comma 170, della legge n. 311/2004, dell'art. 8 sexies del d.lgs. n. 502/1992 e della DGRC n. 1269/2009, normativa statale ritenuta erroneamente inapplicabile in quanto superata dal tariffario regionale, per avere la Corte territoriale attribuito una valenza temporanea alla norma sullo sconto tariffario.

Con il secondo motivo la ASL denuncia: error in procedendo ed error in iudicando in merito alla pronunci a di inammissibilità ed infondatezza della censura di violazione e mancata applicazione dell'art.1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006, dell'art. 1, comma 170, della legge n. 311/2004, dell'art. 8 sexies del d.lgs. n.502/1992 e del DGRC n. 1269/2009, normativa convenzionale ritenuta erroneamente inapplicabile in quanto superata dal tariffario regionale. [OSCURATO:PERSONA]

7. ― Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente rinunciato al ricorso in memoria illustrativa, senza che sia intervenuta, peraltro, accettazione della controparte (Cass. 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. 22 maggio 2019, n. 13923). 8.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese meritano di essere compensate tenuto conto che l’indirizzo giurisprudenziale, che ha lealmente indotto il ricorrente alla rinuncia (da ult. ord. 18790/2021), pur manifestatosi con una prima pronuncia in epoca antecedente alla proposizione del ricorso, si è poi consolidato soltanto successivamente ad essa.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese, dando atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17334/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA dellaCORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4928/2019 depositata il10/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il Tribunale di Napoli, su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], intimò all'[OSCURATO:PERSONA] 2 Nord il pagamento della somma di euro 32.800,34, oltre interessi, per le prestazioni specialistiche erogate nell’ottobre 2011. 2. ― L'opposizione proposta dall'ASL, fondata sulla non debenza delle somme ingiunte, è stata respinta sia in primo che in secondo grado. 3. ― In particolare, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza del 10 ottobre 2019, dopo avere osservato che la ASL aveva contestato la mancata decurtazione dell'importo indicato come relativo alla regressione tariffaria e di quello indicato come sconto, ha respinto i relativi motivi di gravame. Per quanto ancora di interesse, la questione relativa allo sconto è stata respinta perché la Corte di merito ha ritenuto inapplicabile l'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, in quanto recante una disciplina temporanea destinata ad operare per il triennio 2007-2009, ed ha escluso che l'obbligo di praticare lo sconto potesse trovare fondamento nel contratto, perché questo richiamava la predetta disposizione al solo scopo di determinare l'ammontare massimo delle prestazioni erogabili. 4. ― ASL Napoli 2 Nord ricorre per cassazione con due mezzi. 5. ― [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. ― Con il primo motivo la ASL ricorrente denuncia: error in procedendo ed error in iudicando per vio lazione e mancata applicazione dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006, dell'art.1, comma 170, della legge n. 311/2004, dell'art. 8 sexies del d.lgs. n. 502/1992 e della DGRC n. 1269/2009, normativa statale ritenuta erroneamente inapplicabile in quanto superata dal tariffario regionale, per avere la Corte territoriale attribuito una valenza temporanea alla norma sullo sconto tariffario. Con il secondo motivo la ASL denuncia: error in procedendo ed error in iudicando in merito alla pronunci a di inammissibilità ed infondatezza della censura di violazione e mancata applicazione dell'art.1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006, dell'art. 1, comma 170, della legge n. 311/2004, dell'art. 8 sexies del d.lgs. n.502/1992 e del DGRC n. 1269/2009, normativa convenzionale ritenuta erroneamente inapplicabile in quanto superata dal tariffario regionale. [OSCURATO:PERSONA] 7. ― Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente rinunciato al ricorso in memoria illustrativa, senza che sia intervenuta, peraltro, accettazione della controparte (Cass. 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. 22 maggio 2019, n. 13923). 8.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese meritano di essere compensate tenuto conto che l’indirizzo giurisprudenziale, che ha lealmente indotto il ricorrente alla rinuncia (da ult. ord. 18790/2021), pur manifestatosi con una prima pronuncia in epoca antecedente alla proposizione del ricorso, si è poi consolidato soltanto successivamente ad essa. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese, dando atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r
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